parere della Corte dei Conti


Approfondimento a cura dell’Avvocato Maurizio Lucca su un’importante sentenza che riguarda la piena legittimità di erogazione diretta di contributi: il parere della Corte dei Conti.


In via generale ai fini della corretta erogazione di contributi si esige una procedimentalizzazione della procedura di assegnazione, con la predeterminazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle utilità, dovendo rendere conto – negli atti di assegnazione – del rispetto delle regole poste a base dell’assegnazione, secondo gli scopi prefissi per la migliore cura dell’interesse pubblico, ex art. 12 della legge n. 241/1990.

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La predeterminazione e pubblicazione dei criteri e modalità cui le Amministrazioni devono attenersi soddisfa, peraltro, l’esigenza di imparzialità dell’azione amministrativa, principio di valenza costituzionale (ex art. 97 Cost.) [1].

Il pronunciamento

La Corte dei conti, sez. giur. Sardegna, con la sentenza 11 marzio 2025, n. 44, assolve i componenti di una Giunta comunale e i funzionari per l’erogazione di un contributo straordinario ad un’associazione, ritenendo che la deliberazione di indirizzo legittimi l’erogazione diretta, anche in assenza di un bando.

Il fatto

Nella sua essenzialità, la procura erariale citava i componenti di una giunta comunale per sentirli condannare, a titolo di colpa grave, al pagamento a favore del Comune di una somma complessiva di euro 8.000,00, da ripartirsi pro quota tra gli stessi, per presunte illegittimità nelle procedure di concessione di contributi straordinari a favore di enti o associazioni.

La Giunta comunale, con apposita deliberazione, approvava gli indirizzi per la concessione di contributi straordinari, nei successivi giorni un’associazione presentava una proposta-progetto, tendente a ottenere un contributo straordinario per l’organizzazione di un “Festival Letterario”, ottenendo l’approvazione con atto giuntale e la concessione di un contributo da concedere di euro 8.000,00, pari al 95% della differenza tra entrate e spese ammissibili, da erogarsi una parte in acconto, previa polizza fideiussoria a garanzia o mezzo similare, una parte da saldo, previa presentazione di apposito rendiconto e relazione.

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Seguiva determinazione del responsabile e liquidazione secondo le indicazioni dell’organo politico.

La Procura riconosceva la correttezza istruttoria sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione (di cui all’art. 26, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 e art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241), pur tuttavia riteneva la non conformità a legge della condotta dell’Ente locale, che non si sarebbe conformato al cit. art. 12 della legge n. 241/1900 non avendo “predeterminato i criteri di erogazione”, «in un’ottica di sana gestione finanziaria, l’ente avrebbe dovuto pubblicare bandi che fissavano i criteri con cui i soggetti interessati avrebbero potuto accedere ai contributi definendo a priori i presupposti per la concessione del vantaggio economico, sia sotto il profilo dell’an e sia sotto il profilo del quantum».

Manca un bando per la concessione dei contributi straordinari, limitandosi a enunciare, nella predetta deliberazione di Giunta, gli indirizzi e i criteri, che presentano un assoluto difetto di generalità e astrattezza, poiché si spingono fino a menzionare nominativamente due manifestazioni (tra cui il “Festival”) e, in via implicita, a designare i concreti beneficiari dei contributi straordinari, laddove la deliberazione di Giunta specifica che «dovrà essere data priorità ai soggetti che dimostreranno di aver organizzato iniziative analoghe negli anni precedenti».

In termini diversi, si contestava alla Giunta comunale di aver stabilito – allo stesso tempo – criteri di assegnazione e beneficiario, cumulando l’esercizio delle competenze di indirizzo politico-amministrativo con quelle gestionali, che spetterebbero esclusivamente ai dirigenti e ai funzionari apicali (definita un “invasione di campo”), pur in presenza di un regolamento che assegnerebbe all’organo compiti di indirizzo (atto che secondo la procura doveva essere disapplicato poiché in contrasto con la fonte primaria): un esercizio del potere arbitrario, che avrebbe colpevolmente «disatteso ogni principio di concorrenzialità e di trasparenza nell’assegnazione delle risorse pubbliche, con un procedimento che, pur formalmente rispettoso del pertinente Regolamento comunale… ha finito per assegnare il contributo straordinario al destinatario già, per facta concludentia, designato in conseguenza delle deliberazioni di Giunta comunale richiamate».

L’assegnazione tempestiva del contributo «(soli sette giorni sono trascorsi tra la deliberazione degli “indirizzi” e l’approvazione del progetto dell’associazione…, nel frattempo presentato e, quindi, verosimilmente già pronto), ha messo immediatamente “fuori gioco” eventuali altri aspiranti a contributi per eventi simili a quello finanziato», anche in assenza di ulteriori domande (perdita di chance, questione da dimostrare con allegazioni probatorie).

Le prospettazioni difensive dei convenuti si limitano nell’osservare il rispetto della disciplina regolamentare, fonte legittimante di riferimento: l’art. 12 della legge n. 241/1990 attribuirebbe al Comune la facoltà di disciplinare con specifica norma regolamentare la determinazione dei criteri e le modalità di erogazione dei contributi, con facoltà di erogare contributi straordinari diretti.

Merito

Il Collegio, in applicazione del principio della cosiddetta “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., valuta l’assenza della prova del danno, dunque manca la responsabilità erariale:

  • non è stato contestato il danno da “perdita di chance”, ma un danno diretto, causato dai convenuti con una condotta gravemente colposa;
  • è stato riconosciuta la conformità dell’iniziativa finanziata ai fini istituzionali dell’Ente locale, con particolare riferimento alla cura dello sviluppo della Comunità locale (ex 3, comma 2, del TUEL), e dunque piena finalizzazione all’interesse pubblico: positivo impatto del “Festival Letterario” sullo sviluppo culturale ed economico del territorio, nonché il corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione, di cui all’art. 26, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013;
  • l’iniziativa letteraria è stata svolta regolarmente e le spese dell’evento regolarmente documentate.

Sulla base dei dati fattuali non emerge alcun addebito ai convenuti, i quali hanno agito con celerità ed efficienza per non perdere la possibilità di utilizzare i fondi, che altrimenti sarebbero confluiti nell’avanzo, e a tal fine abbiano posto in essere sollecitamente le varie fasi dell’iter procedimentale, quando (in altri contesti) le risorse non vanno spese: la celerità dell’iter di approvazione e liquidazione «lungi dal costituire un sintomo di irregolarità, rivelano che l’intera struttura, nelle componenti amministrativa e burocratica, ha lavorato in sinergia per ottenere il risultato nell’interesse della popolazione»[2].

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Indicazioni attuative

La sentenza segna uno spaccato di vita delle “Piccole Comunità” (Comuni sotto i diecimila abitanti), ove le tradizioni locali sono finanziate dai contributi erogati dalle Amministrazioni locali, dove l’intera struttura (politica e tecnica) si cura di garantire, oltre ai servizi, i bisogni delle persone e delle forme di aggregazione, semplificando le procedure per raggiungere celermente gli obiettivi perseguiti.

Di contro, appare corretto disciplinare puntualmente tutte le erogazioni di contributi, precisando negli atti giuntali e dirigenziali la disciplina seguita (la fonte di riferimento), chiarendo (distinguendo) i contributi da erogare con bando da quelli con progetto, magari affidandosi alla concorrente disciplina del Terzo Settore.

Sarebbe opportuno specificare mediante bando/avviso, in tempi ragionevoli rispetto agli eventi, distinguere i contributi/sovvenzioni per le attività delle associazioni e quelli per singole manifestazioni, escludendo di affidare a soggetti unici tutti i contributi, dando semmai prova trasparente dell’assenza di altri interessati, evitando (cioè) bandi “fotografia” o “sartoriali” (quelle debolezze nostrane sempre possibili e volute).

Appurato l’interesse pubblico nel sostenere le associazioni e tutte le iniziative rivolte alla popolazione, si dovrà assicurare la trasparenza, mettendo tutte le associazioni in condizioni di parità, peraltro (what else?) un principio espresso nell’art. 2 e 3 Cost. (solidarietà e uguaglianza) che si aggiunge a quello dell’art. 97 Cost. (imparzialità).

Note

[1] Vedi, LUCCA, La trasparenza nell’erogazione di contributi pubblici, ildirittoamministrativo.it, 15 maggio 2019, n. 5, dove si rileva che la violazione delle regole procedimentali, l’assenza di pubblicità di sorta dell’iniziativa, il difetto di previa attività istruttoria di verifica della legittimazione del singolo richiedente, l’omessa valutazione della rilevanza sociale dell’intervento (il c.d. fine pubblico), la mancata disamina di altre analoghe richieste di compartecipazione pervenute all’Amministrazione, costituiscono profili di violazione delle regole di condotta, potenzialmente idonee ad arrecare danno all’Amministrazione.

[2] La determinazione del “fine pubblico” rientra nel merito amministrativo nel valutare, con criteri di ragionevolezza, se le attribuzioni patrimoniali a terzi perseguano o meno i fini istituzionali, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento dell’attività posta in essere dai soggetti che beneficiano dei contributi, Corte conti, sez. contr. Lombardia, delibere nn. 218, 248 e 262 del 2014, 79 e 121 del 2015.


Fonte: articolo dell’Avv. Maurizio Lucca – Segretario Generale Enti Locali e Development Manager

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