Credito d’imposta “ZES unica”. Il Documento dei Commercialisti
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il Documento “Principali agevolazioni alla luce della legge di bilancio 2025 e incentivi agli investimenti sostenibili”. Il Documento espone i principali incentivi a supporto degli investimenti attualmente a disposizione delle imprese, tenendo conto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025.
Il Documento illustra le misure varate a sostegno delle imprese, esaminate con particolare riguardo alle principali caratteristiche in termini di intensità di aiuto, di requisiti oggettivi e soggettivi, di modalità di accesso e di ulteriori elementi di interesse. Ciò premesso, ci soffermeremo su quanto esposto dai Commercialisti in tema di credito d’imposta “Zona Economica Speciale Mezzogiorno Unica – ZES”.
Preliminarmente il Documento ricorda che l’articolo 16 del decreto legge n. 124/2023, convertito dalla legge n.162/2023, prevede un contributo a favore delle imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.
Inizialmente si è previsto per il solo anno 2024 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle predette regioni, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.
La legge di bilancio 2025 (Ved News “Credito d’imposta ZES. Le novità per il 2025” del 28 gennaio 2025) ha esteso il beneficio agli investimenti effettuati dal 1° gennaio fino al 15 novembre 2025; a tal fine sono stati stanziati 2,2 miliardi di euro.
Gli investimenti agevolabili facenti parte di un progetto di investimento iniziale, analogamente a quanto previsto per l’anno 2024, devono riguardare:
- acquisti, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- acquisto di terreni;
- acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il credito d’imposta è determinato in relazione alla quota di costo complessivo degli investimenti realizzati ed è soggetto al rispetto dei seguenti requisiti:
- il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato;
- il costo complessivo ammesso al beneficio, per ciascun progetto di investimento, non può essere superiore a 100 milioni di euro. Non sono comunque agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Il credito d’imposta sarà rideterminato se:
- i beni oggetto dell’agevolazione non entreranno in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione;
- entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni saranno dismessi.
Sarà revocato se non si osserva l’obbligo di mantenere l’attività nelle aree d’impianto nelle quali è stato realizzato l’investimento agevolato, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo.
L’importo indebitamente utilizzato deve essere restituito entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si sono verificate le circostanze che hanno portano alla rideterminazione o alla revoca.
Peraltro, è opportuno tener presente che sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non devono sussistere rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Il credito d’imposta, inoltre, non può essere fruito da imprese in stato di liquidazione, di scioglimento o che si trovano in stato di difficoltà, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 1, n.18, del Regolamento UE n.651/2024.
Non possono fruire dell’agevolazione i soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
La misura massima del beneficio è diversificata per dimensione aziendale e localizzazione dell’investimento; in particolare, il credito:
- per gli investimenti realizzati in Calabria, Campania, Puglia, varia dal 60% al 40% dei costi;
- per gli investimenti realizzati in Basilicata, Molise e Sardegna, varia dal 50% al 30% dei costi;
- per gli investimenti realizzati nelle zone assistite della regione Abruzzo, varia dal 35% al 15% dei costi.
L’ammontare del credito spettante sarà determinato sulla base della percentuale resa nota con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
Il credito d’imposta, se del caso, è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle specifiche discipline europee di riferimento.
Le imprese interessate dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, attestando successivamente – con una comunicazione integrativa da inviare, a pena di decadenza, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025 – l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria.
Mediante l’invio della comunicazione per la prenotazione delle risorse, da effettuare a partire dal 31 marzo 2025 fino al 30 maggio 2025, potranno essere indicati anche:
- gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- gli acconti versati e fatturati anteriormente al 1° gennaio 2025 ma non prima del 23 settembre 2023, per investimenti che si effettuano dal 1° gennaio 2025.
Il credito d’imposta fruito dovrà essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e nel prospetto aiuti di Stato al rigo RS401.
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