Dichiarazione IVA 2025 forfettari: obbligo per cambio di regime


In almeno due casi corre l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA 2025 per i contribuenti che operano in regime forfettario:

  1. quando tali soggetti sono usciti dal regime forfettario nel corso dell’anno 2024 per aver superato la soglia di ricavi o compensi di 100.000 euro con conseguente ingresso nel regime ordinario. In tale circostanza, il soggetto deve applicare l’IVA a partire dalle operazioni che hanno causato il superamento della soglia;
  2. i nuovi aderenti al regime forfettario a partire dal 2025. In quest’ipotesi, i contribuenti che hanno operato nel 2024 nel regime ordinario fino al 31 dicembre 2024 sono altresì tenuti a presentare la dichiarazione IVA per l’anno precedente.

Per quanto riguarda la prima ipotesi, il comma 71 della Legge 190/2014 prevedeva la fuoriuscita dal regime forfettario a decorrere dall’anno successivo a quello in cui veniva meno un requisito di accesso o sopraggiungeva una causa ostativa.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha modificato la norma.
Per esempio: un professionista in regime forfettario nel mese di ottobre presenta un totale di fatture emesse pari a euro 75.000 e si presta ad emettere le seguenti altre fatture:

  • n+1 di euro 9.000,00
  • n+2 di euro 15.000,00
  • n+3 di euro 15.000,00

Nell’ipotesi di incasso cronologico delle fatture, è con la regolazione della fattura n+3 che si verifica lo sforamento del limite di 100.000 euro e sarà quest’ultima fattura a dover essere rettificata mediante nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR 633/1972) integrando la fattura per l’IVA corrispondente all’importo che ha superato 100.000 euro.
A partire dall’incasso della fattura n+3, il contribuente sarà tenuto a istituire i registri IVA ex artt. 23, 24 e 25 del DPR n. 633/1972.
Il passaggio alle regole ordinarie di applicazione dell’IVA per chi arriva dal regime forfetario comporta la rettifica della detrazione secondo quanto previsto all’art. 19-bis.2, D.P.R. 633/1972.
Nel rigo VF70 va anche indicato l’eventuale ammontare dell’IVA oggetto di rettifica. in questa ipotesi, l’IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati è rettificata (in aumento) in un’unica soluzione; per i beni ammortizzabili la rettifica va eseguita solo se non sono trascorsi quattro anni dall’ entrata in funzione dei beni mobili e dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione nel caso di fabbricati o loro porzioni e considerando il numero dei mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene e quella di fuoriuscita dal regime forfettario.
Nel Modello per la dichiarazione IVA 2025 (approvato con provvedimento 15.01.2025, n. 9491) le variazioni delle detrazioni IVA ai sensi dell’art. 1, c. 61 L. 190/2014 sono indicate nel rigo VF70.

Nell’apposito prospetto D riportato in Appendice delle istruzioni è possibile determinare l’importo complessivo delle rettifiche di cui all’art. 19-bis2. Nel caso specifico il rigo 3 (relativo al comma 3) è dedicato alla rettifica per mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive.


Per esempio:

  1. un operatore commerciale che alla data del 1° novembre 2024 ha superato il limite di 100.000 euro possedeva in magazzino beni per un importo di euro 6.100 intesi come euro 5.000 + IVA al 22% dovrà operare una rettifica a credito di 1.100 euro;
  2. lo stesso operatore in possesso di un bene ammortizzabile acquistato il 1° marzo dell’anno precedente per un importo di euro 10.000 oltre IVA al 22% pari euro 2.200 dovrà procedere alla rettifica a credito corrispondente ai quinti residui. Vale a dire, euro 2.200 diviso 5 = 440,00 moltiplicato il periodo residuo (2/12) pari a euro 73,33. A ciò si aggiungano i quinti pieni del triennio 2025-2027 pari a euro 1.320,00, per un totale di euro 1.393,33;
  3. anche per i servizi non ancora fruiti vale lo stesso principio. In caso di fattura di leasing per il periodo a cavallo del passaggio da un regime all’altro, per esempio di euro 1.000 oltre IVA al 22% di euro 220,00 per il periodo 1° ottobre 2024 – 31 marzo 2025 dovrà procedere a rettificare a credito l’importo dell’IVA per i mesi residui del superamento, vale a dire da novembre a marzo pari a 5/6 di euro 220,00.

Sono obbligati a presentare il modello IVA 2025 anche i contribuenti ordinari fino al 31 dicembre 2024 che transitano nel regime forfettario a partire dal 2025. Nel modello sarà necessario comunicare l’adozione del regime forfettario a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione barrando la casella 1 del rigo VA14 per segnalare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA prima dell’applicazione del regime.

 

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN



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