Confermate le due caselle sui fringe benefit nella Certificazione Unica 2025


Nel modello di Certificazione Unica 2025, relativo all’anno di imposta 2024, approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 9454/2025 assieme alle istruzioni per la compilazione (successivamente modificate il 3, il 13 e il 20 febbraio), dovranno essere riportati anche i dati sui fringe benefit riconosciuti al lavoratore nel corso del 2024.

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, si ricorda come l’art. 1 commi 16 e 17 della L. 213/2023 abbia previsto, in deroga all’art. 51 comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, che non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 1.000 euro:
– il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti;
– le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il limite di 1.000 euro è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR. Quest’ultima disposizione prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili), mentre per i figli di età non superiore a 24 anni tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.

Tale limite di 2.000 euro poteva applicarsi a condizione che il lavoratore dipendente dichiarasse al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.
I datori di lavoro dovevano inoltre informare preventivamente dell’applicazione dei suddetti limiti le rappresentanze sindacali unitarie (RSU), laddove presenti.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 5/2024, § 1.1), in caso di superamento dei limiti di 2.000 euro o 1.000 euro, a seconda se il lavoratore dipendente abbia o meno figli fiscalmente a carico, l’intero ammontare concorre alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto la quota parte eccedente i detti limiti.
Ciò premesso, nel modello di Certificazione Unica 2025 trova conferma – come nel modello dello scorso anno – lo sdoppiamento della sezione “Erogazioni in natura” con i campi nn. 474 e 475, che assumono però una diversa denominazione.

In particolare, il sostituto d’imposta dovrà indicare nel punto:
474 (“Benefit base”), la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l’art. 1 comma 16 della L. 213/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 1.000 euro;
475 (“Con figli fiscalmente a carico”), la quota di erogazione in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali l’art. 1 comma 16, secondo periodo, della L. 213/2023 ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore a 2.000 euro.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Nell’ipotesi in cui venga effettuata un’erogazione in natura in sostituzione del premio di risultato, l’intero importo del fringe benefit deve essere riportato – oltre che nei punti sopra indicati – anche nella sezione denominata “Somme erogate per premi di risultato in forza di contratti collettivi aziendali o territoriali”. In particolare, nei punti 573 e 593 occorre riportare l’ammontare del premio di risultato corrisposto sotto forma di benefit. Se il benefit è costituito da contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al DLgs. 252/2005 o da contribuzione ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al Regolamento Ue 2019/1238 occorre riportare nei punti 574 e 594 l’importo di tale contribuzione, ovvero se il benefit è costituito da contribuzione a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale di cui all’art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR occorre riportare nei punti 575 e 595 l’importo di tale contribuzione.

Inoltre, se il benefit è costituito da erogazioni in natura occorre riportare nei punti:
– 580 e 600, l’importo dei benefit entro il limite di 1.000 euro;
– 581 e 601, l’importo dei benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico per i quali è stato previsto l’innalzamento della soglia a 2.000 euro.

Rispetto al modello di Certificazione Unica 2024, nel modello di quest’anno viene eliminato il campo 476, dove lo scorso anno dovevano essere riportati i dati del c.d. “bonus carburante” previsto dall’art. 1 del DL 5/2023, non riproposto nel periodo d’imposta 2024.
Di conseguenza vengono eliminati anche i campi 583 e 603, dove lo scorso anno andava riportato l’ammontare del premio di risultato corrisposto sotto forma di buoni carburante.



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