Il Consiglio dell’Unione europea ha annunciato ieri con apposito comunicato stampa il raggiungimento di un accordo politico sulla proposta di direttiva COM(2024) 497 final (DAC 9).
La nuova direttiva implementa il già strutturato sistema di scambio automatico di informazioni ai fini fiscali tra gli Stati membri dell’Unione europea, modificando la direttiva base in materia (direttiva 2011/16/Ue, c.d. DAC 1) al fine di consentire alle Autorità competenti degli Stati dell’Unione di accedere ai dati dei Global Information Return (GIR) presentati in ossequio alle disposizioni sull’imposizione minima globale del 15% (in Italia, tali disposizioni sono rappresentate dagli artt. 8 ss. del DLgs. 209/2023).
Il testo dell’accordo politico evidenzia che tali disposizioni funzionano in modo efficace nella misura in cui le Autorità competenti ricevano e scambino automaticamente tra di loro le informazioni fiscali pertinenti; a questi fini, lo schema del GIR dovrebbe avere una sorta di dignità di legge e di riconoscimento esplicito nel diritto dell’Unione.
Proprio su queste tematiche pareva si fosse arenata la discussione tra i 27 Stati, poi risolta con un compromesso per cui lo standard europeo di GIR, ove debba essere aggiornato a livello di Unione europea per tenere conto di mutamenti nella sua struttura e/o nel suo contenuto previsti in sede OCSE, lo sarebbe con una direttiva del Consiglio da adottare nell’ambito della procedura legislativa speciale di cui all’art. 290 del TFUE.
Dal punto di vista tecnico, la direttiva DAC 9 andrebbe a modificare la direttiva “madre” DAC 1 sullo scambio di informazioni aggiungendovi l’art. 8-bis–sexies, il cui § 2, in particolare, adotta un approccio definito “di diffusione”.
In base a questo modello, si “centralizzano” gli obblighi di presentazione del GIR, consentendo che, in luogo di una trasmissione da parte di ogni singola impresa del gruppo, esso sia presentato dalla sola capogruppo, o da un’entità designata, essendo a questo punto verificata la condizione – prevista dall’art. 44 § 3 della direttiva 2022/2523/Ue – per cui ciò è condizionato alla sussistenza di un accordo qualificante tra Stati che assicuri lo scambio di informazioni.
L’Autorità competente di uno Stato membro che ha ricevuto il GIR è tenuta a trasmettere la Sezione generale della dichiarazione allo Stato membro in cui sono localizzate la controllante capogruppo o le entità costitutive del gruppo multinazionale.
La stessa Sezione generale, ad eccezione della parte 1.4 di sintesi, è inviata agli Stati membri che applicano solo l’imposta integrativa domestica qualificata (QDMTT):
– in cui sono localizzate le entità costitutive del gruppo multinazionale o le joint venture;
– nelle situazioni in cui la QDMTT è applicata a un’entità costitutiva apolide del gruppo multinazionale.
Lo Stato membro trasmette poi una o più Sezioni giurisdizionali del GIR agli Stati membri che vantano diritti di imposizione a norma delle disposizioni sull’imposizione minima globale.
Lo stesso art. 8-bis–sexies della direttiva disciplina poi le tempistiche per lo scambio automatico. Viene al riguardo previsto che lo scambio avvenga quanto prima, e in ogni caso entro tre mesi dal termine di presentazione del GIR per il periodo d’imposta considerato.
La direttiva DAC 9 prevede poi, sempre con modifiche alla direttiva DAC 1 (segnatamente con il suo nuovo art. 27-quater), apposite disposizioni transitorie, con le quali si consente, per il primo degli scambi di cui sopra, termini di sei mesi e non di tre.
L’art. 2 della direttiva DAC 9 prevede, infine, che gli Stati membri sono tenuti a recepire la stessa nelle proprie legislazioni entro il 31 dicembre 2025.
In tal modo, di fatto si dovrebbe assicurare che tutti i periodi d’imposta in cui si applicano le disposizioni sull’imposizione minima globale siano coperti dallo scambio automatico; va infatti ricordato che, ordinariamente, il GIR (“comunicazione rilevante”, nella traduzione italiana) va presentato a regime entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio cui si riferisce, ma che, sempre facendo riferimento all’Italia, per il solo “esercizio transitorio” (per molte imprese, il 2024), l’art. 58 del DLgs. 209/2023 consente il maggior termine del diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio, che per i soggetti “solari” cade al 30 giugno 2026.
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