Congedo parentale: indennità più elevata per i primi tre mesi


Con la Legge di Bilancio 2025 viene nuovamente modificato il regime indennitario del congedo parentale. Dopo le modifiche previste per gli anni 2023 e 2024, il Legislatore ha disposto l’innalzamento dell’indennità spettante per il congedo parentale all’80% per la durata massima complessiva di 3 mesi, sino al sesto anno di vita del bambino.

In particolare, l’articolo 1, commi 217 e 218 della Legge n. 207/2024 ha elevato dal 60% all’80% la maggiorazione dell’indennità dell’ulteriore mese di congedo parentale previsto dalla Legge di Bilancio 2024, e ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% per un ulteriore mese.

N.B. La novità è applicabile ai soli lavoratori dipendenti che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Ai fini dell’indennità spettante al lavoratore in caso di fruizione del congedo parentale risulta, il quadro normativo è il seguente:

  • alla lavoratrice madre spetta un periodo di 3 mesi indennizzato al 30% sino al compimento del dodicesimo anno d’età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • al lavoratore padre spetta un periodo di 3 mesi indennizzato al 30% sino al compimento del dodicesimo anno d’età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
  • un ulteriore periodo di 3 mesi può essere riconosciuto in via alternativa alla madre o al padre, indennizzato al 30% della retribuzione fino ai 12 anni di età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Il genitore solo ha diritto nel 2025 ad un periodo di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione pari a 9 mesi fino ai 12 anni di età o 12 anni dall’ingresso in famiglia del figlio in caso di adozione o affidamento. La condizione di genitore solo si ha nei casi di morte dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo ad un genitore o non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.

Per effetto delle modifiche da ultimo introdotte con la Legge di Bilancio 2025, durante la fruizione dei 3 mesi non trasferibili all’altro genitore, entro i primi 6 anni di vita del bambino, la coppia di genitori può chiedere l’indennità maggiorata all’80% per un totale di 3 mesi, alle seguenti condizioni:

Contabilità

Buste paga

 

  • per 1 mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
    • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2023, l’indennità maggiorata di 1 mese può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
  • per 1 ulteriore mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
    • i periodi di congedo parentale siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2024;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2024, l’indennità maggiorata per 2 mesi può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
  • per 1 ulteriore mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
    • i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2025;
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2024. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2025, l’indennità maggiorata per 3 mesi può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.

N.B. I mesi indennizzati all’80% della retribuzione spettano anche al genitore solo.

Riassumendo:

  • 1 mese indennizzato all’80% per periodi di congedo di maternità o paternità terminati successivamente al 31 dicembre 2022;
  • 2 mesi indennizzati all’80% per periodi di congedo di maternità o paternità terminati successivamente al 31 dicembre 2023;
  • 3 mesi all’80% per periodi di congedo di maternità o paternità terminati successivamente al 31 dicembre 2024.

Periodi complessivi indennizzabili tra i genitori:

Indennità dal 1° gennaio 2025:

congedo parentale 2025

Nulla cambia, invece, con riferimento al periodo massimo di congedo parentale fruibile nel 2025 da ciascun genitore:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, continuativo o frazionato, di massimo 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo, continuativo o frazionato, di massimo 6 mesi, elevabili a 7 mesi in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

È necessario tenere presente che i limiti individuali di durata previsti dalla normativa devono essere coordinati con la durata massima di congedo fruibile dai genitori in combinata tra loro.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

Infatti, il Testo unico delle disposizioni previste a tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri (D.Lgs. n. 151/2001) prevede una durata massima fruibile tra madre e padre, entro i primi 12 anni di vita del bambino, pari a 10 mesi (elevati a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi).


Riferimenti normativi:

 

 

Francesco Geria – LaborTre Studio Associato



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link