La legge di Bilancio per il 2024 obbliga le imprese e le assicurazioni a stipulare contratti di assicurazione per il rischio catastrofale
L’art. 1 commi da 101 a 112 della legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo, per le imprese e per le assicurazioni, di stipulare contratti di assicurazione per la copertura dal rischio catastrofale.
Il termine del 31 marzo 2025
Il Decreto Ministeriale n.18 del 2025 di attuazione della citata normativa è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025. Il cosiddetto decreto milleproroghe convertito nella Legge del 21.02.2025 n. 15 ha confermato che l’assicurazione per il rischio catastrofale deve essere stipulata entro il 31 marzo da tutte le imprese che vi sono tenute.
Gli obblighi per le imprese
L’obbligo è imposto a tutte le imprese, sia con sede legale in Italia, che all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione alla Camera di Commercio. Sono escluse le imprese agricole cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità e le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
L’assicurazione riguarda le immobilizzazioni indicate dall’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile e, quindi, terreni e fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali, che, come precisato dal Collegato fiscale (DL n 155/2024) sono, a qualsiasi titolo, impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulati da soggetti diversi dall’imprenditore che li impiega.
Il Decreto Ministeriale fornisce una descrizione specifica di cosa debba intendersi per terreni, fabbricati, impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali e dei rischi assicurati che sono connessi all’alluvione, al sisma e alla frana, precisando che sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
I premi assicurativi saranno quantificati in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell’ ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Nella quantificazione del premio rileveranno anche le misure di riduzione del rischio eventualmente adottate dall’impresa, per prevenire i rischi e proteggere i beni.
Le polizze assicurative potranno prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata, trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata;
c) per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Le imprese che entro il 31 marzo 2025 non stipuleranno la polizza, non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette. Infatti, in base all’art 1 comma 102 della citata legge di bilancio si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.
Gli obblighi per le assicurazioni
Per quanto riguarda le imprese assicuratrici, invece, la normativa in esame stabilisce che, quelle che sono abilitate all’esercizio in Italia del “Ramo 8” operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizio hanno l’obbligo, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, di adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.
Le citate imprese, tenendo conto del proprio fabbisogno di solvibilità globale, devono definire i limiti di tolleranza del rischio che devono essere aggiornati con cadenza almeno annuale rispetto all’intero portafoglio di rischi acquisiti. Una volta raggiunto tale limite, le imprese di assicurazione non sono più soggette ad alcun obbligo di assumere ulteriori rischi all’interno del territorio italiano, salvo darne immediata comunicazione all’IVASS e ai terzi mediante pubblicazione sul proprio sito web. Inoltre, le imprese assicuratrici dovranno pubblicare sul proprio sito internet i documenti e le condizioni di assicurazione, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).
Per garantire la solidità patrimoniale delle imprese assicuratrici la citata legge di bilancio prevede che SACE S.p.A., gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale, ha la facoltà di riassicurare fino al 50% dei rischi delle compagnie ma entro e non oltre 5 miliardi di euro annui nel triennio 2024-2026.
In caso di accertamento di violazione o elusione dell’obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, l’IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.
Dott.ssa Alfonsina Biscardi
Consulente per le attività degli studi legali
a.biscardi@tesiindiritto.com
www.tesiindiritto.com
• Foto: 123rf.com
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link