Cos’è l’intimazione di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione


Sollecito di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione: come opporsi dopo la cartella esattoriale e quali tutele contro gli atti del fisco.

Siamo abituati a chiamare genericamente “cartelle” tutte le richieste di pagamento provenienti da Agenzia Entrate Riscossione. Ma, in verità, bisogna fare attenzione all’intestazione degli atti poiché le tipologie sono ben più di una. Vi sono, ad esempio, le “comunicazioni o lettere di presa in carico” e le “intimazioni di pagamento”. In questa guida cercheremo di spiegare cos’è l’intimazione di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione, quando è impugnabile e cosa fare per difendersi. Ma procediamo con ordine.

Quali sono gli atti che Agenzia Entrate Riscossione può notificare?

Prima di notificare gli atti del pignoramento vero e proprio, l’Esattore può notificare:

  • la cartella esattoriale: è un titolo esecutivo (consente cioè l’avvio dell’esecuzione forzata) e contiene l’indicazione del credito fatto valere e del relativo importo, dell’ente creditore, dell’anno a cui si riferisce il credito non riscosso e una serie di ulteriori indicazioni elencate in un apposito modello ministeriale;
  • la lettera di presa in carico: sostituisce la cartella esattoriale tutte le volte in cui l’ente creditore (Agenzia delle Entrate o INPS) hanno notificato al contribuente un “accertamento immediatamente esecutivo”. Quest’ultimo è già titolo esecutivo, sicché non c’è ragione di notificare anche la cartella. Pertanto la lettera di presa in carico non fa che informare il contribuente del ricevimento del mandato alla riscossione;
  • la intimazione di pagamento: è un sollecito di pagamento che può seguire una cartella esattoriale o una lettera di presa in carico. Viene notificato per interrompere i termini della prescrizione o per avvisare dell’imminente avvio del pignoramento. Questo perché non è possibile azionare l’esecuzione forzata se è decorso un anno dalla notifica della cartella o dalla lettera di presa in carico: è necessario un ulteriore avviso, costituito appunto dalla intimazione di pagamento.

Oltre a queste tre tipologie di atti, che non fanno altro che anticipare l’avvio della procedura di riscossione, Agenzia Entrate Riscossione può notificare:

  • preavviso di fermo amministrativo, che deve giungere al contribuente almeno 30 giorni prima del fermo vero e proprio;
  • preavviso di ipoteca, anch’esso da consegnare al contribuente almeno 30 giorni prima dell’iscrizione della stessa;
  • pignoramento dello stipendio, della pensione o del conto corrente;
  • pignoramento immobiliare.

Cos’è e come funziona una intimazione di pagamento di Agenzia Entrate Riscossione?

L’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate Riscossione è un atto formale con cui si intima al contribuente di adempiere al pagamento di somme dovute entro un termine specifico, generalmente cinque giorni, prima di procedere all’esecuzione forzata. Questo atto è previsto dall’art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, che stabilisce che, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’esecuzione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere.

L’intimazione di pagamento assolve quindi due funzioni principali:

  • funzione equivalente al precetto: consiste nell’accertare il mancato pagamento del debito e nell’intimare al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’esecuzione forzata;
  • funzione eventuale e sostanziale: consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, nel caso in cui l’intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. In questo modo il contribuente potrà difendersi impugnando l’intimazione di pagamento per difetto di notifica dell’atto presupposto (ossia la cartella).

Nello stesso tempo, come anticipato sopra, l’intimazione di pagamento interrompe i termini di prescrizione, termini che sono di:

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

  • 10 anni per tutte le imposte dovute all’Erario (Irpef, Ires, Iva, bollo, registro, donazioni e successioni, contributi Camera di Commercio, ecc.);
  • 5 anni per le imposte dovute agli enti locali (Imu, Tari, Tosap);
  • 3 anni per il bollo auto.

L’intimazione di pagamento è un atto a contenuto vincolato, redatto in conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze, e non necessita di una motivazione dettagliata.

Se la cartella esattoriale deve essere dettagliatamente motivata, non esiste un corrispondente obbligo per l’intimazione di pagamento: in questo caso infatti è sufficiente il richiamo alle cartelle di pagamento già notificate, con l’indicazione degli estremi e degli importi dovuti

Impugnabilità dell’intimazione di pagamento

L’intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario entro 60 giorni dalla sua notifica.

Tuttavia se la cartella riguarda multe stradali o altre sanzioni amministrative il termine di impugnazione è di 30 giorni (presso il giudice di pace); invece se riguarda contributi INPS o INAIL, il termine è di 40 giorni (presso il tribunale ordinario, sezione lavoro e previdenza).

Il contribuente può impugnarla per vizi propri dell’atto, come la mancata notifica delle cartelle presupposte (quelle cioè precedenti ad essa) o errori nell’indicazione degli importi dovuti (Cass. sent. n. 30911 del 27-11-2019; sent. n. 17496 del 21-08-2020).

La giurisprudenza ha chiarito che l’omessa notifica della cartella di pagamentocostituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’intimazione di pagamento. Pertanto, il contribuente può opporsi all’intimazione senza dover necessariamente impugnare l’atto presupposto non notificato.

Sempre la Cassazione (sent. n. 18152/2024) ha chiarito che è possibile contestare l’intimazione di pagamento anche per intervenuta prescrizione del debito se la stessa si era già verificata prima, con la notifica della cartella: l’aver fatto scadere i termini di impugnazione di quest’ultima non pregiudica la possibilità di recuperare tale possibilità al ricevimento dell’intimazione. Leggi sul punto: Si può contestare la prescrizione dopo la notifica della cartella?

Effetti della mancata impugnazione

Se il contribuente non impugna l’intimazione di pagamento entro il termine previsto (60 giorni dalla notifica), l’atto diventa definitivo e non è più contestabile. Ciò comporta la cristallizzazione della pretesa tributaria e preclude la possibilità di sollevare eccezioni relative alle cartelle presupposte.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Quanto tempo per pagare dopo l’intimazione di pagamento?

Ricevuta l’intimazione di pagamento, il contribuente ha 5 giorni per pagare ed evitare il pignoramento (non quindi più 60 come con la cartella esattoriale).

L’intimazione di pagamento ha una scadenza?

L’intimazione di pagamento ha una validità di 180 giorni.

Entro tale termine deve essere avviata l’esecuzione forzata, pena la necessità di notificare una nuova intimazione.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio