Legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 ‘Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale’ si inserisce nel quadro normativo delineato a livello comunitario e nazionale in materia di individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili e introduce un impianto regolatorio organico volto all’individuazione di tali aree nel territorio regionale, alla definizione di alcuni profili correlati e al riordino della materia attraverso norme transitorie e abrogative, tenendo in considerazione l’esigenza di contemperare i vincoli posti dall’Unione europea in materia di decarbonizzazione con la tutela dell’ambiente, del paesaggio, delle attività agricole, del patrimonio culturale e, più in generale, del territorio.
In particolare, la legge annovera tra le aree idonee le superfici già costruite, di minor pregio, degradate o non idonee ad altri usi, prevedendo disposizioni specifiche per la salvaguardia di zone classificate agricole, aree tutelate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e siti regionali UNESCO, nonché di aree naturali protette regionali, siti della rete Natura 2000 e prati stabili. L’individuazione delle superfici e aree non idonee all’installazione di specifiche tipologie di impianti è demandata a una deliberazione della Giunta regionale e sarà effettuata recependo le indicazioni formulate dall’articolo 7, comma 3, del DM 21 giugno 2024, nonché nell’ambito di quattro categorie di aree e superfici suddivise secondo la destinazione e la specifica tutela cui sono sottoposte: tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, tutela dell’ambiente, tutela delle attività agricole, tutela dei centri abitati. Inoltre, la legge recepisce la normativa nazionale con riguardo alle aree ordinarie, ossia quelle non ricomprese nel novero delle idonee e non idonee e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi di cui al decreto legislativo 28/2011 attuativo della direttiva 2009/28/CE in materia di promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
La legge indica, altresì, una serie di elementi da tenere in considerazione nella valutazione dei progetti di impianti e demanda a una deliberazione di Giunta regionale l’adozione di linea guida per la redazione dei progetti. Quanto alla cartografia delle aree, la legge prevede una distinzione, poiché quella relativa alle superfici e aree idonee e a quelle non idonee ricomprese nei perimetri di beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela sarà disponibile contestualmente all’entrata in vigore del disegno di legge e tenuta costantemente aggiornata in modo automatico. Quella relativa alle superfici e aree non idonee distinte per categoria di tutela e alla fascia di rispetto dal perimetro dei beni culturali sarà disponibile, invece, entro dodici mesi dall’entrata in vigore del disegno di legge: tale cartografia verrà approvata preliminarmente con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del CAL e della Commissione consiliare competente, dal quale si prescinde superati trenta giorni dal ricevimento della deliberazione da parte dei due organi; successivamente, verrà pubblicata sul sito istituzionale della Regione per trenta giorni, durante i quali chiunque potrà presentare osservazioni compresi i comuni, i quali valuteranno le ricadute in relazione alle caratteristiche del proprio territorio.
Tenuto conto delle osservazioni pervenute, la deliberazione sarà approvata in via definitiva e potrà essere modificata in ogni momento attraverso il medesimo procedimento, anche su proposta delle amministrazioni interessante. Inoltre, in conformità alla normativa statale, la legge prevede la soppressione del divieto alla realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a due chilometri da colture pregiate.
Vengono individuate, altresì, alcune disposizioni transitorie applicabili ai procedimenti autorizzatori e a quelli di valutazione di impatto ambientale avviati alla data di entrata in vigore del disegno di legge. Inoltre, si dispone che i Comuni recepiscano negli strumenti urbanistici generali le perimetrazioni delle aree individuate con la cartografia, predisponendo una variante da adottarsi con le procedure previste dall’articolo 63 sexies, comma 1, lettera f), della legge regionale 5/2007, stabilendo altresì che, nelle more del recepimento, l’installazione di impianti è ammessa nelle aree idonee e in quelle di cui alla cartografia disponibile all’entrata in vigore del disegno di legge, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali.
Da ultimo, la legge prevede alcune abrogazioni e una clausola valutativa volta a un monitoraggio annuale sullo stato di attuazione della legge svolto attraverso la presentazione al Consiglio regionale di una relazione attestante, in particolare, i progressi nel raggiungimento dell’obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione dal DM 21 giugno 2024, l’elenco degli impianti complessivamente autorizzati dall’Amministrazione regionale nel corso dell’anno solare precedente con specificazione della tipologia, della potenza e della localizzazione, nonché le eventuali criticità emerse nell’individuazione delle aree attraverso la cartografia e le relative soluzioni proposte.
La legge, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 febbraio 2025 a maggioranza con modifiche, è stata trasmessa al Presidente della Regione per la promulgazione e la successiva pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Approfondimenti
RegioneFVG
I Supplemento Ordinario n. 2 del 6 marzo 2025 al Bur n. 10 del 5 marzo 2025
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