Quel grande pasticcio del nuovo distinguo tra crediti d’imposta non spettanti e inesistenti


La scorsa settimana ho partecipato ad un convegno nel quale relazionavano, tra gli altri, un rappresentante del Mimit e della locale unione degli industriali. Il tema era quello delle varie agevolazioni alle imprese. Non voglio dilungarmi troppo: รจ semplicemente per riportare il tema, e per segnalare che il pubblico era prevalentemente composto da imprese.

Il motivo per cui ne scrivo รจ perchรฉ รจ emerso che alcune di queste imprese hanno riferito delle loro remore ad effettuare certi investimenti tecnologici in quanto temono lโ€™intervento dellโ€™Agenzia delle Entrate. Non perchรฉ hanno โ€“ ovviamente โ€“ lโ€™intenzione di alterare o frodare (il pubblico era di โ€œalto livelloโ€), ma perchรฉ (riporto): โ€œquando arriva lโ€™Agenzia cโ€™รจ sempre, comunque, un alto di rischio di contestazione e che โ€“ magari โ€“ il credito venga considerato inesistenteโ€.

Confesso che, pur avendo visto talune rettifiche sul tema dei crediti dโ€™imposta โ€œfondate sul nullaโ€, sentirmelo dire (il dirigente del Mimit non ha proferito parola), cosรฌ, a bruciapelo, mi ha fatto un certo effetto. Specie pensando a quanto piรน critica sia diventata la situazione dopo gli interventi operati (in sede di attuazione) dalla riforma fiscale.

Oggi, sostanzialmente, il rischio รจ che qualsiasi contestazione porti allโ€™inesistenza del credito. Infatti, la norma (articolo 13 del Dlgs 471/1997) rinvia alle definizioni contenute nellโ€™articolo 1 del Dlgs 74/2000, il quale stabilisce che inesistente, oltre quello connotato da fraudolenza, risulta anche il credito per il quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo. รˆ evidente che in questa nuova definizione sono suscettibili di confluire praticamente tutti i rilievi dellโ€™ufficio. Si puรฒ comprendere โ€“ e lo si condivide โ€“ che inesistente risulti, a prescindere dalla fraudolenza, anche quel credito per il quale manca del tutto il presupposto oggettivo o soggettivo, ma stabilire che vi rientra anche quello per cui mancano โ€œin parteโ€ i predetti requisiti, significa far ricadere nel โ€œbaratroโ€ dellโ€™inesistenza qualsiasi contestazione.

Ma โ€“ dico โ€“ non si erano raggiunte delle conclusioni tutto sommato condivisibili, anche in seno alla giurisprudenza di legittimitร  (a parte qualche โ€“ solita, purtroppo โ€“ oscillazione della stessa)? In pratica, lo โ€œspartiacqueโ€ era rappresentato dalla riscontrabilitร  o meno (prevista comunque dalla norma) attraverso i controlli automatizzati della dichiarazione. Si poteva cosรฌ giungere alla soluzione (al di lร  delle oscillazioni giurisprudenziali di cui sopra) che lโ€™inesistenza del credito era di fatto riferita alle ipotesi di simulazione o di utilizzo di documentazione falsa: in una parola, alle frodi.

Ora, invece, la solita โ€œmanoโ€ del โ€œlegislatore erarialeโ€ ha confezionato un (indigeribile) โ€œfritto mistoโ€ che non potrร  che generare un significativo contenzioso, e da qui le preoccupazioni delle imprese. E nulla, crediamo, potrร  fare il piรน volte annunciato (sul tema) atto di indirizzo del Mef: il problema รจ la norma e chi lโ€™ha scritta.

Carta di credito con fido

Procedura celere

 

A questo si aggiunge la davvero deprecabile previsione di interpretazione autentica (la mano รจ sempre la stessa) in base alla quale vengono esclusi dal contraddittorio preventivo gli avvisi di recupero dei crediti dโ€™imposta inesistenti (articolo 7-bis del Dl 39/2024).

Ma come? Proprio su una tematica cosรฌ delicata e complessa, e in presenza di una norma cosรฌ equivoca, si va ad escludere lโ€™obbligo di interlocuzione preventiva? E poi, con una norma di interpretazione autentica.

Tra lโ€™altro, bisognerebbe ricordare che lโ€™interpretazione autentica, pur non risultando costituzionalizzata, deve essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale: non solo, quindi, per ovviare ad una situazione di grave incertezza normativa o a forti contrasti giurisprudenziali oppure per contrastare un orientamento giurisprudenziale sfavorevole (seppure nellโ€™ambito della latitudine della norma interpretata).

Nel caso specifico (escludendo โ€“ considerata la novitร  โ€“ contrasti o orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli) non vi sono minimamente profili di ragionevolezza nรฉ motivi di interesse generale che giustifichino la โ€œpatenteโ€ di norma di interpretazione autentica. Eppureโ€ฆ

Eppure รจ il solito delirio di onnipotenza del legislatore erariale, al quale oramai un poโ€™ tutti si stanno (purtroppo) arrendendo.



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