Sconto in fattura e cessione del credito: scadenza della comunicazione







Il termine ultimo per trasmettere all’Agenzia delle Entrate, nei casi ancora ammessi, le opzioni relative allo sconto in fattura e alla cessione del credito per i bonus edilizi legati alle spese effettuate nel 2024 è fissato al 17 marzo 2025.

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Rispettare questa data è essenziale: la mancata trasmissione entro il termine stabilito comporta l’invalidità dell’opzione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e non potrà essere regolarizzata tramite la procedura di “remissione in bonis”.

Con l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 39/2024, avvenuta il 29 maggio 2024, non è comunque più possibile cedere le rate rimanenti non ancora utilizzate del Superbonus e degli altri bonus edilizi riferiti a spese sostenute tra il 2020 e il 2023.

ATTENZIONE: Le comunicazioni da trasmettere entro il 17 marzo 2025 devono riguardare esclusivamente le spese effettuate nel 2024 e non possono fare riferimento a quelle sostenute tra il 2020 e il 2023. A partire dal 29 maggio 2024, data in cui è entrata in vigore la legge di conversione del D.L. n. 39/2024, non è più possibile cedere le rate rimanenti non ancora utilizzate del Superbonus e degli altri bonus edilizi cosiddetti “minori”. Di conseguenza, la scadenza del 17 marzo 2025 è valida solo per le spese sostenute nell’anno 2024.

Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione può essere compilata e trasmessa attraverso la procedura online disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Dopo aver effettuato l’accesso, è necessario selezionare la sezione Servizi, poi la categoria Agevolazioni e infine cliccare sul link “Comunicazioni opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.

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In alternativa, i soggetti autorizzati possono compilare la comunicazione utilizzando il software fornito dall’Agenzia delle Entrate, accessibile al seguente link: Schede – Software di compilazione – Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus – Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it). Una volta completata, la comunicazione dovrà essere inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia, come Entratel o Fisconline.

Dopo la trasmissione, entro un massimo di cinque giorni, verrà rilasciata una ricevuta che conferma la presa in carico della comunicazione o, in caso di errore, il suo scarto con l’indicazione delle motivazioni specifiche.

Soggetti responsabili dell’invio della comunicazione

Il soggetto responsabile dell’invio della comunicazione varia a seconda del tipo di intervento per il quale si richiede l’agevolazione.

Le comunicazioni relative al Superbonus e agli altri incentivi edilizi, se l’importo complessivo supera i 10.000 euro o l’intervento non rientra tra quelli classificati come edilizia libera, devono essere trasmesse esclusivamente da professionisti autorizzati a rilasciare il visto di conformità.

Per le altre detrazioni fiscali, diverse dal Superbonus, che riguardano interventi di edilizia libera (secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001, dal decreto ministeriale del 2 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o dalla normativa regionale) e per i lavori di valore pari o inferiore a 10.000 euro, eseguiti su singole unità immobiliari o parti comuni, per i quali non è richiesto il visto di conformità né l’attestazione della congruità delle spese, la comunicazione può essere effettuata da:

  • il proprietario o beneficiario della detrazione, nel caso di interventi su abitazioni private, il quale può trasmettere la comunicazione autonomamente o avvalendosi di un intermediario fiscale;
  • l’amministratore del condominio, nel caso di lavori sulle parti comuni dell’edificio.

Nei piccoli condomini in cui non è obbligatoria la nomina di un amministratore (articolo 1129 del Codice Civile) e non è stato designato alcun referente, la comunicazione deve essere trasmessa da uno dei condòmini incaricato, che potrà inviarla direttamente oppure delegare un intermediario fiscale per la procedura.



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