
Con la legge 205\17 viene previsto l’obbligo di fatturazione delle cessioni di carburanti a partire dal 1° luglio 2018. L’amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sul tema nella circolare ministeriale n° 8 del 30.4.2018.
La circolare illustra i contenuti della legge in questione segnalando come “….. a partire dal 1° gennaio 2019, emerge l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (cfr. l’articolo 1, comma 916, della medesima legge). Obbligo anticipato al 1° luglio 2018 per le fatture relative a «cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori», nonché per «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica» (così l’articolo 1, comma 917, rispettivamente lettere a) e b), della legge di bilancio 2018)”.
L’utilizzo è dunque quello di carburanti per motori. È stato successivamente chiarito che anche quello destinato ai motori delle imbarcazioni rientra nel concetto di carburante di motori per autotrazione, senza limitare il concetto ai soli veicoli circolanti su strada.
La fatturazione elettronica di tali acquisti costituisce dunque uno dei presupposti per permettere la deduzione del costo ai fini delle imposte dirette, e la detrazione dell’Iva ai fini di tale tributo, nei casi in cui l’acquisto di carburante venga effettuato da soggetti che hanno titolo a tali deduzioni\detrazioni.
Si tratta in sostanza dei soggetti che operano nella nautica quali operatori professionali in regime di impresa. Ad esempio, noleggiatori (non occasionali), scuole nautiche, operatori del recupero e soccorso ecc.
Tracciabilità del pagamento
Ulteriore obbligo ai fini della deducibilità\detraibilità della spesa è quello del pagamento tracciabile di tali acquisti. Il direttore Agenzia Entrare con provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, ha determinato quali siano tali mezzi di pagamento ammessi. Tale provvedimento recita testualmente:
“ ….si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento:
- a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
- b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo: – addebito diretto; – bonifico bancario o postale; – bollettino postale; – carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
- I medesimi mezzi di cui alle lettere a) e b) del punto 1 sono idonei a consentire la deducibilità della spesa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”
Risulta pertanto necessario al momento del rifornimento richiedere – ove eleggibili alla deduzione detrazione – la fattura elettronica.
Tale strumento viene emesso dal cedente e attraverso lo SDI sistema di interscambio gestito dall’ Agenzia delle Entrate, recapitato in formato elettronico direttamente nel cassetto fiscale del cessionario. L’originale della fattura è costituito dal file digitale e solo tale originale da diritto alla deduzione\detrazione. Le copie cartacee sono considerate fatture di cortesia e rimangono solo strumenti di consultazione e memoria.
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