A distanza di settimane continua a tenere banco la vicenda relativa al rilascio e al successivo rimpatrio, avvenuto a bordo di un volo di Stato, del generale Almasri, capo della polizia giudiziaria libica.
Dopo l’informativa del 5 febbraio dei Ministri Nordio e Piantedosi in Parlamento, all’Ufficio del Procuratore della Corte Penale Internazionale (CPI) è arrivata una comunicazione firmata da Front-Lex , organizzazione internazionale di avvocati per i diritti umani.
All’interno della comunicazione David Yambio, cittadino sudanese che già nel 2019 aveva testimoniato contro Almasri, ha accusato il governo italiano di non aver rispettato gli obblighi dello Statuto di Roma del 1998. Come conseguenza di ciò, Yambio ha chiesto alla Corte Penale Internazionale di esercitare la propria giurisdizione in materia.
Non sappiamo ancora se e in che modo il Procuratore della Corte procederà in relazione all’ accaduto. In questo articolo esaminiamo in modo tecnico il caso del generale Almasri sotto un profilo prettamente giuridico e proviamo a fare un po’ di chiarezza.
La Corte penale internazionale
La Corte Penale Internazionale è un organo giurisdizionale istituito a Roma nel 1998 e la sua creazione ha rappresentato una tappa fondamentale nell’affermazione del cd. diritto internazionale penale. Quest’ultimo ha per oggetto la disciplina dei cd. crimini internazionali, ossia le violazioni gravi e sistematiche di norme che tutelano i diritti umani fondamentali.
L’articolo 5 dello Statuto di Roma, che definisce l’ambito di competenza di questa particolare Corte, ha proceduto a una loro sistematizzazione (seppur parziale). Rientrano, secondo l’articolo citato, nella competenza della Corte il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, quelli di guerra e quelli di aggressione.
Di fronte alla commissione dei suddetti crimini, accanto alla responsabilità internazionale dello Stato-autore, sorge anche la responsabilità penale dell’individuo che ha partecipato alla loro pianificazione ed esecuzione.
Questa impostazione non è nuova nel diritto internazionale. Si tratta, infatti, di una previsione di portata secolare, se si considera che le norme del diritto internazionale sono da sempre state concepite per regolare esclusivamente i rapporti fra gli Stati, unici titolari della soggettività internazionale.
Sebbene la Libia non abbia aderito allo Statuto di Roma del 1998, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha deferito alla CPI, con la Risoluzione 1970/2011, il giudizio sui crimini commessi durante il conflitto civile libico (tuttora in corso) a partire dal 15 febbraio 2011.
Sulla base delle indagini preliminarmente condotte dal Procuratore della Corte Penale Internazionale, al quale l’art. 15 dello Statuto di Roma riconosce la facoltà di agire autonomamente sulla base delle informazioni in suo possesso, il 6 ottobre 2024 la Corte ha concluso che vi sono elementi ragionevoli per ritenere Almasri responsabile di crimini contro l’umanità (art. 6) e di guerra (art. 8) avvenuti nel centro di detenzione di Mitiga, e più in particolare: detenzioni arbitrarie, trattamenti inumani nei confronti dei detenuti e anche stupri.
Come effetto del riconoscimento della responsabilità di Almasri, la Corte ha emesso il 18 gennaio 2025 un mandato di arresto internazionale. Per l’esecuzione di qualsiasi mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, però, è necessaria la collaborazione degli Stati che hanno sottoscritto lo Statuto di Roma e che, quindi, riconoscono le decisioni della Corte.
Il caso che ha coinvolto l’Italia
Il fulcro del caso che in questi mesi ha investito il Ministro Nordio e il Ministro Piantedosi si basa proprio sulla mancata esecuzione del mandato di arresto internazionale che la Corte ha emesso il 18 gennaio 2025. Poiché quest’ultima non possiede un proprio corpo di polizia, la reale capacità della Corte di processare gli imputati si basa sulla leale cooperazione degli Stati membri nelle inchieste e azioni giudiziarie, così come stabiliscono gli articoli 59 e 86 dello Statuto di Roma.
Nel caso che stiamo analizzando, il 19 gennaio 2025 la DIGOS (cioè la Divisione investigazioni generali e operazioni speciali) di Torino, in applicazione del mandato di arresto della Corte Penale Internazionale, ha provveduto all’arrestato del generale libico.
Il Ministro Nordio, tuttavia, ha contestato il mancato rispetto della procedura rituale di arresto definita dalla L. 237/2012. Tale legge contiene le norme per l’adeguamento alle disposizioni istitutive della Corte.
L’art. 4 della L. 237/2012 stabilisce, in particolare, che l’esecuzione delle richieste provenienti dalla Corte debba essere autorizzata dal Ministro della Giustizia, per il tramite del Procuratore Generale della Corte d’Appello di Roma. La DIGOS di Torino, invece, aveva eseguito il mandato di arresto automaticamente, senza attendere le dovute disposizioni.
Il fatto che l’arresto sia stato eseguito in maniera non conforme alla procedura non implica, tuttavia, la sua automatica illegittimità. Infatti, come si intuisce dall’ordinanza con cui la Corte di Appello di Roma ha disposto la scarcerazione di Almasri il 21 gennaio 2025, la DIGOS aveva trasmesso al Ministero tutti gli atti relativi all’esecuzione del mandato di arresto lo stesso 19 gennaio 2025. Il Ministro della giustizia, dunque, era effettivamente stato informato sia dell’emissione del mandato di cattura internazionale sia della sua avvenuta esecuzione. Tuttavia, proprio nei giorni intercorrenti tra il 18 e il 21 gennaio, nessuna comunicazione è arrivata dal Ministero, il quale non ha altresì informato la Corte dell’avvenuta scarcerazione ed espulsione di Almasri.
Pertanto, come ha sottolineato l’Associazione Nazionale Magistrati in una nota del 27 gennaio 2025, la decisione di liberare e rimpatriare Almasri rappresenta il frutto di una valutazione politica del Governo che, tuttavia, si pone in contrasto con l’obbligo di cooperazione con le autorità della CPI: più che l’eventuale correttezza della procedura di arresto, il Procuratore della CPI dovrà valutare l’effettivo grado di collaborazione giudiziaria delle autorità italiane nella vicenda Almasri.
Ai sensi dell’art. 87, comma 7, dello Statuto di Roma, la Corte Penale Internazionale potrà investire del caso o l’Assemblea degli Stati membri oppure il medesimo Consiglio di Sicurezza dell’ONU poiché, come ricordato precedentemente, è la Risoluzione 1970/2011 ad aver attribuito alla Corte Penale Internazionale la competenza a giudicare i crimini commessi in Libia nell’ambito del conflitto civile.
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