Marcatura CE e Digital Product Passport per tracciare e digitalizzare i materiali da costruzione
Il Regolamento (UE) per la marcatura CE dei prodotti da costruzione n. 2024/3110, ovvero la European Regulation on Construction Products (CPR), entrato in vigore il 07.01.2025, prospetta un processo attuativo di medio-lungo periodo per una serie di aspetti che attengono alla digitalizzazione, tra cui il Digital Product Passport (DPP) – con riferimento alla Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR), vale a dire al Regolamento (UE) n. 2024/1781 – e alla Declaration of Performance and Conformity (DoPC).
Del tema si è occupato anche Economic and Social Council dell’ONU, per mezzo della Draft Recommendation No. 49: Transparency at Scale, che menziona lo United Nations Digital Product Passport (UN/DPP), complementare a quello comunitario, a cui si affianca il documento ISO/PWI 25534-1 – Digital Product Passport—Part 1: Overview and Fundamental Principles.
Il DPP, ovvero il Passaporto Digitale del Prodotto, strettamente connesso all’introduzione dell’economia circolare, negli intenti originari, è stato definito come « a digital identity card for products, components and materials, which is officially registered with a government authority, that stores relevant information to support a product’s sustainability, promote their circularity characteristics, and strengthen legal compliance».
Per quanto riguarda il DPP, da intendersi come un dynamic digital record, lungo il ciclo di vita del prodotto, disponibile in rete, occorre considerare anche il CPR Delegated Act Article 75. Tutto questo impone la condivisione di product data template, di data dictionary, di data format e di data exchange protocol normalizzati, costringendo a definire semantiche e modelli di dati per l’interoperabilità.
Il Passaporto Digitale del Prodotto, da contenitore statico di informazioni relative allo stato iniziale (alle caratteristiche e alle prestazioni) di un elemento, diviene entità alimentata da un flusso dinamico di dati notarizzati che ne governano il ciclo di vita e che lo rendono cyber-physical.
Vi sono studi che, addirittura, a parte istituire la possibilità di introdurre Agenti di Intelligenza Artificiale nel DPP, immaginano di introdurre in esso strutture di dati attinenti alla sostenibilità sociale legata al prodotto.
Più in generale, alcune ipotesi contemplano la possibilità che il Passaporto Digitale del Prodotto contenga modelli di simulazione e che sia bi-direzionalmente connesso con il bene fisico a cui fa riferimento come se fosse un Digital Twin.
La condivisione del linguaggio, implicita nel DPP, rappresenta di fatto un mezzo di integrazione tra i soggetti (i clienti, i fabbricanti, i mandatari, gli importatori, i distributori, i professionisti, i costruttori e gli installatori, i disinstallatori, gli utenti e le autorità nazionali competenti, incluse le autorità doganali) e tra le culture, nell’ottica dei value ecosystem.
Del resto, l’accesso ai dati e alle informazioni contenute nel Passaporto Digitale del Prodotto dovrà forzatamente essere selettivo, così come il DPP potrebbe essere interpretato ai diversi livelli progressivi di singolarità: di product model, di product batch o di product item.
Sul tema si ricorda, per il settore specifico, la ricerca condotta da TECNALIA, Cobuilder e UNE su Feasibility study on an EU database for construction products, finanziata dalla Commissione Europea, entro il programma prodromico CIRPASS (che starebbe per Collaborative Initiative for a Standard-Based Digital Product Passport for Product-Specific Data Sharing in a Circular Economy), con risvolti che riguardano anche gli European Data Space.
Si sta, inoltre, profilando anche la figura professionale del DPP Designer, oggetto di una pre-norma del CEN.
La CPR richiede, in genere, che le Norme Armonizzate (hEN) siano espresse anche in maniera interoperabile con la Gestione Informativa Digitale (GID) e, segnatamente, colla Modellazione Informativa: così come le Valutazioni Tecniche Europee (ETA), legate agli European Assessment Document (EAD), a iniziare da quella che è nota come Acquis Procedure, riguardante 34 famiglie di prodotto.
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Tra le istanze che giustificano l’istituzione del DPP figurano la disponibilità di dati che migliori sensibilmente la tracciabilità lungo la catena del valore di un prodotto e l’ausilio agli operatori a compiere scelte consapevoli, senza compromettere la protezione delle informazioni commerciali riservate.
Tra le finalità si annoverano la facilità di utilizzo e l’accuratezza, la completezza nonché l’aggiornamento dei dati contenuti, permettendo un accesso differenziato ai dati in esso contenuti in funzione del tipo di essi e della tipologia di portatore di interessi.
Il Passaporto Digitale di Prodotto «dovrebbe, poi, se necessario, essere integrato da forme non digitali di trasmissione delle informazioni, quali le informazioni contenute nel manuale del prodotto o in un’etichetta. Il passaporto digitale di prodotto dovrebbe poter essere utilizzato anche per fornire informazioni sul gruppo di prodotti pertinente a norma di altro diritto dell’Unione».
Naturalmente, la CPR deve essere intesa anche in riferimento allo European Affordable Housing Plan.
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Il sistema relativo al DPP (Digital Product Passport)
Si ricorda che il sistema relativo al DPP:
- a) è compatibile e interoperabile con il passaporto digitale del prodotto istituito dal Regolamento (UE) n. 2024/1781 e si basa sullo stesso, senza che sia compromessa l’interoperabilità con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici (Building Information Modelling – BIM), tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione;
- b) dispone delle funzionalità necessarie per attuare e gestire i Passaporti Digitali dei Prodotti;
- c) determina i soggetti, compresi gli operatori economici, i clienti, i disinstallatori, gli utenti e le autorità nazionali competenti, che devono avere accesso alle informazioni contenute nel passaporto digitale del prodotto e a quali informazioni è necessario che abbiano accesso, tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili, come pure di garantire la sicurezza delle opere di costruzione;
- d) determina i soggetti, compresi i fabbricanti, i mandatari, gli importatori, i distributori e i fornitori di servizi di Passaporto Digitale del Prodotto che sono autorizzati a inserire o ad aggiornare le informazioni nel Passaporto Digitale del Prodotto, compresa, se necessario, la creazione di un nuovo Passaporto Digitale del Prodotto, e le informazioni che essi possono inserire o aggiornare;
- e) stabilisce modalità dettagliate per l’aggiornamento delle informazioni contenute nel Passaporto Digitale di un Prodotto esistente;
- f) stabilisce procedure per garantire la disponibilità di Passaporti Digitali dei Prodotti in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell’attività nell’Unione dell’operatore economico che ha creato il Passaporto Digitale del Prodotto o, se necessario, dopo la scadenza degli obblighi dei fabbricanti di garantirne la disponibilità, compresa l’istituzione di un sistema di back-up da parte dei fornitori di servizi di Passaporto Digitale del Prodotto;
- g) stabilisce requisiti per i fornitori di servizi di Passaporto Digitale del Prodotto, compreso, se richiesto, un sistema di certificazione per verificare tali requisiti, basato sugli sviluppi a norma del Regolamento (UE) n. 2024/1781 per lo stesso scopo, nella misura del possibile;
- h) stabilisce, se necessario, norme e procedure più dettagliate o alternative relative al ciclo di vita degli identificativi, dei supporti di dati, delle credenziali digitali e del registro dei Passaporti Digitali del Prodotto a quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 2024/1781 per lo stesso scopo;
- i) garantisce che il sistema sia accessibile per un periodo di 25 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo e che l’operatore economico metta a disposizione il Passaporto Digitale del Prodotto per almeno 10 anni, senza che, nel caso di un periodo più lungo, ciò comporti costi e oneri sproporzionati per gli operatori economici;
- j) tiene conto della necessità di garantire la disponibilità di informazioni per il riutilizzo e la ri-fabbricazione dei prodotti.
Il Digital Product Passport, che si iscrive all’interno dello European Green Deal e del Circular Economy Action Plan della Commissione Europea, la cui natura articolata dovrà essere configurata a breve (entro il 2028), è già oggetto di analisi presso diversi settori economici, dal tessile al macchinario o dalla batteria ricaricabile al giocattolo.
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