Lipe del IV° trimestre in scadenza a fine mese


Entro il prossimo 28.2.2025 deve essere presentata la Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva, in gergo Lipe, relativa al quarto trimestre 2024.

Si ricorda, infatti, come la Lipe debba essere presentata da parte di imprese e professionisti con cadenza trimestrale, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al termine di ogni trimestre solare, così come previsto dall’articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010.

La periodicità di trasmissione è la stessa tanto per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente, quanto per coloro che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale per effetto di specifica opzione ex articolo 7, D.P.R. 542/1999 oppure per espressa previsione normativa, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 74, comma 4, D.P.R. 633/1972 (quindi “per natura”).

Sono tempestive le Comunicazioni trasmesse nei termini, ma scartate dal servizio telematico, se ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data di comunicazione di scarto. L’invio si perfeziona con il rilascio da parte dell’Agenzia delle entrate della ricevuta di presentazione telematica.

Se per lo stesso trimestre vengono trasmesse più Comunicazioni, quello valido è l’ultimo file inviato, a tutti gli effetti sostitutivo dei precedenti. Si tratta di una regola di ordine generale che trova applicazione anche in caso di reinvio effettuato per correggere errori od omissioni oltre il termine ordinario.

Al fine di evitare la trasmissione della Lipe del quarto trimestre dell’anno, è possibile presentare entro il 28.02.2025, quindi entro lo stesso termine, il modello Iva 2025. Ad ogni modo, l’anticipazione dell’adempimento della dichiarazione annuale rappresenta una libera scelta del contribuente, che porta come beneficio quello dell’esonero dall’obbligo della comunicazione dei dati delle liquidazioni.

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Se, invece, i dati delle liquidazioni dell’ultimo trimestre del 2024 sono presentati autonomamente con la Lipe, la loro eventuale correzione comporta la compilazione del quadro VH della dichiarazione annuale Iva da presentare entro la scadenza ordinaria del 30.4.2025.

Peraltro, la compilazione del quadro VH è prevista anche qualora si debbano variare o trasmettere i dati delle comunicazioni delle liquidazioni già presentate o precedentemente omesse, in relazione ai primi 3 trimestri del 2024 e che non siano già stati oggetto di regolarizzazione con ricorso al ravvedimento operoso.

L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva).

L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal terzo trimestre 2024 non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione relativa al quarto trimestre 2024.

Sono poi esonerati dalla presentazione delle Comunicazione, i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Nello specifico, possono beneficiare dell’esonero alla Lipe:

  1. i soggetti che, nel periodo d’imposta, non hanno effettuato alcuna operazione, né dal lato attivo né dal lato passivo;
  2. i soggetti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. 633/1972 (con esclusione di quelle indicate ai numero 11, 18 e 19 dell’articolo medesimo), laddove abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 633/1972 (circolare n. 19/363378/1979);
  3. i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
  4. i soggetti che hanno aderito al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 – 89, L. 190/2014;
  5. i produttori agricoli che applicano il regime Iva speciale di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972.



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