Riceviamo e pubblichiamo
Sono una cittadina viestana da qualche anno, mi sono trasferita qui con il mio futuro marito nel 2017 e a fine 2018 abbiamo comprato un immobile da adibire ad abitazione principale del nostro nucleo familiare. La casa che abbiamo acquistato necessitava di interventi di manutenzione straordinaria, perché costruita intorno agli anni ’70, e pertanto io e i miei bambini (la mia seconda figlia è nata il giorno dopo aver stipulato l’atto) ci siamo effettivamente trasferiti a fine lavori, nell’agosto del 2019, e solo in quel momento ho chiesto il cambio di residenza (all’interno comunque del comune di Vieste perché avevo già stabilito la residenza presso la casa che avevamo in affitto).
Ebbene, per i mesi che vanno dall’acquisto al trasferimento effettivo di residenza mi è stato richiesto, con apposito avviso di accertamento, il pagamento dell’IMU. Ho ovviamente fatto istanza di autotutela spiegando le mie ragioni, dimostrando con apposita documentazione che prima del cambio di residenza la casa non era abitabile per il mio nucleo familiare; ho presentato copia della richiesta di fornitura di gas e copia della fattura di montaggio della cucina per dimostrare che con due bambini praticamente neonati sarebbe stato impossibile trasferire la residenza prima. Ho anche allegato copia di una sentenza di una Corte di Giustizia di II grado dove in una fattispecie del tutto simile alla mia i giudici hanno annullato l’atto in quanto “Può ben accadere che, come nella specie, vi sia un breve scostamento temporale tra il momento in cui un soggetto divenga possessore di un immobile da adibire a propria abitazione principale (e magari, come nella specie, necessitante di lavori di ristrutturazione) e quello in cui lo stesso soggetto venga iscritto come residente nell’anagrafe comunale, senza però che si veda come tale eventualità possa arrecare pregiudizio alla finalità agevolativa in questione laddove sia ragionevolmente giustificata dai tempi tecnici occorrenti e non siano ravvisabili finalità abusive. […] Può costituire, negli stessi sensi, utile parametro di riferimento quello costituito dalla norma, analogicamente richiamabile benché dettata in tema di imposta di registro… quello costituito dalla norma, secondo cui opportunamente i benefici per la c.d. “prima casa” sono mantenuti laddove la residenza sia stabilita entro diciotto mesi dall’acquisto, proprio in considerazione degli eventuali tempi tecnici occorrenti.” (cfr. Sentenza CGT II grado Campania n. 5545/2024).
Non ho ricevuto alcuna risposta, mai, nemmeno ai solleciti inviati.
Per questo quando ho letto i proclami con le novità riguardanti l’IMU e, soprattutto, quando ho letto il regolamento, ho sorriso di un riso amaro.
Ricordo, come hanno fatto i giudici nella sentenza sopra citata, che le esenzioni IMU per la prima casa rispondono alla finalità “di favorire «l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione» (art. 47, secondo comma, Costituzione)”. Forse è per questo che i nostri amministratori, non potendo concedere una esenzione hanno pensato bene di detassare completamente ai fini IMU il patrimonio costituito dalle seconde case concesse in locazione, con il paradosso che l’abitazione principale sconta un aliquota dello 0,5% (per poi avere un’esenzione pari all’imposta che si dovrebbe pagare) e una seconda casa concessa in locazione sconta un’aliquota dello 0%. Tra l’altro senza specificare nel regolamento nessuna norma anti-abuso ossia, ad esempio: la destinazione ad abitazione principale dell’immobile da parte del conduttore deve essere autodichiarata al locatore o prevista espressamente nel contratto? E i controlli in capo a quale soggetto verranno effettuati, locatore o conduttore? I vigili che verificheranno l’effettiva residenza dovranno richiedere ulteriori informazioni in casi del genere? E il trasferimento della residenza da parte del conduttore (che immagino sia necessario per essere considerata abitazione principale) e il conseguente “risparmio d’imposta” in capo al locatore da quando decorrono? Dalla stipula del contratto o dalla sua decorrenza?
Fra pochi giorni scadranno i 60 giorni per il pagamento e potrei anche non pagare e “fare ricorso”, ma siamo in provincia di Foggia e basta leggere l’ultima relazione sul monitoraggio del contenzioso per sapere che la Corte di Giustizia Tributaria di Foggia è una delle più ingolfate d’Italia con un tempo medio dei processi pari a ben 1.206 giorni. Ciò significa che se si presenta un ricorso adesso, si va in udienza fra TRE anni (e quando ci arrivi ti trattano anche in modo molto scortese, almeno questa è stata la mia esperienza), pertanto, mi rode un po’ ma pagherò…spero che mi sia almeno concessa la grazia della rateazione.
Chiudo dicendo che concordo sul fatto che vadano trovate soluzioni all’emergenza abitativa (che io stessa ho vissuto sulla mia pelle), ma potrebbero essere anche soluzioni un po’ più etiche e soprattutto non si dimentichi e non si penalizzi chi, con tanti sacrifici, una casa per la sua famiglia riesce a comprarla e, magari, ha anche un mutuo sulle spalle.
Cordialmente
c.d.
lettera firmata
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