Polizza per rischi catastrofali: chi è obbligato a farla e cosa cambia per le imprese del turismo


​A partire dal 31 marzo 2025, tutte le imprese con sede legale in Italia, o con una stabile organizzazione nel territorio nazionale, saranno obbligate a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da eventi catastrofali. Questo obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), è stato successivamente prorogato al 31 marzo 2025 dal Decreto Milleproroghe, ma ora la scadenza è imminente.

Chi è soggetto all’obbligo di polizza per rischi catastrofali?

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, incluse quelle con sede legale all’estero ma operanti stabilmente in Italia. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, definite dall’articolo 2135 del Codice Civile, poiché già coperte dal Fondo mutualistico nazionale per eventi meteoclimatici estremi

Cosa si intende per eventi catastrofali e quali sono coperti dalla polizza

Gli eventi catastrofali sono eventi naturali di grande intensità e ampia portata, in grado di causare danni significativi a persone, infrastrutture ed economia. Possono derivare da fenomeni meteorologici estremi, attività geologiche o altri eventi naturali eccezionali. In ambito assicurativo e normativo, vengono definiti come eventi che comportano danni gravi e diffusi, spesso richiedendo interventi straordinari per il ripristino. Gli eventi catastrofali coperti dalla polizza sono definiti nel Decreto Ministeriale n. 18/2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, per cui la copertura assicurativa deve includere i danni derivanti da:​

  • Sismi​
  • Alluvioni​
  • Frane​
  • Inondazioni​
  • Esondazioni

Massimali di indennizzo e scoperti

Le polizze possono prevedere massimali e scoperti differenti in base al valore dei beni assicurati:​

  • Fino a 1 milione di euro: il limite di indennizzo corrisponde alla somma assicurata.​
  • Da 1 a 30 milioni di euro: il limite di indennizzo deve essere almeno pari al 70% della somma assicurata.​
  • Oltre 30 milioni di euro: il limite di indennizzo è negoziabile liberamente tra le parti.​

Per importi fino a 30 milioni di euro, le polizze possono prevedere uno scoperto a carico dell’assicurato non superiore al 15% del danno indennizzabile. Per importi superiori, la percentuale di scoperto è negoziabile tra le parti.

Quali imprese turistiche sono coinvolte?

L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese e quindi anche quelle che operano nel settore turistico che hanno beni immobili da proteggere, con alcune eccezioni. Sono inclusi:

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

  • Hotel, resort, B&B, agriturismi e case vacanza
  • Campeggi e villaggi turistici
  • Stabilimenti balneari e termali
  • Ristoranti e bar all’interno di strutture ricettive
  • Agenzie di viaggio e tour operator con immobili di proprietà
  • Parchi tematici e attrazioni turistiche con beni immobili strumentali

Le imprese agricole con attività agrituristica sono escluse dall’obbligo, in quanto rientrano in specifiche coperture mutualistiche per eventi meteorologici estremi.

Quali beni devono essere assicurati

La normativa stabilisce che debbano essere coperti gli immobili e le infrastrutture di proprietà dell’impresa che rientrano tra le immobilizzazioni materiali, come:

  • Edifici adibiti a hotel, ristoranti o strutture ricettive
  • Impianti e macchinari, come cucine industriali e impianti termici
  • Attrezzature commerciali e di servizio

Conseguenze per le imprese inadempienti

Le imprese che non ottemperano all’obbligo di assicurazione entro il termine stabilito potrebbero essere escluse dall’accesso a incentivi, contributi e garanzie pubbliche, comprese le garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI. Nell’ambito turistico si teme che questo obbligo possa portare a un aumento dei costi operativi, soprattutto nelle zone ad alto rischio sismico e a una rinegoziazione dei contratti d’affitto degli immobili in quanto i proprietari potrebbero scaricare gli oneri sui gestori.








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