Criticità sull’ambito temporale del bonus giovani


Il DM datato 27 febbraio 2025 e attuativo del c.d. bonus giovani ex art. 22 del DL 60/2024, firmato dalla Ministra del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia, presenta alcune criticità relativamente all’ambito temporale nel quale è possibile incentivare l’assunzione, con ripercussioni negative per le imprese.

La norma che ha introdotto l’incentivo è l’art. 22 del DL 60/2024, il quale riconosce ai datori di lavoro privati un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), per un massimo di 24 mesi, in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che, alla data di assunzione incentivata:
– non ha compiuto il 35° anno di età;
– non è stato mai occupato a tempo indeterminato.

Sono agevolabili altresì le trasformazioni di contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, mentre sono esclusi dall’incentivo i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato nonché, come precisato dal decreto in commento, i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’art. 2 del Regolamento (Ue) n. 651/2014 e i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del Regolamento (Ue) 1589/2015.

L’esonero può essere fruito anche con riferimento ai soggetti che:
– alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero in trattazione;
– sono stati assunti con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L’esonero è fruibile entro il limite massimo di importo pari a:
500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
650 euro su base mensile per ciascun lavoratore, ma per i datori di lavoro privato che assumono lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

In merito ai rapporti con altri benefici, l’esonero in argomento non può essere cumulato con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, ma risulta compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.

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Come accennato, l’art. 22 del DL 60/2024 stabilisce che le assunzioni devono essere effettuate nell’arco temporale che va dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, il decreto in commento restringe l’ambito temporale prevedendo che i datori di lavoro possano accedere all’incentivo per le assunzioni effettuate a decorrere dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2025, pertanto non dal 1° settembre 2024, bensì da fine gennaio 2025, quando la misura è stata autorizzata (cfr. comunicato Min. Lavoro 31 gennaio 2025).

Inoltre, il decreto subordina l’accesso all’incentivo alla presentazione di una domanda di ammissione telematica all’INPS, nei modi e nei termini indicati dal medesimo Istituto e contenente specifiche informazioni (ad esempio, la tipologia contrattuale, la retribuzione mensile, ecc.). Non vi è nulla di innovativo sotto questo punto di vista: anche l’incentivo per over 35 nella ZES unica, attuato con DM 7 gennaio 2025, è subordinato alla presentazione di una domanda di ammissione. L’aspetto che lascia però qualche perplessità è che la domanda dovrebbe essere presentata prima di assumere il lavoratore e non successivamente come previsto di solito (ad esempio per l’incentivo per donne beneficiarie di reddito di libertà o l’incentivo per beneficiari dell’Adi o del SFL).

Pertanto, come precisato dal decreto, le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sarebbero ammesse al beneficio.
Tale aspetto restringerebbe ulteriormente l’ambito temporale per effettuare le assunzioni, in quanto non c’è ancora una procedura per la presentazione dell’istanza, che dovrà essere stabilita dall’INPS.

Sarebbe quindi opportuno che il decreto venisse modificato prevedendo che la domanda per la fruizione dell’incentivo possa essere trasmessa anche dopo l’assunzione e che venga rispettato il periodo di riferimento previsto in origine dalla norma, ovverosia 1° settembre 2024-31 dicembre 2025.
Ciò permetterebbe alle aziende che hanno assunto in questi mesi, nell’ottica di recuperare successivamente il beneficio, di poterne fruire come previsto dall’art. 22 del DL 60/2024.



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