Se il ribasso offerto dall’operatore economico implica la riduzione dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante, l’offerta si presume anomala.


Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe dovuto rilevare l’anomalia di un costo orario inferiore a quello determinato in applicazione della tabella approvata dal Ministero del Lavoro con Decreto Direttoriale n. 52 del 27 settembre 2023, fermo restando il significativo scostamento del costo del personale indicato (181.160,00) anche rispetto al costo del personale posto a base di gara (196.800,00).

Il Tar Sicilia accoglie il ricorso ribadendo che, laddove il ribasso offerto dall’operatore economico implichi la riduzione dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante, l’offerta si presume anomala, fatta salva la possibilità del concorrente di dimostrarne ex art. 41, comma14° del D.lgs. n. 36/2023, la complessiva sostenibilità.

Questo quanto stabilito da Tar Sicilia, Catania, Sez. V, 28/02/2025, n. 786:

2.1 Il motivo è fondato solo in parte, nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

Ai fini della disamina delle predette doglianze, è opportuno richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di:

a) natura discrezionale dell’attivazione del procedimento di anomalia in generale;

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b) rilevanza sintomatica del ribasso dei costi della manodopera;

c) natura delle tabelle ministeriali.

Con riferimento al punto a) per pacifica giurisprudenza la valutazione della (non) anomalia dell’offerta è finalizzata all’esame dell’attendibilità e della serietà dell’offerta, oltre che all’accertamento dell’effettiva possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte. La relativa valutazione della stazione appaltante ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all’Amministrazione che, come tale, è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell’operato, renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta” (cfr. tra le tante: Cons. Stato, sez. III, 25 ottobre 2024, n. 8562;, 16 settembre 2024, n.7582; T.A.R. Sardegna, I, 27 novembre 2024, n. 859;).

Quanto al punto b), laddove il ribasso offerto dall’operatore economico implichi la riduzione dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante, l’offerta si presume anomala, fatta salva la possibilità del concorrente di dimostrarne ex art. 41, comma14° del D.lgs. n. 36/2023, la complessiva sostenibilità (v. tra le tante: Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2025, n. 126; 19 novembre 2024, n. 9254; TAR Piemonte, sez. II, 12 febbraio 2025, n. 340; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, 11 novembre 2024, n. 3739; sez. I, 22 luglio 2024, n. 2642). In particolare, sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, deve ritenersi che, per l’operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica dell’anomalia: in quella sede l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali; tale interpretazione consente un adeguato bilanciamento tra la tutela rafforzata della manodopera e la libertà di iniziativa economica e d’impresa, la quale, nel suo concreto dispiegarsi, non può che comportare la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante negli atti di gara (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9255 e n. 9254/2024 cit.; Sez. III, 12 novembre 2024, n. 9084 T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120).

Sul punto c) la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il costo medio del lavoro ricavabile dalle tabelle ministeriali non costituisce parametro vincolante per cui l’eventuale scostamento non comporta di per sé un automatico giudizio di inattendibilità dell’offerta giacché i valori indicati nelle citate tabelle svolgono una funzione solamente indicativa, da cui l’impresa può legittimamente discostarsi ove le peculiarità dell’organizzazione produttiva consenta di sostenere costi inferiori (v. tra le tante: Cons. di Stato, sez. V, 22 novembre 2022, n. 10272; 6 febbraio 2017, n. 501; sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609; T.A.R. Lazio – Roma, sez. IV, 5 febbraio 2025, n. 2667).

2.2 Alla stregua delle suesposte coordinate ermeneutiche risultano, quindi, infondati i profili di censura incentrati sullo scostamento dei costi rilevati dalle tabelle ministeriali, così come l’assunto di parte ricorrente secondo il quali l’anomalia dell’offerta avrebbe dovuto essere eseguita sulla base delle suddette tabelle ministeriali.

2.3 Il motivo è, invece, fondato nella parte in cui lamenta l’omessa attivazione della verifica di congruità a fronte dell’indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, in quanto:

– l’aggiudicataria ha indicato un costo della manodopera di € 181.160,00 con uno scostamento percentuale di circa l’8% rispetto a quello stimato nel disciplinare (196.800,00) dichiarando il rispetto dei minimi salariali ai sensi dell’art. 110, comma 5° lett. d) del d.lgs. n. 36/2023 e indicando, ai soli fini della verifica del predetto adempimento (e non ai fini della verifica prevista dall’art. 41, comma 14°) il numero delle ore totali e un “costo orario” (lordo) di € 9,181 che – anche sulla base delle memorie difensive della stessa controinteressata (v. punto 6.2 delle memorie difensive) – sembra , peraltro, a riconducibile alla “retribuzione oraria” che costituisce elemento oggettivamente diverso dal costo medio del lavoro (Cons. Stato, Sez. III, 21 settembre 2018, n. 5492);

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– è doveroso aggiungere che l’articolo 41, comma 14° del D.lgs. n. 36/2023 pur non vietando ai concorrenti di indicare costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti ex ante dalla stazione appaltante – e inclusi nel più ampio importo posto a base di gara – impone, comunque, agli operatori economici di dimostrare che l’offerta di un minor costo della manodopera sia suscettibile di essere giustificato alla luce di una più efficiente organizzazione aziendale e non rispetto ai minimi salariali che costituiscono la condizione di ammissibilità della stessa offerta, ai sensi dell’art. 110, comma 5° lett. d);

– inoltre, la disciplina prevista dal richiamato articolo 41, comma 14°, è stata pienamente recepita nella lex specialis da parte di …, atteso che l’articolo 17 del disciplinare di gara prevede espressamente che “Ai sensi dell’art. 14, co. 14, del Codice i costi della manodopera indicati all’art. 3 del presente Disciplinare di Gara non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera”;

– nel caso in esame, tuttavia, ……… si è limitata sovrapporre la retribuzione e il costo medio orario e, in ogni caso, non ha allegato e provato che la più efficiente organizzazione aziendale impatterebbe sulla determinazione dei suddetti costi, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante nella disciplina di gara, salvo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili.

 





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