In difesa dell’autonomia e dell’indipendenza della funzione giudiziaria


In difesa dell’autonomia e dell’indipendenza della funzione giudiziaria

Mulugeta Gebru Kefela, per il tramite del difensore Avvocato Alessandro Ferrara, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno per essere stato ristretto dieci giorni senza un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 6 marzo 2025 n. 5992, hanno ritenuto fondato il ricorso e annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello, che deciderà nuovamente sulla richiesta di risarcimento del danno, questa volta secondo il principio di diritto enunciato nella richiamata ordinanza.

Le Sezioni unite hanno ribadito il principio dell’inviolabilità della libertà personale e che dunque nessuno può essere privato della libertà personale senza provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, garanzia minima ed imprescindibile di ogni individuo ai sensi dell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948.

A valere ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale subìto da Mulugeta Gebru Kefela hanno affermato che: “la libertà personale, oltre ad essere tutelata dall’art. 13 Cost. quale diritto inviolabile della persona, presidiato dalla riserva di giurisdizione e dalla riserva assoluta di legge, è riconosciuta quale garanzia minima ed imprescindibile di ogni individuo ai sensi dell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948, ha trovato una dettagliata tutela, sul piano regionale in seno al Consiglio d’Europa, ai sensi dell’art. 5 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, e successivamente, a livello internazionale in seno alle Nazioni Unite, ai sensi dell’art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. Da ultimo, l’art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sancisce il diritto «alla libertà e alla sicurezza» di «ogni individuo». Sulla base di tale quadro normativo, teso a garantire l’inviolabilità della persona, occorre valutare se il trattenimento dei migranti a bordo della nave Diciotti integri, oppure no, un’arbitraria violazione della libertà personale. Rilievo particolare assume al riguardo l’art. 5 par. 1 lett. f) CEDU il quale ammette, eccezionalmente, la privazione della libertà personale nella peculiare ipotesi in cui si tratti dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione”

Le Sezioni unite hanno così escluso che “il trattenimento a bordo della nave costiera di migranti non ancora compiutamente identificati (e potenzialmente titolari del diritto di asilo ex art. 10, terzo comma, Cost.) possa essere inquadrato nell’ambito di procedimenti di espulsione o di estradizione, non può nemmeno ipotizzarsi che detto trattenimento possa trovare copertura sovranazionale quale misura (assimilabile all’arresto o alla detenzione regolare) finalizzata a impedire l’ingresso illegale nel territorio”.

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Il cittadino eritreo Mulugeta Gebru Kefela ha ottenuto l’affermazione del suo diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, grazie al suo avvocato, perché in Italia sono garantiti i diritti di cui all’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti umani del 1948, perché tutti possono agire in giudizio per tutela dei diritti davanti a un giudice terzo e imparziale, autonomo e indipendente.

L’autonomia e l’indipendenza della magistratura rappresentano pilastri fondamentali dello Stato di diritto e costituiscono garanzie imprescindibili per il corretto funzionamento della giustizia e la tutela dei diritti.

Le aggressioni verbali, quando provengano da alte istituzioni, costituiscono una forma di intimidazione. Nessun operatore di giustizia, nessun cittadino può volere una magistratura più timida nella difesa dei diritti.

In questo momento storico caratterizzato da continui attacchi alla Magistratura è fondamentale che le Camere Penali abbiano autorevolmente ribadito l’imprescindibilità del principio dell’autonomia e dell’indipendenza, e sottolineato la necessità di difenderlo non solo come valore costituzionale, ma anche nell’ambito dell’esercizio quotidiano della funzione giurisdizionale.

Riteniamo per ciò importante pubblicare il Comunicato delle Camere penali del 9 marzo 2025:

L’autonomia e l’indipendenza della funzione giudiziaria vanno garantite, tutelate e difese non solo in quanto principi costituzionali ma anche nell’esercizio quotidiano della giurisdizione. La critica e il dissenso rappresentano il fondamento di ogni confronto democratico, ma incontinenti aggressioni verbali che esulano del tutto dal merito tecnico delle decisioni giudiziarie, costituiscono una grave lesione all’immagine stessa della giurisdizione” 

Roma, 9 marzo 2025

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