Meloni e il rimpatrio del libico almasri


Il rimpatrio del libico Almasri: tutte le ragioni per una seconda denuncia

 

Dopo la denuncia dell’Avv. Li Gotti (un grido di dolore!), ecco una nuova denuncia, tecnicamente argomentata, nei confronti della Presidente del Consiglio nonché dei Ministri della Giustizia, dell’Interno e degli Affari Esteri.

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Oggetto: denuncia ex artt 110, 328 e 378 c.p. nonché artt. 11 e 95 Cost.

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

DI ROMA

Contabilità

Buste paga

 

 

Il sottoscritto Rosario Russo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, denuncia quanto segue.

Najeem Osema Almasri Habish fu attinto da mandato di arresto internazionale emesso in data 18.1.2025 dalla Corte Penale Internazionale per crimini contro l’umanità e crimini di guerra, commessi nella prigione di Mitiga (Libia) e puniti con la pena massima dell’ergastolo. Mandato siffatto fu trasmesso, per l’immediata esecuzione, dalla Corte Penale al Ministro della Giustizia della Repubblica italiana, essendo stata ivi accertata la presenza del ricercato.

Con provvedimento del 21 gennaio 2025, su conforme richiesta del Procuratore Generale (ivi contestualmente trascritta), la Corte d’Appello di Roma ha deciso l’immediata scarcerazione di Almasri, statuendo:

  • l’irritualità del suo fermo operato dalla D.I.G.O.S. di Torino in data 19 gennaio 2025;
  • l’impossibilità di applicare la misura cautelare disposta dalla Corte Internazionale, giacché: a) il 20 gennaio 2025 il P.G. capitolino aveva compulsato il Ministro della Giustizia per ottenere la dovuta trasmissione degli atti emessi dalla Corte Internazionale; b) vana essendo rimasta tale istanza, il Procuratore Generale di Roma non aveva potuto attivare l’applicazione della misura cautelare stessa (artt. 2 e 11 della legge 20 dicembre 2012 , n. 237).

In altri termini l’arresto chiesto dalla Corte internazionale alla Corte d’appello di Roma sembra essere stato precluso dall’inerzia del Ministro della Giustizia, nonostante l’esplicita sollecitazione rivoltagli dal P.G. di Roma. La decisione postulata dalla Corte dell’Aia presupponeva che il Ministro della Giustizia consegnasse gli atti trasmessigli dalla Corte penale stessa al Procuratore Generale, affinché questi li potesse depositare innanzi alla Corte romana per attivare il procedimento. Il silente e reiterato inadempimento del Ministro della Giustizia ha impedito perciò alla Corte d’Appello di emettere la decisione di merito? Qualunque questione processuale o di merito non doveva essere decisa dalla Corte d’Appello previa acquisizione della documentazione proveniente – per tramite del Ministro della Giustizia – dalla Corte Penale?

Inoltre, anche dopo la scarcerazione dell’Almasri deliberata dalla Corte romana, la statuizione meramente processuale da essa adottata (“non posso decidere”) di per sé non invalidava il provvedimento restrittivo emesso dalla Corte Penale Internazionale. Il procedimento era perciò doverosamente riattivabile sol che lo volesse fattivamente e correttamente il Ministro della Giustizia? Ma sembra prevalso tutt’altro orientamento di difficile decifrazione. Siccome considerato ‘pericolosissimo’, a fortiori perché ormai libero, l’Almasri è stato espulso e immediatamente tradotto …in Libia a bordo di un aereo di stato italiano, per effetto del provvedimento adottato dal Ministro dell’Interno, dopo averne data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli Affari Esteri! Tutto era possibile temere, tranne che proprio l’Autorità Italiana assicurasse al ricercato la più sicura via di fuga, riportandolo con la massima urgenza nel luogo (la Libia) più inaccessibile ai provvedimenti della Corte Europea stessa!

Nessuna spiegazione è stata fornita alla Corte Penale, con cui è mancata qualunque interlocuzione, sebbene doverosamente prescritta a carico delle autorità italiane.

In sintesi, nel giro di poche ore, a seguito dell’ordine di arresto emesso dalla Corte Penale trasmesso al Ministro della Giustizia:

  • A) per tramite della D.I.G.O.S., il Ministro dell’Interno procede al fermo del ricercato Almasri, annullato dalla Corte d’Appello di Roma:
  • B) la stessa Corte nega anche di potere decidere sull’arresto, rilevando che – sebbene specificamente compulsato dal P.G. – senza alcuna ostesa ragione il Ministro della Giustizia non ha prodotto gli atti emessi dalla Corte Penale (quelli stessi utilizzati anche dal Ministro dell’Interno);
  • C) essendo stato così restituito alla libertà l’Almasri, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell’Interno e il Ministro degli Affari Esteri concordano sull’estrema pericolosità del ricercato libico e …perciò lo traducono con urgenza in Libia, per tal via definitivamente ‘vanificando’ ad ogni effetto il mandato della Corte Penale, sebbene rimasto «in vigore» (Art. 58, 4° citato Statuto: «Il mandato d’arresto rimane in vigore fino a quando la Corte non abbia deciso diversamente»)!

Tanto si denuncia perché sia accertata la sussistenza e la rilevanza dei fatti esposti.

Rosario Russo

 

 

QUESTURA Dl MILANO

COMMISSARIATO Dl P.S. “MONFORTE-VITTORIA”

Ufficio Denunce

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Via Carlo Poma Ne 8 – 20129 MILANO

 027541131 0275411366 comm.monfortevittoria.mi@pecps.poliziadistato.it

Oggetto: verbale di ratifica presentazione denuncia/querela presentata da:

 Rosario Russo ——————————————-

L’anno 2025, addi 18 del mese di febbraio, alle ore 17:45 in Milano, Via Carlo Poma nr. 8, presso l’Ufficio Denunce del Commissariato di P.S. “Monforte-Vittoria” della Questura di Milano, innanzi all’Uff./Agt. di P.G. V.lSP. ARMENANTE Pasquale e all’Agt. Di P.G. Agt. MARTINELLI Ilaria in servizio presso il predetto Ufficio, è presente RUSSO Rosario, il quale presenta denuncia/querela composta da numero 3 pagine.

Con la presente manifesto la volontà che i responsabili dei fatti sopra narrati siano perseguiti, a norma di legge, per ogni reato che l’A.G. riterrà essersi configurato. –1/

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

Il denunciante viene informato dei diritti della persona offesa dal reato secondo quanto previsto dall’art. 90 bis C.P.P.

Il denunciante/querelante, informato dall’obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l’avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiara: “eleggo domicilio presso l’ indirizzo di domicilio alla via B. Eustachi, 9 a Milano (Ml)”

La persona offesa, viene informata con allegato della facoltà di nominare un difensore, dichiara; “mi riservo di nominare un difensore successivamente

Copia del presente verbale viene rilasciato alla persona interessata per tutti gli usi consentiti dalla Legge.

Firme e timbro



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