
Esclusione delle imprese agricole dalle polizze catastrofali: ecco cosa cambia e quali sono le tutele.
Le imprese agricole, secondo l’articolo 2135 del Codice Civile, sono infatti esonerate dall’obbligo di sottoscrivere polizze contro i rischi catastrofali, obbligo che invece si applica alla generalità delle imprese entro la fine del mese.
Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025, esclude esplicitamente le aziende agricole dal perimetro dell’«assicurato».
Questa esenzione non era scontata, poiché la legge 213/2023 impone l’obbligo assicurativo a tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese.
Tuttavia, la specificità del comparto agricolo, più esposto a calamità naturali, ha spinto il legislatore a prevedere strumenti di tutela dedicati, come il Fondo Mutualistico Nazionale introdotto dalla legge 234/2021. Questo fondo copre danni derivanti da eventi catastrofici come alluvioni, gelo e siccità, proteggendo le imprese agricole che ricevono i pagamenti diretti della PAC.
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Il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025, esclude esplicitamente le aziende agricole dal perimetro dell’«assicurato»
Eccezioni: acquacoltura e florovivaismo
Mentre il settore agricolo è chiaramente escluso, lo stesso non si può dire per l’imprenditoria ittica, regolata dal Dlgs 4/2012, che potrebbe rientrare nell’obbligo in assenza di esplicite esclusioni normative. Analogamente, il florovivaismo è considerato attività agricola a tutti gli effetti, essendo diretto alla cura e allo sviluppo di cicli biologici vegetali, e quindi escluso dall’obbligo assicurativo.
Attività connesse e il principio di prevalenza
Un aspetto delicato riguarda le imprese agricole che svolgono anche attività connesse, come la trasformazione o la commercializzazione dei prodotti.
L’articolo 2135 del Codice Civile specifica che queste attività mantengono natura agricola se prevale l’utilizzo di risorse dell’azienda. La prevalenza va valutata secondo criteri civilistici, non fiscali, e non dipende dal volume d’affari, ma dall’impiego prevalente di beni o servizi aziendali.
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L’esonero dall’obbligo assicurativo è un riconoscimento della peculiarità del settore primario, che beneficia già di strumenti di protezione specifici
Conclusione: una protezione su misura per le aziende agricole
L’esonero dall’obbligo assicurativo rappresenta un riconoscimento della peculiarità del settore primario, che beneficia già di strumenti di protezione specifici. Le imprese agricole devono comunque monitorare attentamente la loro configurazione produttiva per capire se ricadono o meno nell’ambito di applicazione della normativa generale.
OmniTrattore.it continuerà a seguire l’evoluzione normativa per offrire agli agricoltori informazioni tempestive e precise sulle migliori soluzioni di tutela dei raccolti e della produzione.
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