GDF – RAVENNA E NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE DI ROMA * «EVASIONE FISCALE, INDIVIDUATO “TRADER” CON 270 MILIONI DI CRIPTOVALUTE»


 Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

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Sotto la direzione dalla Procura della Repubblica di Ravenna, i finanzieri del locale Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma (Reparto specialistico del Corpo con competenza nazionale in materia di contrasto agli illeciti perpetrati attraverso il web e l’uso di mezzi e strumenti informatici) hanno concluso una complessa attività di indagine che ha consentito di disvelare un’ingente evasione fiscale, realizzata attraverso investimenti in criptovaluta, posta in essere da un soggetto faentino.

Nello specifico, il personale altamente specializzato in forza al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, in grado di adoperare in maniera efficace i più moderni software di blockchain analysis, individuava una serie di portafogli di criptovaluta particolarmente capienti, riuscendo ad attribuirli in maniera certa, all’esito di una sofisticata attività di analisi, all’odierno indagato.

Sulla base degli accertamenti sinergicamente svolti dai due reparti delle Fiamme Gialle, già nel corso delle indagini preliminari, emergeva come l’esperto e abile trader in moneta virtuale (ravennate) non solo non aveva adempiuto agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale, ma contestualmente ometteva di dichiarare ai fini reddituali le consistenti plusvalenze realizzate a seguito di trading con criptovalute: tale circostanza consentiva ai finanzieri di procedere ad un sequestro di criptovalute del tipo bitcoin ed avalanche, per un controvalore in euro pari a circa 11 milioni di euro costituenti l’illecito profitto.

Inoltre, in esecuzione dei provvedimenti magistratuali, gli operanti riuscivano a reperire, e sottoporre quindi ad analisi, ulteriori elementi informativi sull’esatta dimensione dell’attività finanziaria svolta dal trader, che non si limitava a “guadagnare” dalla mera compravendita di criptovalute. Infatti, l’importante disponibilità di criptoattività raggiunta – che ha toccato un controvalore di oltre 270 milioni di euro – consentiva allo stesso di porla anche a garanzia della validità e del buon esito di transazioni effettuate sulla rete da terze parti (cd. operazioni di staking), pervenendo a un reinvestimento ciclico, sempre in ambito digitale, dei frutti delle medesime operazioni finanziarie.

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Sulla base del corposo compendio probatorio complessivamente raccolto dagli investigatori, lo stesso trader decideva di offrire la propria collaborazione nel corso delle indagini penali dirette dalla Procura della Repubblica di Ravenna e nella fase di accertamento fiscale attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative delle imposte per gli anni 2017, 2018 e 2019 e l’adesione all’invito della locale Agenzia delle Entrate di Ravenna. Venivano, inoltre, adempiuti regolarmente gli obblighi dichiarativi relativi alle annualità d’imposta per i quali

non erano ancora spirati i termini per l’accertamento, con ciò prevenendo eventuali ulteriori condotte evasive e pervenendo a un versamento complessivo nelle casse dell’erario di circa 12,5 milioni di euro.

L’attività svolta, la prima e più rilevante eseguita in Italia per reati fiscali connessi al trading in criptovalute, testimonia il quotidiano e sinergico impegno della componente specialistica e dei reparti territoriali della Guardia di Finanza nel contrasto di ogni forma di illecito economico-finanziario e la massima attenzione che il Corpo riserva al monitoraggio delle forme di evasione più complesse e innovative, quali quelle realizzate approfittando delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dalla cd. finanza decentralizzata.

Sebbene di per sé lecite, le potenzialità offerte dalla valuta virtuale in tema di pseudo anonimato e agevole trasferibilità possono, infatti, essere strumentalizzate per finalità lesive degli interessi erariali e/o del regolare funzionamento dell’economia.

In merito, occorre comunque evidenziare che, per il principio della presunzione di innocenza, le responsabilità penali derivanti dal contesto investigativo descritto saranno definitivamente accertate solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.



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