Invalidità civile e assegno ordinario d’invalidità: differenze


Gli invalidi civili con una grave riduzione della capacità lavorativa hanno sempre diritto all’assegno ordinario?

La legge riconosce benefici e agevolazioni alle persone che soffrono di patologie gravi, capaci di incidere sulla propria autonomia personale oppure sulla capacità lavorativa. Gli istituti giuridici a ciò deputati sono numerosi; c’è pertanto il rischio di fare confusione tra di essi. Con il presente articolo ci occuperemo delle differenze tra invalidità civile e assegno ordinario d’invalidità.

Sebbene possano apparire la stessa cosa, in realtà si tratta di strumenti assistenziali e previdenziali diversi che implicano conseguenze molto differenti tra loro. Sono infatti in molti a chiedersi perché sia stato riconosciuto un beneficio e non l’altro, nonostante l’apparente identità di presupposti. Facciamo chiarezza spiegando quali sono le differenze tra invalidità civile e assegno ordinario d’invalidità.

Cos’è l’invalidità civile?

L’invalidità civile è l’istituto giuridico che misura il grado di riduzione della capacità lavorativa di una persona, espresso in percentuale.

Per coloro che non sono in età da lavoro (minorenni e ultrasessantasettenni), l’invalidità esprime – sempre in percentuale – le difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età.

A cosa serve l’invalidità civile?

L’invalidità civile serve ad ottenere determinati benefici, a seconda del grado di riduzione della capacità lavorativa riconosciuto dalla commissione medico-legale.

Il riconoscimento dell’invalidità civile consente di ottenere agevolazioni che, altrimenti, non spetterebbero, come ad esempio l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, l’iscrizione al collocamento mirato e, nelle ipotesi più gravi, una provvidenza economica mensile.

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Chi riconosce l’invalidità civile?

L’invalidità civile è riconosciuta dalla commissione medico-legale dell’Asl integrata da un medico dell’Inps.

La convocazione a visita deve essere espressamente richiesta dall’interessato, al quale quindi non è mai riconosciuta d’ufficio l’invalidità, nemmeno se versa in gravissime condizioni.

La richiesta si effettua inoltrando telematicamente all’Inps il certificato introduttivo del medico di base, tramite patronato oppure accesso diretto alla propria area personale sul sito dell’ente previdenziale.

Se la commissione medico-legale esprime un giudizio negativo, è possibile fare ricorso al tribunale entro sei mesi dalla notifica del verbale.

Cos’è l’assegno ordinario d’invalidità?

L’assegno ordinario d’invalidità è l’istituto giuridico che misura – in percentuale – la riduzione della capacità lavorativa specifica di una persona.

Chi ha diritto all’assegno ordinario d’invalidità?

Hanno diritto all’assegno ordinario d’invalidità tutte le persone con capacità lavorativa specifica ridotta a meno di un terzo (requisito sanitario) e che abbiano versato contributi per almeno cinque anni, dei quali tre nell’ultimo quinquennio precedente alla domanda (requisito contributivo).

L’assegno ordinario di invalidità non può essere riconosciuto ai dipendenti pubblici.

A cosa serve l’assegno ordinario d’invalidità?

L’assegno ordinario d’invalidità attribuisce a chi ne ha diritto una provvidenza economica mensile proporzionata ai contributi versati.

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È possibile continuare a lavorare pur essendo titolari dell’assegno; la contribuzione versata può essere utile alla liquidazione di un supplemento.

Differenze tra invalidità civile e assegno ordinario d’invalidità

Di seguito le principali differenze tra invalidità civile e assegno ordinario d’invalidità:

  • l’invalidità civile misura la riduzione della capacità lavorativa generica. L’assegno ordinario d’invalidità, invece, la riduzione della capacità lavorativa con specifico riferimento alle mansioni concretamente svolte dal richiedente;
  • l’assegno ordinario è una prestazione previdenziale, strettamente collegata al requisito contributivo. L’invalidità civile, invece, è una misura puramente assistenziale, svincolata dai contributi pagati;
  • l’invalidità civile è riconosciuta anche ai dipendenti pubblici, a differenza dell’assegno ordinario;
  • l’invalidità civile dà diritto a una serie di agevolazioni – non necessariamente economiche – a seconda della percentuale d’invalidità. L’assegno ordinario, invece, conferisce solo una provvidenza economica mensile;
  • l’invalidità civile è riconosciuta a partire da una percentuale del 34%. L’assegno ordinario, invece, presuppone una riduzione della capacità lavorativa specifica ridotta a meno di un terzo; ciò significa che l’invalidità riconosciuta deve essere pari almeno al 67%.

Chi è invalido totale ha diritto all’assegno ordinario d’invalidità?

Chi è invalido totale non ha diritto automaticamente all’assegno ordinario d’invalidità.

Come ricordato, l’assegno ordinario è subordinato al riconoscimento, da parte della commissione medico-legale, che la capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

L’invalidità civile, al contrario, misura la riduzione della capacità lavorativa generica di una persona, senza tener conto delle sue effettive mansioni.

Per tali ragioni, l’invalido civile totale (100%) non ha diritto automaticamente all’assegno ordinario d’invalidità, se la sua residua capacità lavorativa riferita alle mansioni concretamente svolte non è ridotta a meno di un terzo.

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