Taglio cuneo fiscale. La comunicazione al datore di lavoro


In questi giorni i lavoratori dipendenti stanno ricevendo comunicazione dal proprio datore di lavoro sulle novità in materia di taglio al cuneo fiscale previsti nella L.n°207/2024, Legge di bilancio 2025.

La Manovra ha rivisto il taglio al cuneo fiscale rafforzandolo con impatti diretti sul netto riconosciuto in busta paga.

Ricevuta la comunicazione del datore di lavoro il lavoratore potrebbe avere qualche difficoltà sulle corrette indicazioni da inserire nella comunicazione che poi dovrà essere restituita al datore di lavoro.

Vediamo in che modo bisogna compilare e restituire la comunicazione al datore di lavoro.

Il taglio al cuneo fiscale

La Manovra 2025  prevede una nuova indennità cash in busta paga per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo fino a 20.000 euro.

L’indennità è  calcolata in percentuale sul reddito da lavoro dipendente: 7,1% per redditi fino a 8.500 euro; 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro; 4,8% per redditi tra 15.000 e 20.000 euro.

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Per i redditi complessivi tra 20.000 e 40.000 euro invece, è prevista una detrazione aggiuntiva in busta paga. Anch’essa applicata direttamente in busta paga. La detrazione, questa varia a seconda del reddito del lavoratore ed è pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro. E decresce oltre tale limite fino ad arrivare ad azzerarsi a 40.000 euro

Fascia di reddito complessivo (euro) Detrazione Descrizione
Oltre 20.000 e fino a 32.000 1.000 euro Detrazione fissa per redditi fino a 32.000 euro.
Oltre 32.000 e fino a 40.000 Pari al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro

 

Importo decresce progressivamente fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.

Oltre 40.000 Nessuna detrazione Redditi superiori a 40.000 euro non ricevono alcuna detrazione.

Taglio al cuneo fiscale. Quale casella barrare sulla comunicazione del datore di lavoro?

L’art.1 c.7 della Legge di bilancio 2025 prevede che:

I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse

Nei fatti, sia l’indennità cash sia la detrazione sono riconosciuti in automatico dal datore di lavoro in busta paga. Con effetti diretti sul taglio al cuneo fiscale 2025.

In premessa abbiamo accennato al fatto che in questi giorni i lavoratori dipendenti stanno ricevendo comunicazione dal proprio datore di lavoro sulle novità in materia di taglio al cuneo fiscale previsti nella L.n°207/2024, Legge di bilancio 2025.

Si riporta un fac simile di comunicazione sul taglio al cuneo fiscale.

Contabilità

Buste paga

 

La comunicazione

Oggetto: Legge n. 207/2024, art. 1 – Somma integrativa e ulteriore detrazione

Le disposizioni in oggetto prevedono a partire dall’anno 2025, in favore dei lavoratori che percepiscono redditi di lavoro dipendente quanto segue:

  1. una somma integrativa che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del dipendente, la percentuale di seguito indicata:
  • 7,1% se il reddito complessivo non è superiore a euro 8.500;
  • 5,3% se il reddito complessivo è superiore a euro 8.500 ma non a euro 15.000;
  • 4,8% se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000 ma non a euro 20.000.

2. Un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

  • a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 20.000 ma non a euro 32.000;
  • di un prodotto tra 1.000 euro e il rapporto corrispondente al rapporto tra euro 40.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 8.000, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a euro 32.000 ma non a euro 40.000.

Cosa chiede il datore di lavoro?

In assenza di diverse indicazioni, il datore di lavoro è obbligato a riconoscere in via automatica la somma integrativa o l’ulteriore detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, sulla base del reddito di lavoro dipendente presunto nell’anno, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.

Viene chiesto al lavoratore di esprimere l’eventuale necessità di applicare in misura diversa da quella piena o non applicare il “trattamento aggiuntivo”.

“Nel caso voglia applicare un diverso trattamento, le chiediamo di barrare una tra le seguenti caselle:

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☐ Chiedo mi venga riconosciuta per l’anno 2025 l’eventuale somma integrativa o, in alternativa, l’ulteriore detrazione solo in fase di conguaglio.

☐ Chiedo mi vengano riconosciute mensilmente per l’anno 2025 le eventuali somme calcolate a titolo di somma integrativa o, in alternativa, di ulteriore detrazione sulla base di un reddito annuale presunto pari a euro _______________.

Nel caso invece intenda rinunciare alle somme previste dalla Legge n. 207/2024 art. 1 c. 4-9 (ad esempio in caso di più rapporti di lavoro contemporanei), le chiediamo di barrare la seguente casella:

☐ Dichiaro di voler rinunciare alla somma integrativa o, in alternativa, all’ulteriore detrazione Legge n. 207/2024 art. 1 c. 4-9.

In caso di mancata restituzione o di incompleta compilazione del presente modello, le somme previste dalla Legge n. 207/2024 saranno automaticamente calcolate sulla base di quanto previsto dalla normativa in vigore”.

Così tanto per fare un esempio, se un lavoratore che magari come fonte di reddito ha solo il lavoro dipendente e già sa di non superare la soglia di 20.000 di reddito complessivo allora nulla dovrà barrare nella comunicazione da riconsegnare al proprio datore di lavoro.

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In queso caso:  il datore di lavoro  riconosce in via automatica la somma integrativa o l’ulteriore detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni: sulla base del reddito di lavoro dipendente presunto nell’anno, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse.

Riassumendo.

  • Nuova somma integrativa: a partire dal 2025, i lavoratori dipendenti con redditi fino a 20.000 euro riceveranno un’indennità aggiuntiva in busta paga, calcolata in percentuale sul reddito: 7,1% per redditi fino a 8.500 euro, 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro, 4,8% per redditi tra 15.000 e 20.000 euro.
  • Ulteriore detrazione fiscale: per i redditi tra 20.000 e 40.000 euro è prevista una detrazione fiscale in busta paga: 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, Importo decrescente tra 32.000 e 40.000 euro, fino ad azzerarsi.
  • Riconoscimento automatico: il datore di lavoro applicherà automaticamente la somma integrativa o la detrazione sulla base del reddito presunto e verificherà la spettanza in sede di conguaglio.
  • Scelta del lavoratore: chi desidera un diverso trattamento può richiedere: il riconoscimento della somma solo in fase di conguaglio, il calcolo mensile su un reddito presunto da specificare, la rinuncia totale (utile per chi ha più rapporti di lavoro-poi la verifica avviene nel 730).
  • Nessuna azione richiesta in alcuni casi se non restituire la lettera: chi ha un solo reddito da lavoro dipendente e sa di non superare i limiti reddituali previsti dalla norma euro non deve barare alcuna  casella, poiché la somma verrà applicata automaticamente



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