Le risorse proprie dell’UE e gli aiuti di Stato da restituire non possono beneficiare di rateizzazioni lunghe né di discarico automatico.
Chi ha debiti fiscali spesso può contare su agevolazioni e piani di rateizzazione, ma non sempre. In particolare, le risorse proprie dell’Unione Europea e le somme dovute per il recupero degli aiuti di Stato non rientrano tra le somme rateizzabili fino a 120 mesi.
La normativa introdotta dal D.Lgs 110/2024 ha confermato che queste tipologie di debiti seguono regole diverse rispetto ad altre somme iscritte a ruolo. Ma quali sono le conseguenze per i contribuenti e le imprese? E perché tali importi non possono beneficiare di un piano di pagamento dilazionato?
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge.
Quali debiti non possono essere rateizzati fino a 120 mesi?
La legge esclude dalla possibilità di una rateizzazione lunga due categorie di debiti:
- le risorse proprie tradizionali dell’UE, ossia le somme iscritte nel bilancio dell’Unione che derivano da: a) dazi doganali; b) prelievi e imposte applicate sulle importazioni da Paesi terzi; c) altre entrate derivanti dalla tariffa doganale comune;
- gli aiuti di Stato da restituire, ovvero le somme ricevute dalle imprese e successivamente dichiarate illegali dalla Commissione Europea.
Ad esempio, un’azienda che ha beneficiato di un’agevolazione economica legata all’emergenza Covid-19 o alla crisi in Ucrainapotrebbe vedersi chiedere la restituzione della somma, se questa ha superato i massimali consentiti dall’UE. In questo caso, non potrà ottenere una rateizzazione lunga, ma dovrà restituire l’importo secondo le regole previste dalla normativa comunitaria.
Cosa cambia con il D.Lgs 110/2024?
Il D.Lgs 110/2024 ha introdotto una disciplina specifica per questi debiti, stabilendo che:
- non si applicano il discarico automatico e la reiscrizione a ruolo: il debito rimane attivo fino alla riscossione o all’eventuale chiusura della procedura;
- non si può ottenere una dilazione fino a 120 rate: la rateizzazione massima prevista per altri debiti non è applicabile.
Cosa succede alle somme affidate all’AdER dal 2025 in poi?
Gli articoli 8 e 9 del D.Lgs 110/2024 regolano la gestione di questi debiti in base al periodo di affidamento all’Agente della Riscossione (AdER):
Debiti affidati dal 1° gennaio 2025 in poi:
- se non riscossi, possono essere sottoposti a verifica da parte dell’ente creditore tra il 5° e il 7° anno successivo all’affidamento;
- se entro il 7° anno non vengono verificati, il debito viene discaricato.
Debiti affidati tra il 2000 e il 2024:
- si applicano le stesse regole, con una verifica prevista entro il 7° anno dall’affidamento.
Qualora ad esempio un’azienda abbia un debito legato al recupero di aiuti di Stato affidato all’AdER nel 2026, questo potrà essere verificato tra il 2031 e il 2033. Se entro il 2033 non viene sottoposto a verifica, verrà automaticamente discaricato.
Ci sono eccezioni alla cancellazione automatica?
Esistono alcuni casi in cui il debito non viene discaricato automaticamente. In particolare, il debito rimane attivo se, entro il 5° anno dall’affidamento:
- è in corso una sospensione della riscossione;
- sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
- è stato siglato un accordo di ristrutturazione del debito;
- è in corso una rateizzazione ordinaria secondo l’art. 19 del d.P.R. 602/1973.
Ipotizziamo il caso di un’azienda che abbia un debito per aiuti di Stato e nel 2027 e ottenga una sospensione della riscossione: il termine per la verifica non partirà dal 2027, ma dalla data in cui la sospensione terminerà.
Dopo la verifica, le somme non riscosse vengono riaffidate all’Agente della Riscossione secondo le regole previste dall’articolo 5 del D.Lgs 110/2024, che disciplina il riaffidamento dei carichi fiscali.
Conclusione
A partire dal 2025, le risorse proprie dell’UE e gli aiuti di Stato da restituire seguono una disciplina speciale, diversa dagli altri debiti fiscali.
Non si può ottenere una rateizzazione fino a 120 mesi, né si applica il discarico automatico in caso di mancata riscossione.
In sintesi, cosa cambia con il D.Lgs 110/2024?
- i debiti non riscossi possono essere verificati tra il 5° e il 7° anno dall’affidamento;
- se non vengono verificati entro tale termine, vengono discaricati;
- se il contribuente ha ottenuto una sospensione o ha un accordo di ristrutturazione, il debito non viene cancellato automaticamente.
Dunque, se un’azienda deve restituire un aiuto di Stato o pagare dazi doganali, deve sapere che non potrà dilazionare il debito per 10 anni come avviene per altri tributi. È quindi fondamentale gestire i pagamenti con attenzione per evitare sanzioni o azioni esecutive.
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