Prescrizione del credito e accollo del debito


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 3° Sezione Civile Il giudice designato dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._747_2025_- N._R.G._00019077_2022 DEL_12_02_2025 PUBBLICATA_IL_13_02_2025

nella causa iscritta al R.G. n. 19077/2022 tra:

(c.f. rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Rivoli (TO) alla INDIRIZZO parte opponente in persona del titolare (c.f. rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torino al INDIRIZZO. parte opposta n o n c h é Procedura di Liquidazione Giudiziale di parte terza chiamata contumace C.F. : opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; contratto di mediazione; provvigione ex art. 1755 del c.c.;

domanda di pagamento somme;

responsabilità solidale

; accordo di accollo ex art. 1273 del codice civile.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

CONCLUSIONI

parti hanno precisato seguenti conclusioni Parte opponente “Voglia l’Ill.mo Tribunale Ordinario di Torino, Giudice Dottor NOME COGNOME contrariis rejectis Nel merito:

In INDIRIZZO

– Accertare e Dichiarare l’integrale accollo da parte della Procedura di Liquidazione Giudiziale di in persona del Curatore, Avv. NOME COGNOME del debito contratto con scrittura privata del 20/07/2017, in favore in persona del titolare Signor in virtù dell’intervenuto successivo accordo sottoscritto tra parti conseguentemente Dichiarare Condannare Procedura Liquidazione Giudiziale di , in persona del Curatore, Avv. NOME COGNOME a tenere indenne e manlevare integralmente il Signor tutte richieste economiche avanzate in persona del titolare Signor nei confronti dell’esponente in forza della scrittura privata del 20/07/2017, nonché del successivo Decreto Ingiuntivo n. 6293/2022 e successivo atto di precetto in rinnovazione notificato all’esponente in data 13/04/2023 In via subordinata: – Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di accollo e manleva come avanzata dall’esponente nei confronti di comunque ed in ogni caso Dichiarare Tenuta Condannare Procedura Liquidazione Giudiziale di , in persona del in persona del titolare Signor nei confronti dell’esponente in forza della scrittura privata del 20/07/2017, nonché del successivo Decreto Ingiuntivo n. 6293/2022 e successivo atto di precetto in rinnovazione notificato all’esponente in data 13/04/2023, per i motivi dedotti nel presente giudizio In ogni caso: – Condannare la Procedura di Liquidazione Giudiziale di in persona del Curatore, Avv. NOME COGNOME al pagamento di tutte le spese del presente procedimento, oltre Rimborso Forfettario 15%, IVA e CPA come per Legge.

” Parte opposta “Voglia l’Ill.mo Giudice adito, – previe le declaratorie del caso;

– respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;

In via principale – rigettare l’opposizione instaurata dal signor nonché rigettare tutte le domande ed eccezioni dallo stesso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi dedotti in atti e per l’effetto confermare integralmente Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 6293/2022 del 30 agosto 2022 (R.G. n. 12082/2022) sia nei confronti di sia nei confronti di per i motivi tutti di cui in atti;

– accertare e dichiarare che, non avendo proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 6293/2022 del 30 agosto 2022 (R.G. n. 12082/2022), nei suoi confronti il Decreto Ingiuntivo in questione è passato in giudicato;

In via subordinata – nella denegata e davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento anche solo parziale delle domande principali, dichiarare comunque tenuti e condannare il signor e la in solido tra loro, a corrispondere ad la somma di € 10.197,78 ovvero quella somma diversa accertanda in corso di causa oltre gli interessi di mora maturati maturandi

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sino giorno dell’effettivo pagamento;

In via istruttoria – rigettare le istanze istruttorie formulate dal signor – con vittoria di spese e di onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre rimborso forfettario come da tariffa professionale e oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..

Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l’emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c., l’oggetto del contendere concerne esclusivamente fondatezza in fatto e in diritto dell’avanzata pretesa creditoria.

Ciò posto, con il decreto ingiuntivo n. 6293/2022 (R.G. n. 12082/2022) qui opposto, il Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto all’opponente alla il pagamento della somma di € 10.197,78 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta (d’ora in avanti anche solo La parte opposta ha dedotto nel ricorso per decreto ingiuntivo quanto segue:

essa ricorrente svolto attività intermediazione immobiliare in favore della a fronte della quale è stata (TO) alla INDIRIZZO censiti al catasto terreni al foglio 4 particella 1153 e 1155;

2) in virtù dell’attività svolta, con scrittura privata del 20 luglio 2017 le parti hanno convenuto un compenso in favore di di € 30.000,00 oltre I.V.A. da versarsi nel modo che segue:

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

– € 5.000,00 alla firma del preliminare entro e non oltre il 30 settembre 2017;

– € 5.000,00 entro e non oltre il 5 novembre 2018;

– € 5.000,00 entro e non oltre il 5 novembre 2019;

– € 15.000,00 entro e non oltre il 30 maggio 2020;

3) tuttavia, pur a fronte del cennato piano di pagamento, la hanno provveduto versare unicamente importo complessivo di € 10.310,22;

4) nonostante i ripetuti solleciti effettuati, la restante somma di circa € 20.000,00 non è stata corrisposta dai debitori e, pertanto, essa ricorrente si è trovata costretta a intimarne il pagamento con raccomandata A/R del 25 gennaio 2021;

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

5) la suddetta diffida è stata riscontrata dalla seguito alcune proposte rateizzazione tra le parti, queste ultime sono addivenute nel febbraio 2021 alla stipulazione di un accordo iscritto che ha previsto il versamento di una somma complessiva di € 17.500,00 che la si è impegnata a versare nel seguente modo:

– € 2.500,00 entro il 15 marzo 2021;

– € 5.000,00 entro il 30 maggio 2021;

– € 10.000,00 entro il 31 dicembre 2021;

6) tuttavia, anche questo secondo accordo è stato disatteso in quanto i debitori hanno provveduto a versare unicamente le prime due rate, per un importo complessivo di ) dopo ulteriori solleciti, le parti sono addivenute ad un ulteriore accordo che ha previsto il pagamento della somma residua mediante versamenti di € 1.000,00 mensili;

anche quest’ultimo accordo però, al pari dei precedenti, non è stato rispettato in quanto sono state pagate solamente le prime due rate, per un importo complessivo di € 1.996,00;

8) essendosi interrotti i pagamenti, essa ricorrente con posta elettronica certificata datata 11 gennaio 2022, ha diffidato sia che a provvedere al pagamento delle somme dovute;

Dilazioni debiti fiscali

Assistenza fiscale

 

9) non essendo pervenuto alcun pagamento nonostante la menzionata diffida, con posta elettronica certificata del 1° giugno 2022, essa ricorrente ha comunicato ad entrambi i debitori la decadenza dal beneficio del termine ed ha intimato loro di provvedere al pagamento dell’importo residuo ancora dovuto ab origine e, quindi, senza tenere in considerazione l’accordo transattivo raggiunto nel mese di febbraio 2021 che prevedeva una riduzione di € 2.500,00 rispetto corrispettivo originariamente pattuito, allegando dunque la proforma dell’intero importo dovuto, ossia € 10.197,78; 10) debitori intimati, nonostante ripetuti solleciti, non hanno versato il dovuto.

2. I motivi di opposizione.

L’odierno opponente ha promosso la presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:

1) intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato ex art. 2950 del c.c. (v. pagg. 5 e 6 dell’atto di citazione in opposizione);

2) inesigibilità del credito azionato nei confronti , bensì dal coobbligato in solido, alla luce del quale si è assunta l’impegno di rispondere integralmente del debito di cui è causa (v. pagg. 6 e 7 dell’atto di citazione in opposizione).

Alla luce del summenzionato accordo accollo l’opponente ha citato direttamente in giudizio la terza chiamata ed ha pertanto chiesto che sia chiamata a rispondere delle pretese economiche avanzate da nei suoi confronti con manleva da ogni pretesa e, dunque, con condanna a risarcire e rimborsare le somme eventualmente versate da esso opponente (v. pagg. 6 e 7 dell’atto di citazione in opposizione).

3. L’istruttoria svolta.

Contabilità

Buste paga

 

L’odierna causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.

Nel corso del giudizio, peraltro, con ordinanza del 2.3.2023, è stata dichiarata la contumacia della terza chiamata ed è stata rigettata l’istanza di cui all’art. 649 del c.p.c. volta a sospendere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza del 23.10.2023 è stata poi dichiarata l’interruzione del processo preso atto che con sentenza n. 177/2023 del Tribunale Ordinario di Torino è stata disposta l’apertura della liquidazione giudiziale della società terza chiamata (procedura n. 120/2023).

A seguito del ricorso in riassunzione, con decreto del 28.11.2023 è stata fissata udienza in data 19 gennaio 2024 per la prosecuzione del giudizio e, con successiva ordinanza del 22 gennaio 2024, è stata dichiarata la contumacia della Liquidazione Giudiziale.

Sul merito dell’opposizione.

L’opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.

Invero, l’opposizione risulta infondata considerazione delle seguenti ragioni:

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

a) il credito azionato dalla parte opposta trova fondamento e prova nella scrittura privata del 20 luglio 2017 sottoscritta non disconosciuta) dall’odierno opponente (v. il doc. n. 1 del fascicolo monitorio);

b) la parte opposta è del tutto estranea all’accordo di accollo delle spese relative ai “pagamenti agenzie immobiliari” contenuto nella scrittura privata prodotta sub doc. n. 2 di parte opponente;

c) l’eccezione di prescrizione come sollevata dalla parte opponente non risulta fondata giacché il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata (cfr., multis, Cass. sent. 17798/2011);

nel caso in esame l’inizio della decorrenza del termine annuale della prescrizione dunque deve individuarsi nel giorno maggio 2020 (il giorno successivo alla scadenza dell’ultima rata del debito);

detto termine risulta interrotto dalla missiva del 25.1.2021 inviata via pec all’opponente in data 5.2.2021 (v. il doc. n. 6 del fascicolo monitorio).

In punto di accordo di accollo, va invero evidenziato come l’articolo 1273 del codice civile (rubricato come “Accollo”) così recita:

“Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

L’adesione del creditore importa liberazione del della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.

Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l’assunzione è avvenuta”.

Nel caso in esame difetta qualsivoglia adesione del creditore ( ) all’accordo di accollo stipulato fra l’opponente e la terza chiamata La Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che l’accollo può avere efficacia liberatoria per l’originario debitore solo quando il creditore esprima in tal senso una volontà espressa ed inequivoca, in mancanza della quale tale debitore – non potendo ritenersi liberato – conserva l’interesse ad agire nei confronti dell’accollante, per l’inadempimento delle obbligazioni da questi assunte, per effetto dell’accollo, nei confronti del terzo creditore (v. Cass., Sez. 2, sent. 14780/2009). In assenza di adesione del creditore, è dunque fondata la pretesa creditoria avanzata dalla parte opposta in quanto legittimata e provata dalla risultanza documentale di cui alla scrittura privata del luglio 2017, sottoscritta non disconosciuta) dall’odierno opponente, che così recita:

(v. il doc. n. 1 del fascicolo monitorio).

Appare evidente che la scrittura nella quale le parti hanno riconosciuto e assunto l’obbligazione qui azionata costituisce prova chiara e inequivocabile della sussistenza di un’obbligazione avente carattere solidale sul lato passivo anche alla luce della disposizione cui all’articolo 1294 del codice civile (rubricato come “solidarietà tra condebitori”) che espressamente stabilisce Né appare rilevante l’obiezione della Difesa opponente secondo cui l’opponente non avrebbe beneficato dell’attività di mediazione svolta dalla parte opposta giacché i terreni oggetto dell’intermediazione immobiliare compiuta dalla sono stati poi definitivamente acquistati dalla Sul punto è infatti sufficiente osservare come il credito azionato dalla parte opposta derivi direttamente dalla scrittura privata del 20 luglio 2017 sopra riportata, ove l’obbligazione qui azionata è stata stipulata e assunta direttamente e in prima persona dall’odierno opponente, e come ben vedere l’opponente abbia realmente effettivamente beneficiato dell’attività di mediazione svolta dall’opposta come dimostrato dal fatto che il preliminare di vendita del 20 luglio 2017 (non a caso la scrittura privata sopra cennata reca la stessa data del 20 luglio 2017) sia stato dallo stesso opponente stipulato e concluso in prima persona (v. il contratto preliminare prodotto sub doc. G del fascicolo di parte opposta).

Da ultimo, si osserva che l’eccezione di prescrizione sopra delibata, oltre ad essere infondata, e ciò per le ragioni sopra illustrate, è anche da ritenersi rinunciata atteso che parte opponente non l’ha riproposta, né nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 del c.p.c., né nella precisazione delle conclusioni, e ciò, come riferito dalle parti in atti, a seguito della decisione di versare comunque l’importo del decreto opposto a seguito del rigetto dell’istanza ex art. 649 del c.p.c. avvenuto in corso di causa. Da quanto sopra argomentato e delibato deriva pertanto la fondatezza della pretesa creditoria di parte opposta volta ad ottenere dall’opponente condebitore solidale, delibata e la piena conferma del decreto ingiuntivo opposto e della sua esecutività.

4.2.

Sulle domande svolte dall’opponente nei confronti della parte terza chiamata in bonis nonché nei confronti della In primo luogo, si deve rilevare come sia del tutto nulla, ab origine, e non sanabile, la citazione del terzo come effettuata dalla parte opponente nei confronti del terzo in bonis.

La Corte Suprema di Cassazione ha infatti chiarito che l’opponente decreto ingiuntivo non può provvedere direttamente alla citazione del terzo che intende chiamare in causa, ma deve chiedere al giudice, nell’atto di opposizione, essere ciò autorizzato;

costituzione in giudizio del chiamato (che nel caso in esame non vi è stata) può sanare la nullità della chiamata in assenza della predetta autorizzazione, in quanto la regola della sanatoria per il raggiungimento dello scopo presuppone che un atto che si poteva o si doveva compiere, ma che è stato compiuto in difformità rispetto allo schema legale, mentre, nella specie, la chiamata del terzo senza autorizzazione del giudice è proprio l’atto da non compiere con la conseguenza che il raggiungimento dello scopo, costituendo il risultato vietato, non può allo stesso tempo avere effetto sanante (v. Cass., Sez. 3, ord. n. 6503/2024; cfr. anche Cass., Sez. 2, ord. 25499/2021 e Cass., Sez. 1, sent. n. 22113/2015).

Ebbene, nel caso qui delibato, la parte opponente ha invero provveduto a citare in giudizio il terzo chiamato senza chiedere alcuna autorizzazione al giudice in allora assegnatario del processo (il precedente giudice istruttore), così decadendo citazione è dunque nella fattispecie qui delibata radicalmente nulla e non sanabile.

Inoltre, di conseguenza, nessun rapporto processuale si è concretamente instaurato con la parte terza chiamata non costituitasi in giudizio.

Tale nullità travolge anche il rapporto processuale successivo instaurato con la Procedura di Liquidazione Giudiziale a seguito dell’interruzione del processo per intervenuta liquidazione giudiziale ex D. Lgs. n. 14/2019 della società La citazione del terzo va dunque dichiarata nulla, senza possibilità di sua sanatoria, e le relative domande svolte nei confronti della sono pertanto inammissibili.

A prescindere da ciò, a seguito dell’intervenuto fallimento (o liquidazione giudiziale, secondo la nuova nomenclatura legislativa di cui al D. Lgs. n. 14/2019) della parte terza chiamata come sopra detto, il processo è stato interrotto ed è stato riassunto nei confronti della Procedura di Liquidazione Giudiziale della , anch’essa non costituitasi.

Le domande dall’odierno opponente nei confronti della Liquidazione Giudiziale della a tutto concedere, oltre ad essere inammissibili per diretta derivazione dalla posizione processuale originariamente ricoperta dalla società (la Liquidazione Giudiziale, invero, a seguito della riassunzione, va posta nella stessa posizione processuale della società in bonis), sarebbero comunque improcedibili nel presente processo di cognizione ordinaria.

infatti richiamato principio diritto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione secondo cui nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 della Legge rispetto della regola del concorso, con forme dell’insinuazione al passivo;

qualora pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che aveva agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all’originaria parte sensi dell’art. Legge Fallimentare, domanda deve essere dichiarata improcedibile, in quanto inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa, a meno che il creditore non dichiari espressamente di voler utilizzare tale titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato “in bonis” (Cass., sent. n. 28481/2005). Tali principi trovano applicazione anche nel vigore degli articoli 150 e 151 del D. Lgs. n. 14/2014 recante “Codice della crisi d’impresa dell’insolvenza attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.

Nel caso in esame, dunque, a tutto concedere, le domande questione rivolte nei confronti della Liquidazione Giudiziale, ove ammissibili, sarebbero comunque improcedibili.

5. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze processuali e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte opponente (prova per interrogatorio formale ed istanza di esibizione ex art. 210 del c.p.c.), giacché non rilevanti al fine del decidere, tenuto anche conto che la documentazione versata in atti è risultata idonea a fornire Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi analitiche statuizioni cui dispositivo. Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall’articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:

“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa”.

Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.

Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell’articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), tenendo conto dei parametri indicati all’art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,01) opportunamente diminuiti e modulati in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell’attività processuale concretamente svolta (non vi è stata assunzione di prova; la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale), nonché delle seguenti analitiche voci:

a) fase di studio → € 1.000,00 b) fase introduttiva → € 1.000,00 c) fase istruttoria → € 1.000,00 d) fase decisionale → € 1.000,00 = per un totale di € 4.000,00.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda istanza, così provvede:

1) Rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto 6293/2022 sua esecutività.

2) Dichiara la nullità della citazione effettuata dalla parte opponente nei confronti del terzo e, per l’effetto, dichiara inammissibili le relative domande svolte dal predetto opponente nei confronti del terzo bonis nonché nei confronti della Liquidazione Giudiziale 3)

Condanna l’opponente alla rifusione, favore della parte opposta delle spese di lite che liquida in € 118,50 per esposti ed € 4.000,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino il giorno 12 febbraio 2025.

Il Giudice dott. NOME COGNOME

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