8 Aprile 2025
Erogazioni pubbliche a carattere generale escluse dagli obblighi di trasparenza


Gli obblighi di trasparenza sulle erogazioni pubbliche percepite, disciplinati dall’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017 e oggetto, nel tempo, di numerosi interventi normativi (da ultimo ad opera della L. 160/2023), non sono stati modificati nel corso dell’anno.
In riferimento agli importi percepiti nel 2024, da rendicontare nel 2025, le modalità di adempimento degli obblighi in esame sono, quindi, analoghe a quelle adottate lo scorso anno.
Sotto il profilo temporale, l’obbligo deve essere adempiuto:
– per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa, nel termine per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2024;
– per i soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet, entro il 30 giugno 2025.

Permangono, tuttavia, numerosi aspetti dubbi, che non sono mai stati oggetto di chiarimenti da parte delle autorità competenti, in particolare in riferimento all’ambito oggettivo di applicazione.
Sotto questo profilo, si ricorda che gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
Come evidenziato dal documento Assonime-CNDCEC di maggio 2019, il beneficio economico ricevuto è, quindi, oggetto dell’obbligo di trasparenza a prescindere dalla forma (sovvenzioni o altro) e dalla circostanza che sia in denaro o in natura (ad esempio, il vantaggio ottenuto dalla messa a disposizione del beneficiario di un edificio pubblico a titolo gratuito).

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Inoltre, per limitare gli obblighi di trasparenza a quanto effettivamente utile per mettere in luce possibili criticità nei rapporti tra soggetti pubblici, Terzo settore e imprese, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

La disciplina in esame si concentra, dunque, sui rapporti bilaterali, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto del Terzo settore o a una specifica impresa.
In senso analogo, la circ. Assonime n. 32/2019 (§ 2.3) ha evidenziato che “oggetto dell’obbligo di trasparenza sono le attribuzioni di vantaggi economici … derivanti da un rapporto bilaterale tra un soggetto pubblico e uno specifico beneficiario”.

Sempre secondo il documento Assonime-CNDCEC di maggio 2019, in base al dettato normativo, gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.
In riferimento alle attribuzioni a natura corrispettiva, la circ. Min. Lavoro e politiche sociali n. 6/2021 ha precisato che si tratta di apporti che trovano la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo, come ad esempio i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell’art. 12 della L. 241/90.

Alla luce di quanto riportato, appare evidente che individuare i casi in cui un’attribuzione assume “carattere generale” rappresenta uno degli aspetti più rilevanti per definire l’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi informativi.
L’unico chiarimento ufficiale sul punto è contenuto nella circ. Min. Lavoro e politiche sociali n. 6/2021, che ha ricondotto tra i vantaggi aventi “carattere generale” il contributo del cinque per mille (destinatari del documento erano, evidentemente, gli enti non commerciali).
Ciò detto, si ritiene che possano assumere “carattere generale” sia agevolazioni finanziarie che agevolazioni fiscali, quali tipicamente i crediti d’imposta. Le modalità di fruizione del beneficio (erogazioni di denaro oppure minori versamenti di imposte) non rilevano, infatti, ai fini della disciplina in esame.

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Non sembra, inoltre, rilevante, per stabilire se un’erogazione ha “carattere generale”, la procedura prevista per il suo ottenimento. Possono, infatti, avere carattere generale sia agevolazioni automatiche sia agevolazioni il cui riconoscimento è subordinato alla presentazione di una domanda e all’accertamento – da parte dell’ente erogante – della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge istitutiva.

Sotto altro profilo, si evidenzia che, in mancanza di indicazioni specifiche da parte della L. 124/2017, ai fini dell’applicazione della disciplina in esame, non assume rilievo la localizzazione geografica del soggetto beneficiario, né lo scopo per il quale l’erogazione viene ricevuta.
Resta fermo, comunque, che, come evidenziato dalla circ. Assonime n. 5/2019 (§ 2.2), gli obblighi di pubblicazione dovrebbero applicarsi solo ai beneficiari di erogazioni pubbliche residenti o stabiliti nel territorio italiano.



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