Nuovo processo per Alfredo Berni, Pierluigi Boschi, Luciano Nataloni e Lorenzo Rosi, giĆ membri del Cda di Banca Etruria (BPEL), per diverse violazione del Testo unico della finanza. La ha deciso la Corte di cassazione, con le sentenze nn. 5292, 5293 e 5296 depositate oggi, accogliendo il ricorso della Consob relativamente al alcune sanzioni amministrative annullate dalla Corte di appello di Firenze. Il giudice di secondo grado, con altrettante sentenze, aveva ritenuto tardive le delibere sanzionatorie, in quanto emesse a circa due anni di distanza dalla conoscenza dei fatti (in violazione del termine di 180 giorni fissato dallāarticolo 195, co. 1, TUF). Per la II Sezione civile perĆ² la conoscenza dei documenti da parte della Consob va posticipata dal maggio 2013 (con una integrazione nel febbraio 2014), al maggio del 2016. Solo in quella data, infatti, Consob aveva acquisito copia dei ārilievi ispettiviā della Banca dāItalia per il periodo marzo-settembre 2013 e le note sulla situazione aziendale del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013. Oltre al fatto che Consob aveva proceduto a una propria attivitĆ di indagine ulteriore nel dicembre 2015.
āPertanto ā si legge nella decisione -, solo allāesito dellāacquisizione completa ed effettiva dei documenti sopra ricordati si poteva ritenere definita nella sua integralitĆ lāattivitĆ di indagine e controllo da parte della Consob, alla quale doveva, come poi ĆØ avvenuto, fare seguito la notificazione della contestazione nel termine perentorio stabilito dal citato primo comma dellāart. 195ā. La Corte dāappello invece con prognosi ex post ha concluso che āla stessa fosse giĆ in condizione di emettere il provvedimento sanzionatorio in data significativamente precedente a quanto avvenutoā. CosƬ facendo, perĆ², si legge nella decisione, ha posto in essere āvalutazioni di esclusiva pertinenza della Consob e si ĆØ di fatto sostituita alla medesima nella valutazione della sufficienza degli elementi conoscitivi utili allāemissione della sanzioneā.
Le sanzioni erano state irrogate per le seguenti condotte: nel 2013, mancata adeguata indicazione della situazione della Banca nella documentazione di offerta agli investitori in relazione a un aumento di capitale, con omissione di comunicazione anche della nota inviata dalla Banca dāItalia il 24 luglio 2012 (sentenza 5296); omissione di qualsiasi iniziativa finalizzata a garantire, per il periodo dal 3 agosto 2012 al 31 dicembre 2014, unāidonea, coerente e aggiornata mappatura dei propri strumenti, con conseguente mancata valutazione dellāadeguatezza dei titoli di propria emissione rispetto ai bisogni e alle esigenze della clientela (sentenza 5293, 50mila euro ciascuno); per il periodo luglio 2012 giugno 2014, mancato adempimento agli obblighi di corretta prestazione dei servizi di investimento per carenza di informazioni adeguate nella documentazione relativa allāofferta al pubblico del 23 dicembre 2013 e alla documentazione dāofferta pubblicata il 6 novembre 2012, il 22 aprile 2013 e il 14 giugno 2014 (sentenza. 5292, 40mila euro ciascuno).
La sentenza impugnata ĆØ stata pertanto cassata e rinviata alla Corte dāappello di Firenze, che dovrĆ decidere secondo i seguenti principi di diritto: āin tema di sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme che disciplinano lāattivitĆ di intermediazione finanziaria, il momento dellāaccertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della Consob, va individuato in quello in cui la constatazione si ĆØ tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessitĆ della materia, delle particolaritĆ del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioniā;
e ancora: āIn materia di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob per violazioni del TUF, il giudice deve limitarsi a rilevare se vi sia stata unāingiustificata e protratta inerzia durante o dopo la raccolta dei dati di indagine, tenuto anche conto che ragioni di economia possono indurre a raccogliere ulteriori elementi atti a dimostrare la sussistenza, accanto a violazioni giĆ risultanti dagli atti raccolti, di altre violazioni amministrative, al fine di emettere un unico provvedimento sanzionatorioā;
infine: āla valutazione, in relazione alle suddette violazioni, della superfluitĆ degli atti di indagine va effettuata con un giudizio ex ante (e in tal senso il giudice deve rilevare lāevidente superfluitĆ , per essere manifestamente giĆ accertati tempi, entitĆ e altre modalitĆ delle violazioni, senza omettere di considerare anche la possibile connessione con altre violazioni ancora da accertare), essendo irrilevante che indagini potenzialmente fruttuose in via prognostica si rivelino, ex post, inutiliā.
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