La Magna Charta Libertatum britannica: un documento costituzionale imperituro, un riferimento ancora valido per una Costituzione Europea
Un tempo di dilanianti conflitti geopolitici, guerre di vasta scala combattute nell’est europeo e contrasti implacabili tra chi cerca una strada concreta e illuminata per ridare all’Europa quel ruolo che la Storia le deve per diritto storico, sociale e consuetudinario, merita di ancorarsi ai precetti sostanziali del passato secondo l’antico principio “guardare al passato per comprendere il presente”.
Al di là delle ultime contingenze che vedono l’America di Trump e il Cremlino di Putin voler “accaparrarsi” una spartizione ideale e concreta di un’Europa debole e priva di un’unione federale, un forte esercito di difesa e di un ruolo partecipante ad una pace in Ucraina che porti al cessate il fuoco ma non metta ad un angolo di vergogna il continente europeo, merita ricordare che non si può fondare un’Europa “prima inter pares” senza una costituzione federale che costruisca, dalle basi, l’ossatura della potenza europea. Un’Europa senza esercito e costituzione quale Legge superprimaria tra gli Stati europei, non permetterà un futuro al nostro continente, dopo secoli di glorioso eurocentrismo. Quest’ultima parola, alla luce delle recenti dichiarazioni di Trump secondo le quali per il presidente USA non c’è bisogno che il leader ucraino partecipi alle trattative per mettere fine alla guerra con la Russia e alle speculari dichiarazioni di Mosca, che intende festeggiare la vittoria sull’Ucraina il 24 febbraio, terzo anniversario dell’invasione, dimostra quanto sia diventata tragicamente debole l’UE nel mondo, nei negoziati; quanto i suoi popoli credano ancora nei tecnocrati senza osservare all’orizzonte nuove spartizioni e impudenti manifestazioni di debolezza militare e politica dell’Europa stessa.
Ma la Storia non si elude grazie alla forza delle superpotenze e le origini delle democrazie andrebbero studiate de profundis partendo dalla nascita dell’elemento giuridico che regge le sorti dei paesi, ne condiziona leggi e volontà, ne rappresenta passioni, lotte epocali e il più alto diritto: le Costituzioni. L’Europa è priva di una costituzione benchè uno tra i suoi ex Stati – la Gran Bretagna – sia stato il primo baluardo del costituzionalismo moderno, molti secoli prima che la democrazia americana si affermasse tredici anni prima della Rivoluzione Francese.
E’ la Gran Bretagna ad avere storicamente per prima indicato e forgiato i primi documenti fondamentali della storia costituzionale mondiale. Un salto all’indietro di 810 dieci anni può essere utile per comprendere come i principi stessi della Costituzione di uno Stato come legge superprimaria a tutela delle libertà e dei diritti dei cittadini contro ogni sopruso nascano da lontano: dalla Gran Bretagna, appunto, che nel corso della sua millenaria storia giuridica ha espresso tre documenti fondamentali la cui importanza non può essere ridotta alla Costituzione britannica ma può estendersi ad un’Europa contemporanea che cerca la sua strada tra mille ostacoli.
Lo scrivente si riferisce, nel dettaglio, alla Magna Charta Libertatum, documento fondamentale della Costituzione britannica, seguito da due atti britannici altrettanto rilevanti per la storia costituzionale dell’Occidente: l’Atto di Habeas Corpus e l’Atto dei diritti.
Una caratteristica di queste famose Carte delle Libertà è quella di essere state emanate dal sovrano dopo la vittoriosa battaglia contro di lui condotta da forze sociali diverse, unitesi per pretendere dal Re una Carta che sancisse determinati diritti, libertà e prerogative delle forze sociali stesse che, attraverso una lotta di affermazione, ne sono state la genesi. Così la Magna Charta Libertatum è stata concessa dal sovrano dopo la lotta contro di lui condotta dalla Chiesa e dai baroni ma i suoi effetti si sono estesi a tutto il popolo ed è in vigore ancora oggi.
La Magna Charta Libertatum (Grande Carta delle Libertà) è il primo e più importante documento della Costituzione britannica, documento fondamentale della storia giuridica occidentale. Fu concessa da Giovanni senza Terra Plantageneto il 15 giugno 1215 a conclusione della vittoriosa lotta contro di lui condotta dai baroni e dalla Chiesa. La prima redazione constava di sessantacinque articoli.
La Magna Charta ha sancito numerose libertà: l’art. 1 sancisce la libertà della Chiesa d’Inghilterra con tutti i privilegi da essa posseduti; l’art. 2 ha una portata più ampia ed enuncia, in generale, il riconoscimento a tutti i sudditi liberi d’Inghilterra di tutte le libertà di seguito espresse ma non è l’articolo più importante. Tra le libertà enunciate nell’articolo 2 troviamo la tutela del patrimonio dei debitori, i cui beni immobili non possono essere sottoposti ad esecuzione; la tutela dei garanti che non possono essere perseguiti se non prima siano stati escussi i debitori; rispetto di libertà e privilegi cittadini di carattere consuetudinario(art.13). Riconoscimento di diritti personali in tema di ammende, che debbono solo essere inflitte per reati gravi, ma non possono oltrepassare i limiti degli alimenti necessari e debbono essere proporzionati alle colpe (art.12, 14); Il principio più importante e più connesso ai regimi costituzionali moderni è contenuto nell’art. 34: “Nessun uomo libero potrà essere arrestato, imprigionato, spogliato dei suoi beni, né messo fuori legge, né esiliato o molestato in alcuna maniera, e non metteremo né faremo mettere la mano su di lui se non in conseguenza di un giudizio legale dei suoi pari, secondo le leggi del paese”. L’articolo seguente non fa che ribadire il principio, affermando “Noi non venderemo, non ricuseremo e non differiremo la giustizia a chicchessia”.
Il grande valore costituzionale di questo documento gli deriva più dalla interpretazione che ne diedero i posteri, che dal suo contenuto effettivo. E invero, sia nello spirito dei contraenti che nella stessa lettera del testo, lo scopo iniziale del documento era quello di riconoscere privilegi esistenti e concederne dei nuovi alla nobiltà britannica. Ma la successiva serie di eventi e avvenimenti storici determinò l’interpretazione della Magna Charta nel senso di un generale riconoscimento di diritti. Per estrapolare un esempio illuminante basti ricordare che l’articolo 34 doveva avere una portata assai limitata riguardando solo coloro che imposero la sottoscrizione del documento al sovrano: Chiesa e baroni. Ma la dizione del testo, fortunatamente ampia ed equivoca permise in seguito, allorchè gli altri strati delle popolazioni acquistavano de facto la libertà civile, di invocarne la disposizione allo scopo di consacrare e legittimare giuridicamente la libertà stessa. I successivi documenti della storia costituzionale inglese si ricollegano idealmente alla Magna Charta, proprio in virtù di questi felici equivoci: l’Atto di Habeas Corpus(1679) e l’Atto dei Diritti(1688).
Lo spirito della Magna Charta ha impresso quella fisionomia inconfondibile e peculiare – in senso positivo e retorico – di tutta la concezione politica britannica che ancora oggi interpreta il concetto di libertà non tanto quale elemento costitutivo naturale dell’individuo, quanto un insieme di libertà frutto di privilegi ottenuti attraverso lotte, sofferenze e progressive conquiste. A distanza di più di ottocento secoli, la Magna Charta costituisce ancor oggi un importante simbolo della Libertà, spesso citata da politici e attivisti, gode di un grande rispetto nelle comunità giuridiche britanniche e statunitensi.
Un documento, quindi, il cui valore giuridico non ha perso smalto e potrebbe ancora essere tenuto in considerazione da quei giuristi e popoli europei che dovrebbero apprestarsi a fornire all’UE una Carta Costituzionale breve, scritta e rigida che la trasformi in uno Stato federale, fornendole l’ossatura giuridica e politica di cui essa ha, oggi, un’urgente necessità per presentarsi al mondo come entità geopolitica unita politicamente, giuridicamente e militarmente, degna di quel rispetto da parte delle altre potenze che oggi le è negato.
Yari Lepre Marrani
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