Aggiudicazione provvisoria: legittima la sua revoca in caso di false dichiarazioni sull’insussistenza di condanne penali


Con la sentenza n. 3591/2024, la sezione seconda del Tar Marche, chiamata a pronunciarsi in materia di aggiudicazione provvisoria, ha riconosciuto la legittimità di un provvedimento con cui veniva revocata l’aggiudicazione ad un uomo, con precedenti condanne penali a suo carico, che, nella domanda di partecipazione alla gara, aveva dichiarato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver riportato condanne penali.

Il Collegio ha, difatti, ricordato che ” È legittimo il provvedimento di revoca della proposta di aggiudicazione della gara per l’affidamento in concessione di beni immobili appartenenti al demanio idrico dello Stato ai sensi del d.P.R. 13 settembre 2005, n. 296, qualora il concorrente abbia presentato una falsa dichiarazione in merito alla insussistenza di condanne penali, requisito espressamente previsto nella lex specialis, essendo, al contrario, risultato a suo carico un decreto penale di condanna. In tale ipotesi, la stazione appaltante non è tenuta ad alcuna valutazione in concreto sui riflessi della violazione degli obblighi dichiarativi sul giudizio di affidabilità, venendo in rilievo un mero atto intermedio del procedimento di gara la cui eventuale revoca non richiede una approfondita comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato ma, piuttosto, una valutazione in termini di mera opportunità e convenienza“.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Tar, con avviso di gara del 13 giugno 2018, l’Agenzia del Demanio indiceva una procedura, da espletare mediante offerte segrete, per l’affidamento in concessione di taluni beni immobili appartenenti al demanio idrico dello Stato.

Con successiva nota del 30 luglio 2018, un uomo veniva dichiarato contraente provvisorio, avendo egli presentato un’offerta pari ad € 12.000,00, risultata la migliore offerta valida pervenuta; nella suddetta nota l’Amministrazione precisava, tuttavia, che l’aggiudicazione non era definitiva in quanto restava condizionata alla verifica dei requisiti dichiarati. 

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All’esito dei previsti controlli, nonostante l’aggiudicatario avesse dichiarato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 di non aver riportato alcuna condanna penale, veniva accertata l’esistenza a suo carico di un decreto penale di condanna per il reato d’invasione di terreni di cui all’art. 633 c.p.; a seguito di tanto, l’Agenzia comunicava la revoca della proposta di aggiudicazione.

L’ aggiudicatario, ricorrendo al Tar, impugnava detto provvedimento di revoca, deducendo come la revoca dell’aggiudicazione provvisoria disposta nei suoi confronti non trovava espressa disciplina nell’avviso di gara e che l’effetto decadenziale non potesse trovare applicazione nel caso di specie in quanto la Commissione aveva aggiudicato il lotto in ragione della convenienza economica dell’offerta presentata, a nulla rilevando il dato non veritiero riscontrato nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata.

Il Tar non condivide le denunce prospettate.

Il Collegio ricorda come, in via generale, non ogni falsità contenuta nella dichiarazione pur preliminare alla concessione di benefici vale a determinarne la decadenza ex art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000, ma solo quella che sia risultata tale da incidere causalmente, in modo diretto ed effettivo, sull’adozione del provvedimento attributivo del beneficio. In particolare, occorre che le falsità e omissioni comunicative siano apprezzate, a fini escludenti, in una al fatto sostanziale non dichiarato e, dunque, che le stesse assumano una rilevanza propriamente sostanziale.

Tale premessa va, tuttavia, ricalibrata alla luce della natura giuridica dell’atto che l’Amministrazione ha intende revocare. 

Nel caso di aggiudicazione provvisoria, infatti, si è al cospetto di un atto endoprocedimentale – instabile e ad effetti interinali, che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che ad una aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva, senza che si siano create forme di affidamento tutelabili e dunque un qualsivoglia obbligo risarcitorio.

In particolare, non essendo la proposta di aggiudicazione l’atto conclusivo del procedimento, rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione la sua revoca, il cui esercizio prescinde dall’applicazione dell’art. 21 – quinquies della legge n. 241/1990, pur richiedendosi la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara.

Ne deriva che, in relazione all’aggiudicazione provvisoria – attesa la sua natura di mero atto intermedio del procedimento di gara – la sua eventuale revoca non richiede, una approfondita comparazione tra l’interesse pubblico e quello privato ma, piuttosto, una valutazione in termini di mera opportunità e convenienza.

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Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento rileva come il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato in ragione dell’incontestata falsità dichiarativa del ricorrente, a cui carico risultava un decreto penale di condanna; il Tar evidenzia altresì come l’Amministrazione, nel disporre la mancata aggiudicazione per falsità dichiarativa, non era tenuta ad alcuna valutazione in concreto sui riflessi della violazione degli obblighi dichiarativi sul giudizio di affidabilità del ricorrente, essendo l’aggiudicazione provvisoria.

Alla luce di tanto, il Tar respinge il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. 

 

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