si può prendere per sé stessi?


Il disabile in stato di gravità può beneficiare del congedo straordinario biennale retribuito oppure si tratta di un’agevolazione che spetta solo al caregiver?

La legge 104 contiene la normativa di riferimento per ogni disabile; al suo interno sono illustrate le agevolazioni e i benefici riservati alle persone che, a cause delle gravi patologie di cui soffrono, affrontano serie difficoltà nell’inserimento del contesto lavorativo e sociale. Tanto premesso, con il presente articolo risponderemo alla seguente domanda: il congedo straordinario 104 si può prendere per sé stessi?

In buona sostanza, si tratta di capire se il periodo biennale di assenza dal lavoro di cui solitamente beneficiano i caregiver, cioè coloro che si prendono cura dei familiari con handicap, può essere fruito anche dai disabili stessi nei rapporti con il datore. Approfondiamo l’argomento.

Cos’è il congedo straordinario 104?

I lavoratori che assistono un familiare convivente con disabilità grave (art. 3, comma 3, l. n. 104/92) hanno diritto a un congedo straordinario retribuito – per un periodo massimo di due anni, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera carriera lavorativa – per dedicarsi alla cura del portatore d’handicap (art. 42, d. lgs. 26 marzo 2001 n. 151).

Durante il periodo di congedo, il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, ed è coperto da contribuzione figurativa.

Il congedo straordinario 104 si può prendere per sé stessi?

La legge 104 prevede la possibilità, per chi presta assistenza a un familiare, di beneficiare di un congedo retribuito di due anni.

Il congedo straordinario 104 non si può prendere per sé stessi; ciò significa che il dipendente disabile – nell’ipotesi in cui abbia bisogno di sottoporsi a determinate cure oppure solo di riposare – non può chiedere al datore di assentarsi fruendo di questo particolare beneficio.

La legge infatti è chiara nell’attribuire il congedo straordinario biennale soltanto ai caregiver, cioè a coloro che si occupano dei familiari disabili.

Nello specifico, con riferimento al disabile grave, possono assentarsi dal lavoro beneficiando del congedo straordinario 104, secondo questa sequenza:

  • il coniuge convivente, il convivente di fatto e la parte di un’unione civile;
  • in caso di mancanza, il padre o la madre, anche adottivi;
  • in ulteriore subordine, uno dei figli conviventi, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente.

I permessi 104 si possono prendere per sé?

Al contrario del congedo straordinario biennale, i permessi retribuiti dal lavoro possono essere fruiti anche dal disabile, cioè dal dipendente portatore di handicap grave ai sensi della legge 104.

Dunque, il lavoratore in stato di disabilità grave può assentarsi per tre giorni al mese, senza perdere la retribuzione né i contributi.

L’Inps (circ. 4 aprile 2023, n. 39) ha peraltro ammesso la possibilità che ai tre giorni di permesso del disabile si possano aggiungere gli ulteriori tre giorni del caregiver.

Il disabile può prendere un congedo non retribuito?

Il dipendente con disabilità grave accertata può richiedere un congedo biennale non retribuito.

Secondo la legge (art. 4, l. n. 53/2000), i dipendenti pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.

Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo, inoltre, non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Congedo per cure per invalidi totali

I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni (art. 7, d.lgs. n. 119/2011).

Si tratta di 30 giorni aggiuntivi al periodo di comporto, ovvero il periodo massimo di non lavoro dovuto a malattia o infortunio.

Tali giorni di congedo sono trattati alla stregua della malattia, per cui sono retribuiti e coperti da contribuzione secondo le norme ordinariamente applicabili.

Il congedo per cure spetta agli invalidi a prescindere dal riconoscimento della legge 104, cioè dello status di disabile.



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