Ddl prestazioni sanitarie. Personale docente Ssn e dirigenti sanitari degli enti vigilati in pensione a 72 anni. Gli emendamenti approvati


Ddl prestazioni sanitarie. Personale docente Ssn e dirigenti sanitari degli enti vigilati in pensione a 72 anni. Gli emendamenti approvati

Si è stabilito che saranno a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali per gli ospiti delle Rsa con disabilità gravi o patologie cronico-degenerative. Si introducono novità sui fondi sanitari integrativi che potranno erogare prestazioni anche tra quelle parzialmente ricomprese nei Lea. Le entrate delle sanzioni dell’Agcm, qualora derivino da sanzioni irrogate a società farmaceutiche, verranno riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute


06 MAR

Si avviano verso la conclusione i lavori in commissione Sanità al Senato sul disegno di legge prestazioni sanitarie. Anche oggi sono stati approvati diversi emendamenti. A partire dalla possibilità di restare in servizio fino a 72 anni, fino al 2026, per il personale docente del Ssn per comprovate esigenze assistenziali ovvero attività di ricerca e formazione, ma senza poter assumere o mantenere incarichi apicali.

Potranno restare in servizio fino a 72 anni anche i dirigenti sanitari degli enti vigilati dal Ministero della Salute. Si istituisce un Osservatorio nazionale permanente per l’epilessia presso il Ministero della Salute. Si è stabilito che saranno a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali per gli ospiti delle Rsa con disabilità gravi o patologie cronico-degenerative. Si introducono novità sui fondi sanitari integrativi che potranno erogare prestazioni anche tra quelle parzialmente ricomprese nei Lea.

E ancora, approvata una semplificazione in materia di approvvigionamento di farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive relative, di farmaci per il trattamento di malattie rare e di farmaci innovativi. Nuove sanzioni per le pubblicità in materia di sanità e, a decorrere dall’anno 2025, le entrate delle sanzioni dell’Agcm, qualora derivino da sanzioni irrogate a società farmaceutiche, verranno riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute.

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

Di seguito gli emendamenti approvati oggi.

5.0.12. Introduce l’articolo 5-bis con il quale il personale docente a tempo pieno, strutturato presso strutture afferenti al Ssn, può, su richiesta dell’interessato, essere trattenuto in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età, per comprovate esigenze assistenziali ovvero attività di ricerca e formazione, non oltre il 31 dicembre 2026, in forza delle quali quest’ultimo si impegna a svolgere attività di tutoraggio in favore di giovani assunti con contratto per ricercatore universitario a tempo determinato. Non potranno però mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale.

13.0.100 (testo 2). Le aziende del Ssn potranno trattenere in servizio fino a 72 anni, su istanza degli interessati, anche i dirigenti sanitari degli enti vigilati dal Ministero della salute. Al 31 dicembre 2025 i predetti dirigenti sanitari e i dirigenti sanitari del Ministero della salute verranno equiparati, ai fini pensionistici, ai dirigenti sanitari del Servizio Sanitario Nazionale.

13.0.200. Introduce l’articolo 13-bis (Osservatorio nazionale permanente sull’epilessia). Viene istituito presso il Ministero della salute, l’Osservatorio nazionale permanente sull’epilessia, con il compito di rafforzare la tutela delle persone con epilessia in termini di promozione e di miglioramento dell’equiaccessibilità ed equifruibilità delle prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura nonché degli interventi assistenziali di protezione delle relative fragilità.

13.0.300. Si introduce l’articolo 13-bis (Modifiche all’articolo 2 della legge 15 settembre 2023, n. 130)
L’osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1 e sulla celiachia, istituito presso il Ministero della Salute, sarà composto da non più di 19 membri. Tra questi dovranno esserci otto medici, quattro per ciascuna patologia, di comprovata esperienza in campo nazionale e internazionale nella diagnosi e nella cura, preferibilmente in età pediatrica, del diabete di tipo I e della celiachia; e fino a tre rappresentanti per ciascuna patologia, delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari e delle fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia. Dovrà inoltre essere presente un rappresentante, per ciascuna patologia, delle società scientifiche di comprovata rilevanza e maggiormente rappresentative nella prevenzione, diagnosi e cura, preferibilmente in età pediatrica, del diabete di tipo I e della celiachia.

13.0.400 (testo 2). Si introduce l’articolo 13-bis (Modifiche all’articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730).
Qui si spiega che sono a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali. Conseguentemente, nell’ambito della quota a carico del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, salva la ripartizione ivi contemplata elevabile al 70 per cento nei casi di alta complessità assistenziale, sono a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle prestazioni di rilievo sanitario, secondo quanto rilevato nell’ambito della valutazione multidimensionale per la presa in carico dell’assistito, anche se connesse con quelle socio-assistenziali in termini di specifica efficacia terapeutica.

Queste disposizioni si applicano anche agli eventuali procedimenti giurisdizionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

13.0.500 (testo 2). Si introduce l’articolo 13-bis (Semplificazione in materia di approvvigionamento di farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive relative, di farmaci per il trattamento di malattie rare e di farmaci innovativi). Al fine di garantire adeguati livelli di erogazione dei servizi sanitari e adeguata continuità terapeutica, le regioni possono procedere all’approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell’Autorizzazione all’immissione in commercio (Aic), mediante procedura di affidamento diretto e senza dover procedere a nuovi confronti competitivi.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

13.0.600. Si introduce l’articolo 13-bis (Modifiche all’articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)
L’incremento del limite di spesa per l’acquisto di prestazioni dalla sanità privata si applica, anche in deroga agli standard relativi al numero di posti letto, solo ed esclusivamente nelle discipline di medicina generale, di riabilitazione, e di lungodegenza previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, in un arco di tempo necessario alla completa messa in esercizio degli ospedali di comunità e, comunque, entro e non oltre il 31 gennaio 2028.

Le strutture sanitarie che svolgono attività di assistenza specialistica ambulatoriale in regime di accreditamento istituzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiokinesiterapia per le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2017 sono riconosciute quali presidi sanitari di prossimità del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito dell’assetto complessivo dell’assistenza territoriale e partecipano anche all’erogazione di prestazioni di prevenzione e di emergenza territoriale secondo le indicazioni della programmazione sanitaria e le specifiche regole di ingaggio definite in coerenza con il sistema di autorizzazione, accreditamento istituzionale e convenzionamento.

13.0.700. (Fondo per la prevenzione delle patologie oculari cronico-degenerative) Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la prevenzione delle patologie oculari cronico-degenerative con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni, al fine di garantire iniziative di prevenzione e diagnosi precoce, nonché per il potenziamento dell’accessibilità alle cure innovative più appropriate anche attraverso modelli di screening dedicati.

13.0.4 (testo 2). Introduce l’articolo 13-bis (Disposizioni in materia di forme di assistenza sanitaria integrativa). Gli enti, casse e società di mutuo soccorso, aventi esclusivamente fine assistenziale possono erogare le prestazioni ricomprese nei livelli essenziali. L’ambito comune di applicazione dei fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale istituiti o adeguati è rappresentato da:

a) prestazioni parzialmente ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022, attuativo dell’articolo 15, comma 1, lettera d), n. 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, incluse le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la sola quota posta a carico dell’assistito, anche in caso di non autosufficienza al fine di favorire la permanenza a domicilio o in caso di soggiorno delle persone anziane e disabili in strutture residenziali o semi residenziali, nonché le prestazioni finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, inclusi gli oneri per l’accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n.662;

b) prestazioni totalmente escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza, di cui al decreto del Ministro della salute 30 settembre 2022, attuativo dell’articolo 15, comma 1, lettera d), n. 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, ovvero le prestazioni non garantite dal Servizio Sanitario Nazionale. In particolare sono da favorire l’erogazione di:
i) prestazioni di assistenza odontoiatrica, compresa la fornitura di protesi dentarie con esclusione di quelle ricomprese nei LEA;
ii) prestazioni e servizi sanitari di prevenzione per l’insorgenza delle malattie croniche per limitare la progressione delle patologie e per orientare i soggetti a rischio mediante la promozione di stili di vita sani.

13.0.6, 13.0.7. Si introduce l’articolo 13-bis (Norme in materia di professione di fisico). Fino al 31 dicembre 2026, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all’iscrizione alla sezione A – settore Fisica e alla sezione B – settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D di cui al decreto 23 marzo 2018 del Ministero della Salute e che dimostrino, alternativamente:
a) di aver svolto da almeno tre anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, anche in modo non continuativo, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;

Dilazione debiti

Saldo e stralcio

 

b)di aver svolto per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;

c)di aver svolto per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, l’attività di dirigenti o di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;

d)di avere svolto da almeno tre anni l’attività di esperto di radioprotezione con relativa iscrizione all’elenco di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

e)di aver completato almeno il secondo anno di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria;

f)di aver svolto da almeno cinque anni attività nel profilo professionale di Fisico in regime libero professionale.

13.0.8. Si introduce l’articolo 13- bis (Misure in materia di formazione in Medicina Generale). Al Titolo IV del Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE, la parola “specifica” è sostituita da “specialistica”.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

13.0.10 (testo 2). Si introduce l’articolo 13-bis (Trapianto terapeutico e impiego per scopi di ricerca e studio). I prelievi di organi e di tessuti da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, sono effettuati a scopo di trapianto terapeutico. L’organo e tessuto e corrispettivi residui risultati non idonei possono essere impiegati per scopi di ricerca e studio, a condizione che siano impiegati in progetti di ricerca scientifica connessi al settore trapiantologico per i quali il comitato etico indipendente e territorialmente competente abbia rilasciato parere favorevole.

I progetti di ricerca e studio sono altresì comunicati, prima del loro avvio, al Centro Nazionale Trapianti, che provvede ad inserirli nell’elenco dei progetti di ricerca e studio che impiegano organi e tessuti. Il Centro Nazionale Trapianti, entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di ricerca e studio, ha la facoltà di formulare osservazioni. Il Centro Nazionale Trapianti effettua il monitoraggio sull’andamento dei progetti di ricerca e studio, e si occupa altresì della diffusione dei risultati pubblicati. Gli organi e i tessuti prelevati da donatore deceduti non idonei al trapianto sono impiegati per scopi di ricerca e studio, salva opposizione degli aventi diritto. I tessuti e le cellule prelevati da donatore vivente, non idonei al trapianto, sono impiegati per scopi di ricerca e studio, previo consenso del donatore, secondo le disposizioni vigenti in materia.

13.0.11. Si introduce l’articolo 13-bis (Disposizioni relative alla destinazione delle sanzioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato). A decorrere dall’anno 2025, le entrate, qualora derivino da sanzioni irrogate a società farmaceutiche, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute.

13.0.12. Si introduce l’articolo 13-bis (Poteri sanzionatori dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicità sanitaria). L’inosservanza delle disposizioni per il contrasto della pubblicità sanitaria ingannevole comporta a carico del soggetto interessato o committente, sia questo una struttura sanitaria privata di cura o un soggetto iscritto agli Albi degli Ordini delle Professioni Sanitarie, nonché a carico del proprietario del mezzo o del sito internet di diffusione o di destinazione, con l’esclusione di campagne di prevenzione informative con qualsiasi mezzo diffuse, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 10 per cento del valore della campagna promozionale e, in ogni caso, non inferiore, per ogni violazione, a euro 10.000.

13.0.13 e 13.0.14 (testo 2). Si introduce l’articolo 13-bis (Clausola di salvaguardia). Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano la presente legge compatibilmente con i propri statuti speciali e con le relative norme di attuazione e, per le regioni e le province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale e provinciale con fondi del proprio bilancio, anche compatibilmente con le peculiarità demografiche e territoriali di riferimento nell’ambito della loro autonomia organizzativa.

Giovanni Rodriquez

Conto e carta

difficile da pignorare

 



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