Per molti contribuenti si è riaperta la possibilità di aderire alla rottamazione quater grazie ad un intervento contenuto nel decreto Milleproroghe: una norma approvata dal Parlamento che ha ridato una chance a molti cittadini beneficiari della rottamazione ma che poi sono stati dichiarati decaduti. A quali aspetti bisogna prestare attenzione per rientrare nella riammissione? L’Agenzia delle entrate prova a sedare i dubbi dei contribuenti.
Quali debiti rientrano nella riammissione
Oggi, martedì 11 marzo, sono state pubblicate le “Faq” sulla rottamazione quater: uno strumento utile per orientarsi con l’ultima novità fiscale voluta dal governo Meloni. L’Agenzia delle entrate chiarisce quali sono i debiti che possono rientrare nella riammissione. Innanzitutto quelle somme per cui non sono state versate una o più rate del “piano di pagamento agevolato” in scadenza al 31 dicembre 2024 o per cui non è stato effettuato alcun versamento. Rientrano nella riammissione anche i debiti per cui è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata – tra quelle che erano in scadenza al 31 dicembre – o per cui è stato versato un importo inferiore a quello dovuto. I contribuenti non potranno però essere riammessi sui debiti che hanno i “piani di pagamento” in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre. In questo caso i cittadini dovranno “continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso” per non “perdere i benefici della definizione agevolata”, chiarisce l’Agenzia.
Dove va presentata la domanda
Per essere riammessi alla rottamazione quater bisognerà presentare una domanda, esclusivamente online, sul sito dell’Agenzia delle entrate. C’è un termine tassativo da rispettare: mercoledì 30 aprile. Entro quella data la domanda potrà essere presentata all’interno dell’area riservata – con credenziali Spid, Cie e Carta nazionale dei servizi – o nell’area pubblica, grazie alla compilazione di un apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento. Una volta indicati i debiti nella domanda di adesione alla riammissione la palla passa all’Agenzia delle entrate che invierà ai richiedenti una “nuova ‘comunicazione’ delle somme dovute'” con l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere e il piano di pagamento delle rate. La comunicazione verrà inviata ai contribuenti entro il 30 giugno.
Nel caso di accoglimento della domanda di riammissione si terrà conto anche dei pagamenti effettuati dopo la “decadenza” dalla rottamazione. Lo chiarisce l’Agenzia, spiegando come “la ‘decadenza’ da un piano di pagamento della definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di ‘sanzioni’ e ‘interessi'”. Di conseguenza “qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla ‘decadenza’ del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di ‘capitale’ (ossia le somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi”.
Recupero debiti
Una volta presentata la domanda di riammissione alla rottamazione quater l’Agenzia non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive e non proseguirà nemmeno le procedure esecutive avviate in precedenza. Resteranno “in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda”, viene chiarito. Il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della pubblica amministrazione e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Le “Faq” pubblicate oggi dall’Agenzia delle entrate chiariscono che potranno rientrare nella rottamazione quater anche i cittadini dei territori colpiti “dall’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1 maggio 2023”: i contribuenti potranno presentare la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, per i “debiti già oggetto di un piano di pagamento” già decaduti per “il mancato/insufficiente/tardivo versamento di almeno una rata in scadenza” fino al 31 dicembre.
Fonte: Today.it
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