Reddito di Libertà, La misura diventa strutturale


I chiarimenti in un documento dell’ente previdenziale dopo le modifiche della legge n. 213/2023. Riaperti i termini dal 5 marzo 2025 per un contributo economico che può raggiungere i 6.000€ una tantum in favore delle donne vittime di violenza di genere.  





Il reddito di libertà, il contributo per aiutare le donne vittime di violenza, diventa strutturale e si arricchisce: dai precedenti 400€ al mese sale a 500€ per un massimo di 12 mesi e può quindi raggiungere i 6.000€ una tantum. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 54/2025 in cui spiega che i termini per la presentazione delle domande sono riaperti dal 5 marzo 2025. Le domande in precedenza respinte per incapienza di fondi possono essere ripresentate entro il 18 aprile 2025 mantenendo la priorità acquisita.

Reddito di libertà

La misura è stata varata durante l’emergenza sanitaria con l’obiettivo di contenere i gravi effetti economici derivanti dal Covid-19 alle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e di favorire, tramite l’indipendenza economica, percorsi di autonomia ed emancipazione a favore di donne vittime di violenza. Consiste in un contributo economico finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l’autonomia abitativa e la riacquisizione dell’autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori. Originariamente il contributo è stato stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi (per un totale, quindi, di 4.800€) ma non tutte le domande presentate sono state accolte per insufficienza di fondi.

L’articolo 1, co. 187 della legge n. 231/2023 (legge di bilancio 2024) ha reso strutturale la misura incrementando la misura del beneficio a 500€ mensili pro capite sempre per un massimo di 12 mesi erogati in una soluzione (quindi 6.000€). In attuazione della misura è stato adottato il decreto interministeriale Lavoro-Famiglia-Economia del 2 dicembre 2024 che ha definito i criteri per la ripartizione dei nuovi fondi stanziati.

Requisiti

Spetta alle donne residenti in Italia in possesso della cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea o extracomunitarie purché in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso per protezione speciale o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea. Sono equiparate alle cittadine italiane le straniere aventi lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

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Ne possono beneficiare le donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza ed in condizione di bisogno economico. Il contributo, completamente esentasse, è cumulabile con altri sostegni al reddito eventualmente spettanti (Assegno di inclusione, Naspi, Dis-Coll, Cassa Integrazione, eccetera).

Per accedere al contributo il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e il servizio sociale professionale di riferimento deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente, utilizzando il modulo “SR208” denominato “Domanda Reddito di Libertà”.

Domande al via

Dal 5 marzo 2025, spiega l’Inps, è possibile presentare la domanda per il reddito di libertà con le nuove regole stabilite dalla legge n. 213/2023, cioè con il contributo economico di massimo 500€ per 12 mesi. A tal fine occorre distinguere:

  • Le domande presentate prima del 5 marzo 2025 e non accolte per incapienza di fondi possono essere ripresentate entro il 18 aprile 2025 ed in tal caso mantengono la priorità acquisita. Se il termine spira le domande non ripresentate decadono definitivamente salva la possibilità di presentare una nuova domanda;
  • Le domande (nuove) presentate dal 5 marzo 2025 al 31 dicembre 2025 saranno esaminate a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2025 (10 milioni di euro). Quelle non accolte, per incapienza dei fondi, decadono il 31 dicembre 2025;
  • A decorrere dall’anno 2026 le domande possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

La domanda si presenta tramite i servizi sociali dei comuni compilando il modello “SR208” disponibile sul sito dell’Inps. Nel modello dovrà, tra l’altro, essere acquisita la dichiarazione del rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, che attesti il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso e un’altra dichiarazione, resa dal servizio sociale dei comuni, che attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente. I comuni invieranno la domanda all’Inps che rilascerà un codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e farà fede ai fini della compilazione della graduatoria regionale sulla base delle risorse disponibili. Al termine della procedura i comuni rilasceranno all’interessata copia della domanda con il codice univoco comunicato dall’Inps.

Documenti: Circolare Inps 54/2025

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