
Marzo 2025
28/03/2025
Politica monetaria
Ottemperanza delle banche centrali ai divieti concernenti il finanziamento monetario e l’accesso privilegiato
Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea assegna alla BCE il compito di verificare che le banche centrali degli Stati membri dell’UE rispettino i divieti enunciati agli articoli 123 e 124 e nei regolamenti connessi. Nell’assolvimento di questo compito, il 26 marzo il Consiglio direttivo ha approvato il rapporto di monitoraggio per il 2024. Maggiori informazioni al riguardo saranno reperibili in una specifica sezione del Rapporto annuale 2024 della BCE, che sarà pubblicato il 28 aprile nel suo sito Internet.
Pareri su proposte di disposizioni legislative
Parere della BCE relativo alle norme sulla distribuzione degli utili di Lietuvos bankas
Il 19 marzo il Consiglio direttivo ha adottato il Parere CON/2025/5, richiesto dall’ufficio del Presidente della Repubblica di Lituania.
Parere della BCE sull’aumento della quota di partecipazione dell’Italia al Fondo monetario internazionale
Il 24 marzo il Consiglio direttivo ha adottato il Parere CON/2025/6, formulato su richiesta del ministero dell’economia e delle finanze italiano.
Statistiche
Progetto pilota per l’accesso a informazioni statistiche riservate da parte di organismi di ricerca scientifica
Il 7 marzo il Consiglio direttivo ha approvato un progetto pilota per l’accesso a fini di ricerca ai dati statistici riservati anonimizzati sulle singole banche dell’area dell’euro. L’obiettivo del progetto è verificare l’efficacia e la praticità delle diverse modalità di accesso nonché contribuire all’eventuale creazione di un’infrastruttura permanente per l’accesso a fini di ricerca alle serie di dati gestite dalla BCE. Il 13 marzo è stato pubblicato un comunicato stampa con maggiori dettagli sul contesto dell’iniziativa.
Rifusione dell’Indirizzo della BCE sulle statistiche di finanza pubblica e modifica dell’accordo sul livello di servizio relativo agli scambi di dati tra la Direzione Generale Statistiche della BCE e l’Eurostat
Il 7 marzo il Consiglio direttivo ha adottato l’Indirizzo BCE/2025/9, che introduce un processo più efficiente per la condivisione delle statistiche di finanza pubblica tra l’Eurostat e la Direzione Generale Statistiche della BCE. L’iniziativa consente all’Eurostat di trasmettere alla BCE determinate segnalazioni statistiche di finanza pubblica delle banche centrali nazionali, ai sensi del nuovo accordo sul livello di servizio, riducendo significativamente gli obblighi di segnalazione in capo alle banche centrali nazionali, purché siano soddisfatti determinati criteri. Grazie al nuovo accordo sul livello di servizio, le statistiche di finanza pubblica nazionali non convalidate potranno essere trasmesse più facilmente dall’Eurostat alla BCE prima della pubblicazione, assicurandone il tempestivo utilizzo nell’attività degli esperti dell’Eurosistema e della BCE.
Vigilanza bancaria della BCE
Raccolta di dati sull’analisi comparativa in materia di remunerazioni e sui soggetti a remunerazione elevata
Il 21 febbraio il Consiglio direttivo non ha sollevato obiezioni riguardo alla proposta del Consiglio di vigilanza di adottare la Decisione BCE/2025/7 che modifica la Decisione (UE) 2024/461 sulla segnalazione da parte delle autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea di informazioni in materia di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata ai fini di analisi comparativa (BCE/2024/2).
Nel 2023 l’Autorità bancaria europea (ABE) ha adottato gli Orientamenti sul raffronto delle pratiche relative alla diversità, tra cui le politiche in materia di diversità e il divario retributivo di genere (ABE/GL/2023/08). A tale riguardo, la BCE ha deciso di includere la raccolta di ulteriori dati modificando la Decisione 2024/461, che stabilisce i requisiti relativi alla trasmissione alla BCE di informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai fini dell’analisi comparativa di tendenze e prassi di remunerazione, divario retributivo di genere, rapporti più elevati approvati e soggetti a remunerazione elevata.
La modifica degli obblighi di segnalazione assicura che le autorità nazionali competenti forniscano alla BCE le informazioni trasmesse dagli enti significativi e meno significativi conformemente agli orientamenti dell’ABE ed è volta a coadiuvare la BCE nell’assicurare la conformità agli orientamenti dell’ABE nonché ad agevolare la successiva trasmissione dei dati all’ABE.
Guida della BCE sull’esternalizzazione di servizi cloud
Il 27 febbraio il Consiglio direttivo non ha sollevato obiezioni in merito alla proposta del Consiglio di vigilanza di pubblicare la Guida della BCE sull’esternalizzazione di servizi cloud a fornitori di servizi cloud unitamente al resoconto dei commenti ricevuti nell’ambito della relativa consultazione pubblica avviata il 3 giugno 2024.
Con la pubblicazione della guida la BCE compie un ulteriore passo nell’elaborazione della propria strategia di vigilanza, definendo le proprie aspettative e promuovendo buone prassi in materia di esternalizzazione di servizi cloud. La guida sarà disponibile prossimamente sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.
Le aspettative di vigilanza in tale ambito sono presentate tenendo conto del regolamento sulla resilienza operativa digitale (Digital Operational Resilience Act) e della direttiva sui requisiti patrimoniali, per una governance efficace del rischio derivante dall’esternalizzazione, sostenendo nel contempo l’istituzione di solidi sistemi di sicurezza informatica e di resilienza cibernetica.
Modifiche al programma di revisione prudenziale per il 2025 relativo alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni presso gli enti significativi
Il 3 marzo il Consiglio direttivo non ha sollevato obiezioni riguardo alla proposta del Consiglio di vigilanza di adottare una decisione di modifica del programma di revisione prudenziale (Supervisory Examination Programme, SEP) per il 2025 concernente le ispezioni in loco e le indagini sui modelli interni presso gli enti significativi. La pianificazione del SEP si basa sulle priorità di vigilanza per il periodo 2025-27, pubblicate sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria.
Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2024
Il 4 marzo il Consiglio direttivo ha approvato il Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2024 e ne ha autorizzato la pubblicazione e la trasmissione al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea, all’Eurogruppo, alla Commissione europea e ai parlamenti nazionali degli Stati membri partecipanti. Il rapporto è stato divulgato il 27 marzo sul sito Internet della BCE dedicato alla vigilanza bancaria ed è stato presentato lo stesso giorno alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo dalla Presidente del Consiglio di vigilanza.
Decisione della BCE sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza imposti dalla BCE per l’anno 2024
Il 7 marzo il Consiglio direttivo ha adottato la Decisione BCE/2025/8 sull’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza per l’anno 2024.
Risposta della BCE alla consultazione da parte del Comitato di risoluzione unico in merito alle rideterminazioni per il 2025 relative ai contributi al Fondo di risoluzione unico
Il 14 marzo il Consiglio direttivo non ha sollevato obiezioni in merito alla proposta del Consiglio di vigilanza riguardante la risposta della BCE alla consultazione del Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) sulle rideterminazioni per il 2025 relative ai contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico per il periodo 2016-23. Le rideterminazioni comportano rettifiche di contributi annuali precedentemente calcolati a seguito di aggiornamenti o correzioni di informazioni o dati precedentemente trasmessi da un ente.
L’SRB gestisce il Fondo e stabilisce i singoli contributi che gli enti creditizi devono versare annualmente ai sensi del Regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico (“regolamento sul Meccanismo di risoluzione unico”).
Alla luce dell’articolo 70 del citato regolamento, la BCE ha condotto la propria valutazione in merito alla proposta rideterminazione degli importi che i soggetti vigilati sono tenuti a versare al Fondo, concentrandosi sulla misura in cui tali importi rideterminati potessero comportare una non conformità ovvero il peggioramento di una non conformità esistente dei requisiti prudenziali o degli orientamenti di secondo pilastro oppure determinare altrimenti gravi timori per la solidità finanziaria degli enti.
Decisione della BCE concernente la comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti
Il 24 marzo il Consiglio direttivo non ha sollevato obiezioni riguardo alla proposta del Consiglio di vigilanza di adottare la Decisione BCE/2025/10 che modifica la Decisione (UE) BCE/2023/18 relativa alla comunicazione alla BCE di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti (ANC) dai soggetti vigilati. L’atto giuridico sarà disponibile prossimamente su EUR-Lex.
A fini di maggiore efficienza e qualità, si è deciso di modificare la procedura per la segnalazione dei dati relativi alle concentrazioni significative dei rischi e alle operazioni infragruppo significative a livello di conglomerato finanziario. Attualmente, ai sensi della Direttiva 2002/87/CE, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista sono tenute a segnalare all’autorità di coordinamento, a intervalli regolari e almeno una volta all’anno, ogni significativa concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario e tutte le operazioni infragruppo significative a livello di conglomerato finanziario; i compiti di coordinamento sono assunti dalla BCE.
Sulla base della modifica, al pari delle altre informazioni segnalate periodicamente in conformità al pertinente diritto dell’UE, i dati sulle concentrazioni significative di rischi e sulle operazioni infragruppo significative devono essere trasmessi dai soggetti vigilati significativi alle ANC. In futuro, le ANC provvederanno al controllo preliminare dei dati e renderanno disponibili le informazioni alla BCE.
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