Respinto il ricorso di E.S.Co. Berica per l’ammissione agli incentivi per l’installazione di impianti fotovoltaici


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Nel contenzioso, E.S.Co. Berica S.r.l. affiancata dagli avvocati Stefano Ferla e Andrea Manzi; GSE S.p.A. assistita dagli avvocati Giovanni Crisostomo Sciacca e Antonio Pugliese.

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La società Esco Berica s.r.l., società costituita da 18 Comuni della Provincia di Vicenza, il 31 dicembre 2010, presentava domanda al Gestore per i servizi elettrici (GSE) per l’ammissione agli incentivi ai sensi dell’art. 1 septies del d.l. 8 luglio 2010, n. 105 convertito dalla legge n. 13 agosto 2010, n. 129 – che consentiva l’ammissione alle tariffe incentivanti del DM 19 febbraio 2007 (cd. Secondo conto energia) anche per gli impianti fotovoltaici installati entro il 31 dicembre 2010 con entrata in esercizio entro il 30 giugno 2011 – per un impianto fotovoltaico realizzato, a seguito di segnalazione certificata di inizio attività, in un parcheggio pubblico del Comune di Orgiano dalla società E-Transfer s.r.l.

Il 23 giugno 2011 la società presentava domanda di accesso alla maggiorazione prevista dal DM 19 febbraio 2007 (cd. Secondo Conto Energia), quale impianto architettonicamente integrato.

Con provvedimento del 3 agosto 2011 il GSE ammetteva l’impianto all’incentivo nella misura di 0,422 euro/KWH a decorrere dalla data di entrata in esercizio il 22 giugno 2011. Il 9 settembre 2011 veniva stipulata la relativa convenzione.

Con comunicazione del 18 febbraio 2013 della ICIM, per conto del GSE, veniva avviato un procedimento di verifica, preannunciando il sopralluogo effettuato il 26 febbraio 2013, nel corso del quale venivano effettuati anche rilievi fotografici. Nel corso del sopralluogo, veniva consegnato il “certificato di collaudo finale per opere eseguite a seguito di segnalazione certificata di inizio attività protocollata il 29 dicembre 2010 al Comune di Orgiano”. I tecnici della società ICIM redigevano un rapporto finale nel quale indicavano la mancanza della comunicazione di fine lavori inviata al Comune; l’avvenuta consegna del certificato di collaudo delle opere; la mancanza della comunicazione di fine lavori inviata al Gestore della rete; indicavano che “le foto 6 e 8, che riprendono la zona quadri e trasformatore durante il sopralluogo, confrontate con la foto 7 inviata dal soggetto responsabile in fase di incentivo, evidenziano che i quadri entro il 31/12/2010, non erano presenti, in particolare il quadro di parallelo stringhe non era presente”.

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Nei rilievi finali si rilevava: “Non è stata consegnata l’evidenza di invio della comunicazione di fine lavori ENEL, esiste un documento riepilogativo della documentazione da inviare a ENEL per la fine lavori, ma è datato il 07/02/2011. La fine lavori in Comune non è stata fatta, ma esiste il collaudo delle opere fatto da un geometra, con protocollo comunale datato 29/12/2010. Non è stata consegnata l’accettazione del preventivo ENEL con evidenza di invio. Non sono stati consegnati i DDT e le fatture. Come evidenziato nella comparazione delle foto 6, 7 e 8 del presente rapporto, è evidente che alla data del 30/12/2010 i quadri elettrici non erano ultimati. Dalle evidenze l’impianto fotovoltaico risulta non ultimato alla data dell’asseverazione, cioè il 30/12/2010”.

Il 20 agosto 2013 il GSE comunicava l’avvio del procedimento di decadenza, in quanto non risultava la comunicazione della fine dei lavori all’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo; la comunicazione di fine lavori al gestore della rete era avvenuta solo il 7 febbraio 2011; sulla base delle fotografie caricate al momento della domanda, risultava alla data del 31 dicembre 2010, l’assenza dei quadri elettrici “contenenti i dispositivi di protezione e sezionamento dell’impianto e dei relativi conduttori elettrici in ingresso e in uscita dagli stessi”; non era stata fornita la documentazione relativa al trasporto dei materiali e alle fatture d’acquisto.

Con provvedimento del 1° ottobre 2014 il GSE, rilevato che il termine del 31 dicembre 2010 per la conclusione dei lavori costituiva un requisito necessario per l’ammissione agli incentivi previsti dalla legge n. 129 del 2010; che mancava la trasmissione della comunicazione di fine lavori al Comune mentre quella al Gestore di rete era stata inviata solo il 7 febbraio 2011; che le foto caricate sul portale dovevano rappresentare correttamente la fine dei lavori per consentire al GSE per la relativa verifica, disponeva la decadenza degli incentivi di cui alla legge n. 129 del 2010 e l’ammissione agli incentivi di cui al DM 5 maggio 2011, Quarto conto energia, a partire dalla data di entrata in esercizio del 22 giugno 2011, chiedendo la restituzione di quanto percepito in più.

Avverso tale provvedimento la società E.S.Co. Berica ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, formulando motivi di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies del d.l. 105/2010 conv. dalla l. 129/2010, dell’art. 42 d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, dell’art. 11 e allegato 1 del DM 31 gennaio 2014, del DM 19 febbraio 2017, dell’art. 43 DPR 445/2000, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, di eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità ed irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità ed errata applicazione della “Procedura Operativa” per la gestione delle comunicazioni al GSE della fine dei lavori degli impianti fotovoltaici, con i quali ha dedotto di avere inviato la comunicazione di collaudo al Comune di Orgiano il 29 dicembre 2010.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del presente grado di giudizio compensate.

Professionisti coinvolti nell’operazione: Ferla Stefano – Studio Legale FMF – Ferla Marinucci Farina; Manzi Andrea – Studio Legale Manzi e Associati;

Studi Legali: Studio Legale FMF – Ferla Marinucci Farina; Studio Legale Manzi e Associati;

Clienti: E.S.Co Berica S.r.l.;

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