Contributi dimenticati? Come ottenere la rendita vitalizia – Sistema Ratio


La L. 203/2024 (cd. Collegato Lavoro) ha introdotto importanti novità in materia di costituzione della rendita vitalizia, ossia il riscatto di periodi per i quali i contributi previdenziali non sono stati versati dal datore di lavoro e risultano prescritti (art. 13 L. 1338/1962). In particolare, l’art. 30 della legge ha modificato l’art. 13 L. 1338/1962, introducendo il comma 7, che consente al lavoratore di chiedere la costituzione della rendita vitalizia a proprie spese anche dopo la prescrizione dei contributi.

Costituzione della rendita vitalizia – La costituzione della rendita vitalizia consente di riscattare i periodi di attività lavorativa per i quali non risultano versati i contributi previdenziali, a condizione che tali periodi siano già caduti in prescrizione e che il soggetto interessato non fosse il responsabile degli obblighi contributivi.

Termini di prescrizione della contribuzione – Ai fini della disciplina della prescrizione, occorre premettere che i crediti contributivi vantati dall’Inps nei confronti del datore di lavoro si prescrivono nel termine ordinario di 5 anni decorrenti dalla data in cui è sorto l’obbligo di versamento, salvo che nel medesimo termine non intervenga una denuncia da parte del lavoratore o dei suoi superstiti. In tal caso, il termine prescrizionale si estende a 10 anni, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, c. 9 L. 335/1995. Tale istituto è stato concepito essenzialmente per tutelare i lavoratori che abbiano subito omissioni contributive da parte del datore di lavoro, ma trova applicazione anche nei confronti di coloro che, per la propria posizione previdenziale, dipendono da terzi, quali collaboratori e coadiutori. Sul punto si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 18/1995.

Termini di prescrizione della costituzione di rendita vitalizia a carico del datore di lavoro – L’azione diretta a ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia in relazione ai contributi omessi e prescritti si prescrive nel termine di 10 anni decorrenti dal momento in cui si perfeziona la prescrizione del credito contributivo dell’Inps. Ne consegue che, decorsi 15 anni dalla data di insorgenza dell’obbligo contributivo, o 20 anni nel caso in cui sia intervenuta una denuncia del lavoratore, non è più esercitabile alcuna pretesa nei confronti del datore di lavoro volta alla costituzione della rendita vitalizia. Tale principio è stato affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21302/2017.

Prescrizione del diritto alla costituzione di rendita vitalizia a carico del lavoratore – In ogni caso, il lavoratore può autonomamente provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva, ponendosi in sostituzione del datore di lavoro nel versamento della contribuzione omessa, fermo restando il diritto al risarcimento nei confronti di quest’ultimo (art. 13, c. 5 L. 1338/1962). Tuttavia, anche in tale ipotesi, l’azione sarebbe soggetta ai medesimi termini prescrizionali previsti per la costituzione della rendita vitalizia a carico del datore di lavoro. Sul punto, si segnala la posizione contraria consolidata della dottrina e della giurisprudenza di merito, nonché della stessa Corte di Cassazione, che ha ribadito tale principio con l’ordinanza interlocutoria 14.05.2024, n. 13229.

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L’intervento normativo attuato con l’art. 13 del c.d. “Collegato Lavoro” mette fine alle diatribe introducendo un’ulteriore fattispecie, che riconosce in capo al lavoratore un diritto autonomo, e non più meramente sostitutivo, alla richiesta di costituzione della rendita vitalizia.

Ambito di applicazione – La nuova disciplina si applica a tutti i lavoratori, sia del settore privato che pubblico, che abbiano subito omissioni contributive da parte del datore di lavoro. In particolare, la circolare dell’Inps chiarisce che anche i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica possono avvalersi della facoltà di richiedere la costituzione della rendita vitalizia per i periodi di contribuzione omessi e prescritti.

Modalità di esercizio del diritto – Il lavoratore deve presentare apposita domanda all’Inps, corredata dalla documentazione probatoria necessaria a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro e l’omissione contributiva da parte del datore di lavoro.



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