Tra le verifiche più significative dell’organo di revisione in sede di rendiconto, c’è l’asseverazione dei debiti e dei crediti con gli organismi partecipati ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, lettera j, del Dlgs 118/2011.
Come noto, è necessaria la doppia asseverazione in quanto i dati risultanti dalla contabilità delle società e degli enti partecipati devono essere asseverati dal rispettivo organo di controllo, mentre quelli rilevati dalla contabilità dell’ente devono essere asseverati dall’organo di revisione dell’ente.
L’esito del confronto delle partite reciproche deve essere illustrato nella relazione al rendiconto e deve essere valutato anche al fine di considerare un eventuale accantonamento nel risultato di amministrazione qualora i residui passivi dell’ente non siano sufficienti a garantire la copertura dei crediti vantati dalle società. Invero il concetto di residui attivi e residui passivi non esaurisce quello di crediti/debiti previsto dal dettato normativo. In tal senso sono molto utili i chiarimenti operativi contenuti nella delibera n. 13/2025 della Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna del 9 gennaio 2025 “Indagine sulla corretta applicazione dei compiti intestati all’organo di revisione in ordine alla certezza e all’attendibilità dei saldi di bilancio” alla quale è allegato un questionario rivolto ai revisori che, sebbene relativo all’esercizio 2023, può dare utili indicazioni anche per l’attuale fase di rendiconto 2024.
In primo luogo, viene chiesto se gli enti abbiano individuato negli organismi partecipati, gli organi deputati all’asseverazione e, in caso di inerzia da parte di tali organi, se i revisori abbiano o meno segnalato tale inadempimento alla giunta dell’ente. Al fine di facilitare le operazioni di estrazione dei dati l’organo di revisione deve poi verificare che l’ente abbia individuato con un’apposita codifica i capitoli di entrata e spesa aventi a oggetto i rapporti con gli organismi partecipati per i quali è necessario procedere con l’asseverazione dei crediti e dei debiti, evidenziando ove esistente, la correlazione con i residui attivi e passivi al 31/12.
Si pensi ad esempio al caso di un ente che effetti una concessione di credito a una società partecipata la cui restituzione è rateizzata nel tempo. Tale credito, per l’ente, non troverà evidenza, per il principio di esigibilità, nei residui attivi, bensì nell’allegato f) al rendiconto dedicato agli accertamenti pluriennali del titolo 5. Tuttavia, l’importo erogato dall’ente e non ancora rimborsato costituisce un credito a fronte del debito che la società ha nei confronti dell’ente socio. Tale credito deve risultare nello stato patrimoniale dell’ente e nell’allegato C al rendiconto nella tabella denominata “Confronto fondo crediti di dubbia esigibilità – fondo svalutazione crediti” terza riga “accertamenti imputati agli esercizi successivi a quello cui il rendiconto si riferisce (m)” eventualmente svalutato qualora si ritenga sia di dubbia esigibilità come previsto dal caso n. 11 dell’esempio n. 21 “Le scritture di assestamento” del principio 4/3.
Inoltre, sotto il profilo procedurale si chiede all’organo di revisione quanto segue:
• c’è stato l’invio dei dati asseverati agli organismi partecipati oggetto dell’attività di conciliazione, per il confronto con le risultanze delle contabilità degli organismi medesimi, con la connessa richiesta di riscontro della concordanza o discordanza con le risultanze presenti nel bilancio dell’ente?
• c’è stata la trasmissione dell’asseverazione dei crediti e dei debiti verso l’ente da parte dell’organo competente degli organismi partecipati?
• c’è stata la successiva trasmissione della richiesta nota all’ente controllante, in cui venga fornito analitico riscontro dell’eventuale concordanza o discordanza con le risultanze presenti nel bilancio dell’ente?
Nel caso in cui emergano discordanze si chiede da un lato se l’ente abbia adottato senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie chiedendo se l’organo di revisione abbia segnalato eventuali criticità di posizioni contrapposte tra l’ente e gli organismi partecipati. Ovviamente la situazione più problematica, come detto in precedenza, si manifesta nel caso in cui i crediti vantati dagli organismi partecipati siano maggiori dei corrispondenti debiti (residui passivi) al 31/12 presenti nel rendiconto dell’ente. In tal caso, è la stessa Sezione di controllo a chiedere se si è provveduto ad effettuare appositi accantonamenti a fondo rischi nell’ambito del risultato di amministrazione e se, qualora sussistano i requisiti necessari, sia stata attivata la procedura di cui all’articolo 194 del Tuel relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Analogamente, la Sezione di controllo, chiede se l’organismo partecipato abbia proceduto ad accantonamenti al fondo svalutazione crediti nel caso in cui abbia registrato crediti superiori ai residui passivi/debiti risultanti dalle scritture contabili dell’ente.
Infine, si ricorda all’organo di revisione che ai sensi del Documento n. 10 dei Principi di Vigilanza e controllo del Cndcec viene chiesto di verificare le cause delle discordanze anche qualora queste siano dovute all’applicazione di principi contabili differenti.
Nell’area riservata del sito www.ancrel.it è disponibile l’aggiornamento della modulistica per l’asseverazione da rendersi in sede di rendiconto 2024.
(*) Presidente Ancrel
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