Quotazione PMI: credito d’imposta prorogato sino al 31 dicembre 2027


L’articolo 1, comma 449, L. 207/2024 (c.d. Legge di Bilancio 2025), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 e in vigore dal 1° gennaio 2025, ha prorogato sino al 31 dicembre 2027 la pregevole misura che riconosce un credito d’imposta legato alla quotazione delle PMI.

Nello specifico, il bonus quotazione PMI spetta alle imprese che occupano meno di 250 persone e con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure con totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Ciò significa che, ai fini del beneficio, è necessario il mancato superamento del limite degli occupati e uno dei due parametri economici/patrimoniali indicati (l’accesso al beneficio è precluso alla PMI che appartenga a un gruppo se il bilancio consolidato supera le soglie e il numero di occupati indicati).

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Sulla base di quanto previsto dal D.M. 23 aprile 2018, possono beneficiare del credito d’imposta le PMI che:

  • sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di concessione del credito d’imposta;
  • operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione (ovvero, il Regolamento 651/2014/UE sugli aiuti di Stato), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
  • sostengono costi di consulenza allo scopo di ottenere l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo;
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.

La procedura di ammissione alla quotazione può avvenire sia un mercato regolamentato sia un MTF di uno Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo. Con specifico riferimento ai mercati regolamentati e agli MTF italiani, il beneficio del credito d’imposta riguarda la quotazione su Euronext Milan (ex MTA), compreso il segmento STAR, ed Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), entrambi gestiti da Borsa Italiana, ora facente parte del gruppo Euronext.

Sempre in virtù del citato dal D.M. 23 aprile 2018, sono ammissibili i costi relativi alle seguenti attività:

  1. attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
  2. attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
  3. attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
  4. attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
  5. attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche così come definite nell’articolo 3, comma 1, n. 34 e 35, Regolamento 596/2014/UE;
  6. attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione, quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
  7. attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Inoltre, sono considerati ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle suddette attività prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari (si tratta, ad esempio, della consulenza fiscale, legale o della pubblicità).

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Saldo e stralcio

 

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti.

L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi devono risultare da un’attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, ovvero da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Al fine di poter beneficiare di tale agevolazione, è necessario presentare al MISE un’istanza (dal 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione fino al 31 marzo dell’anno successivo) che attesti la sussistenza dei presupposti applicativi dell’agevolazione e indichi l’ammontare del credito d’imposta richiesto. Ne deriva che le imprese che hanno ottenuto la quotazione nel 2024, dovranno inoltrare tale istanza entro il 31 marzo 2025. Il MISE, a sua volta, comunica all’impresa richiedente il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione.

Da ultimo, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo; e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 471/1997, a partire dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione del beneficio.



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