quali sono le novità in arrivo


Con il conto termico 3.0, il cui debutto è atteso nei prossimi mesi, si rinnoverà il meccanismo di sostegno che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Numerose le novità rispetto al conto termico 2.0, attualmente in vigore. Con la nuova disciplina si amplierà la platea dei beneficiari e saranno incentivate nuove tipologie di interventi. Chi sono i potenziali beneficiari del conto termico 3.0? Quali saranno gli interventi agevolabili e gli edifici ammessi? Come si accederà ai contributi?

Si avvicina il debutto del conto termico 3.0.

Sta infatti per concludersi il confronto tra il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e le Regioni sulla bozza del decreto che rinnoverà il meccanismo di sostegno che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Per l’operatività effettiva del nuovo sistema di incentivi mancano ancora diversi passaggi.

In prima battuta, il decreto dovrà essere approvato definitivamente dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni. Dopodiché sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore nei successivi novanta giorni.

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Entro sessanta giorni, poi, il Ministero dell’Ambiente, su proposta del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell’erogazione degli incentivi, dovrà adottare le regole attuative.

Solo a questo punto, si aprirà il portale per la presentazione delle domande e il Conto termico 3.0 sarà diventato realtà.

In attesa che si completi l’iter, sulla base delle bozze del decreto, cerchiamo di definire le caratteristiche principali del conto termico 3.0.

Quali sono le novità del conto termico 3.0

Il conto termico 3.0 presenta diverse novità rispetto al conto termico 2.0, disciplinato dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016, in vigore dal 31 maggio 2016.

In primo luogo, con il conto termico 3.0 è prevista l’equiparazione degli enti del terzo settore alle amministrazioni pubbliche.

Saranno inoltre agevolate nuove tipologie di interventi, come gli impianti solari fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica per veicoli elettrici, se installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con impianto a pompe di calore elettriche.

Con il conto termico 3.0 saranno ammessi agli incentivi per interventi di efficienza energetica anche gli edifici non residenziali privati.

Saranno poi aggiornati i massimali di spesa specifici e assoluti per adeguarli ai prezzi di mercato.

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Altra novità sarà l’aumento del contributo al 100% delle spese ammissibili per gli interventi realizzati:

– su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti;

– sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico;

– su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale come previsto dal D.L. n. 104/2020.

Qual è la dotazione finanziaria

Le risorse complessivamente messe a disposizione per il conto termico 3.0 saranno pari a 900 milioni di euro annui, di cui:

500 milioni di euro, riservati ai soggetti privati;

400 milioni di euro, destinati alle amministrazioni pubbliche.

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Inoltre, ci saranno ulteriori 20 milioni di euro per coprire le richieste di contributo anticipato che le amministrazioni pubbliche potranno richiedere per le spese specificamente relative alla redazione della diagnosi energetica preliminare.

Chi sono i potenziali beneficiari del conto termico 3.0

Sotto il profilo soggettivo, potranno beneficiare degli incentivi del conto termico 3.0:

a) le amministrazioni pubbliche. Tale categoria di beneficiari comprende:

– le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti;

– gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle regioni;

– le cooperative di abitanti iscritte all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi;

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– le società in house come definite dall’ articolo 2, comma 1, lettera o), del D.lgs. n. 175/2016, laddove realizzino gli interventi sugli immobili dell’amministrazione o delle amministrazioni controllanti;

– gli enti contenuti nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’ISTAT;

– i concessionari che gestiscano servizi pubblici utilizzando immobili di Enti territoriali o locali;

– le società cooperative sociali costituite ai sensi dell’articolo 1, della legge n. 381/1991 e iscritte nei rispettivi albi regionali;

b) i soggetti privati, ovvero tutti i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche;

In base alla nuova disciplina, sono equiparati alle amministrazioni pubbliche gli enti del terzo settore, di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 117/2017 e inclusi nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

L’accesso agli incentivi non sarà consentito:

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– ai soggetti richiedenti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;

– ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011;

– alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

– alle imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Quali saranno gli interventi agevolabili

Per quanto concerne l’ambito oggettivo, con il conto termico 3.0 saranno incentivabili uno o più dei seguenti interventi:

1) interventi di incremento dell’efficienza energetica:

1.1) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;

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1.2) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;

1.3) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;

1.4) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;

1.5) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;

1.6) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;

1.7) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche;

1.8) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche

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2) interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti:

2.1) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore per gli impianti con potenza termica utile superiore di 200 kW;

2.2) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on”, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

2.3) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, compresi i sistemi ibridi a pompa di calore, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;

2.4) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, o per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;

2.5) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

2.6) interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti;

2.7) sostituzione funzionale o sostituzione totale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili.

Quali edifici saranno ammessi

Saranno ammissibili esclusivamente gli interventi realizzati su edifici o unità immobiliari esistenti dotati di impianto di climatizzazione alla data di entrata del decreto “conto termico 3.0”.

Ai fini dell’accesso agli incentivi, i soggetti beneficiari dovranno avere la disponibilità dell’edificio o unità immobiliare in cui l’intervento viene realizzato, in quanto proprietari o titolari di altro diritto reale o personale di godimento.

Per quanto riguarda, invece, la categoria catastale degli immobili oggetto degli interventi, pe i soggetti privati, gli interventi potranno essere eseguiti:

– su edifici appartenenti all’ambito terziario, interventi di incremento dell’efficienza energetica;

– su edifici appartenenti all’ambito terziario e all’ambito residenziale, nel caso di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Per le amministrazioni pubbliche, a differenza dei soggetti privati, non ci sono distinzioni di categoria catastale e, pertanto, saranno ammissibili gli interventi effettuati sia su edifici appartenenti all’ambito terziario che all’ambito residenziale.

Secondo la definizione contenuta nello schema di decreto:

– gli edifici appartenenti all’ambito terziario sono gli edifici e le unità immobiliari di categoria catastale A/10, gruppo B, gruppo C ad esclusione di C/6 e C/7, gruppo D ad esclusione di D9, gruppo E ad esclusione di E2, E4, E6;

– edifici appartenenti all’ambito residenziale sono gli edifici o le unità immobiliari di categoria catastale appartenenti al gruppo A, ad esclusione della classe A/8, A/9 e A/10.

Come si accederà ai contributi

La richiesta di accesso agli incentivi dovrà essere presentata al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, della “scheda-domanda”.

Le richieste potranno essere trasmesse a lavori ultimati, entro novanta giorni dalla fine dei lavori. Solo per le amministrazioni pubbliche sarà consentito l’accesso “tramite prenotazione”, ovvero prima dell’avvio degli interventi agevolati.

Sia i privati e che le amministrazioni pubbliche potranno accedere agli incentivi anche mediante comunità energetiche o configurazioni di autoconsumo di cui sono membri.

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