14 Aprile 2025
Nuove regole per le imprese: l’assicurazione contro le catastrofi diventa obbligatoria


Con il decreto legge 31.03.25 nr. 39, in relazione alla numerosità delle imprese che sono coinvolte da questa evoluzione normativa (95% delle imprese micro e piccole, per lo più oggi non ancora assicurate) e l’esiguo tempo disponibile per adempiere all’obbligo, fatto che impediva una adeguata ricerca e confronto delle offerte tra le diverse disponibili, si è deciso per l’introduzione dell’obbligo assicurativo delle imprese contro le catastrofi naturali, a scaglioni, per dimensione dell’impresa stessa.

Pertanto:

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– Grandi Imprese => entrata in vigore confermata dal 1 aprile 2025, ma sanzioni non applicabili per i primi 90 giorni

– Medie Imprese => differimento al 1 ottobre 2025

– Piccole e micro Imprese => differimento al 1 gennaio 2026

Per la definizione della dimensione dell’impresa il riferimento è la Direttiva (UE) 2023/2775 con riferimento al bilancio al 31.12.24 [1]

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Questo differimento, in particolare per medie e piccole imprese potrà essere utile per migliorare e chiarire alcuni aspetti del decreto stesso per una migliore e corretta applicazione. Di per sé già chiarisce che, indipendentemente dalla dimensione, tutte le imprese sono obbligate, anche quelle micro.

Su questo decreto, e relativo regolamento ministeriale attuativo, si è già scritto molto. Pensiamo che, in ogni caso, con una utile sintesi per punti degli aspetti della norma noti ad oggi e quelli ancora da chiarire possa essere utile ad inquadrare una norma che porta una innovazione nelle coperture per le aziende.

Chi si deve assicurare?

Tutte le imprese, a esclusione delle sole imprese agricole, con sede legale in Italia (ed estere qui stabilite) che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 del cod.civ. che, a qualsiasi titolo, utilizzano i beni oggetto dell’assicurazione. Quindi, come si evidenzia al punto che segue, l’obbligato è chi usa il bene, non il proprietario, ad essere il primo obbligato

Quali beni?

Le immobilizzazioni materiali di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3 dell’articolo 2424 c.c., ovvero terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, a qualsiasi titolo impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelle già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Ne consegue che deve assicurarsi chi impiega i beni, non il proprietario, a meno che esista già altra valida copertura assicurativa. Questo quindi vale nei casi di leasing, locazione finanziaria, comodato, affitto, usufrutto.

Sono esclusi, inoltre, dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio, o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Quali eventi?

Sono indicati e descritti nel decreto e riportiamo qui nel dettaglio. Costituiscono unico sinistro, tutti gli eventi occorsi nelle 72 ore dalla prima manifestazione:

  1. a) alluvione, inondazione edesondazione:fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali;
  2. b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crostaterrestre dovuto a cause endogene, purché‘ ibeni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma;
  3. c) frana: movimento, scivolamento o distaccorapidodi roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua.

Quali eventi esclusi?

Il regolamento esclude solo:

  1. a) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  2. b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  3. c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Attenzione però, per i seguenti eventi non c’è una specifica esclusione, ma non essendo inclusi nella definizione di ciò che è assicurato, non sono pertanto coperti (l’elenco non è esaustivo): Mareggiate, Maremoti, Eruzione vulcanica, Bradisismo, Subsidenza, Vento, Trombe d’aria, Cose trascinate o fatte cadere dal vento, Bombe d’acqua (accumulo esterno acqua), Allagamento, Fulmini, Temporali, Grandine, Sovraccarico neve, Valanghe e slavine, Gelo, Graduale scivolamento e distacco graduale roccia, Danno consequenziale.

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per le aziende

 

Quali indennizzi?

Fabbricati: Valore di  ricostruzione: importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità;

Attrezzature, impianti e macchinari Costo di rimpiazzo: valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato;

Terreni: Costo di ripristino: valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all’evento assicurato;

con i seguenti indennizzi e scoperti:

Le somme si considerano complessive per tutte le ubicazioni assicurate e per grandi aziende si intendono le imprese che alla data di chiusura del bilancio hanno fatturato > 150 Mln € e dipendenti >= 500. Si noti che questa definizione di grande imprese differisce da quella prevista per definire l’entrata in vigore dell’obbligo.

Quale sanzione per chi non si assicura?

La norma prevede che dell’inadempimento dell’obbligo dovrà “tenersi conto” nell’assegnazione di tali agevolazioni pubbliche ed infatti, lo schema del decreto noto come Codice degli Incentivi, all’art. 9 lett. f), determina che sia precluso l’accesso alle agevolazioni in caso di inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni da catastrofi naturali.

Da quando?

Si è detto del differimento circa l’entrata in vigore dell’obbligo per le imprese, ma il regolamento ministeriale del 27.02.2025 include una norma transitoria che consente l’adeguamento successivo alla data di entrata in vigore, qualora sia presente già una valida copertura. In tal caso l’adeguamento può avvenire a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse, cioè il primo momento disponibile e utile di confronto contrattuale tra le parti.

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Da notare, infine, che il differimento vale per l’obbligo assicurativo da parte delle imprese, non per le compagnie di assicurazioni le quali, su richiesta, devono fin d’ora mettere a disposizione dell’impresa richiedente, la nuova copertura assicurativa. E potranno le imprese nel frattempo proporre rinnovi sulla base di testi con coperture non a norma fino alla nuova entrata in vigore dell’obbligo e successivamente solo se facendo presente che tale polizza possa considerarsi facoltativa e integrativa di quanto previsto dalla copertura obbligatoria, ferma la validità di un coassi indiretta (es. polizza obbligatoria per il 70% della somma assicurata [impresa fino a 30M euro] e copertura integrativa per il restante 30%).

Diritti e obblighi sia delle imprese di assicurazione che delle aziende

Le imprese di assicurazione sono obbligate a pubblicare sul sito internet i documenti precontrattuali e contrattuali, definire i premi in misura proporzionale al rischio, tenendo in considerazione anche la riduzione del rischio grazie a misure adottate dagli assicurati. Inoltre, sarà istituito un comparatore, gestito dall’IVASS, sul modello del PreventIVASS RCA.

Le imprese di assicurazione hanno però un obbligo relativo; infatti, potranno definire un limite massimo di tolleranza al rischio, in ragione della capacità sottoscrittiva e del fabbisogno di solvibilità, al raggiungimento del quale potranno cessare l’assunzione di ulteriori rischi, dandone comunicazione, all’IVASS e al mercato, tramite il sito internet della compagnia stessa.

Le aziende sono obbligate esclusivamente a sottoscrivere una copertura limitata ai beni e contro gli eventi descritti, con i limiti di indennizzo minimi e le franchigie / scoperti massimi sempre indicati dalla normativa. Sono vietati abbinamenti obbligatori ad altre garanzie o aggiuntive limitazioni della copertura. Possibile abbinare altre garanzie e coperture, ma a titolo facoltativo per l’assicurato.

Commento finale

Sicuramente la norma fa un passo avanti nelle tutele delle imprese in caso di catastrofe naturale, potendo queste ultime fare affidamento su indennizzi determinabili sulla base di un contratto assicurativo e non su un possibile, ma non dovuto e quantificabile, intervento indennitario da parte di Enti Pubblici.

Diversi punti della norma dovranno essere progressivamente chiariti, quali ad esempio il trattamento assicurativo di attrezzature presso terzi o in cantiere, l’obbligatorietà dell’assicurazione di beni tra le immobilizzazioni ma non correlate con l’esercizio dell’impresa (es. appartamenti ad uso civile di proprietà), oppure ancora in disuso o in costruzione o allo stato grezzo o, infine, immobili gravati da abusi parziali o in sanatoria.

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E sicuramente questo differimento va considerato anche come una opportunità di arricchire di interpretazioni e chiarimenti, oltre che attuare il portale che consentirà la comparazione agevolando così le micro e piccole imprese.

Occorrerà molta chiarezza con le aziende per spiegare, per quelle oggi totalmente prive di ogni copertura, che gli eventi atmosferici sono esclusi da questa normativa. Ricordiamo che i danni da grandine, tempesta, vento anche se abbiano ripercussioni e dimensione di catastrofe naturale (pensiamo alla tempesta Vaia del novembre 2018), sono coperti solo dalle ordinarie polizze assicurative a tutela del patrimonio dell’impresa. Ma in futuro, per questi eventi, ci sarà comunque un intervento Statale a sostegno? Se fosse, comunque, prevedibile solo per le aziende in regola con l’obbligo assicurativo per terremoto, sismi, alluvioni e inondazioni/esondazioni.

Da ultimo merci e danni indiretti, non sono inclusi nella copertura obbligatoria. Ce se ne ricordi nella sottoscrizione della polizza verificando la possibilità di estendere la copertura anche a queste voci.

Le imprese di assicurazione oggi stanno proponendo coperture assicurative stand alone a copertura dell’obbligo. Si può ipotizzare che in futuro, forse, compariranno polizze multirischi con le quali, in un unico contratto, si potranno sottoscrivere sia le coperture obbligatorie che quelle rimaste facoltative, ma necessarie, anzi, indispensabili, per completare i rischi cui il patrimonio aziendale è assoggettato.

Pertanto, vediamo questa norma, pur con alcuni difetti e margini di miglioramento che potranno oggi, nel corso del 2025, trovare soluzione e chiarimento, come una opportunità da cogliere da parte di tutto il mercato assicurativo (imprese di assicurazione da un lato ed aziende esposte al rischio dall’altro) per colmare il GAP assicurativo, soprattutto per le microimprese italiane che nel 2023 risultavano assicurate contro questi eventi solo per il 2,6% (alluvioni) e 5,0% (terremoto)[2].

[1] La Direttiva (UE) 2023/2775 stabilisce i seguenti parametri per la classificazione delle imprese in base alle dimensioni. Le imprese rientrano nella soglia in cui, alla data di chiusura del bilancio, non abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi:

Microimprese (non superano almeno 2): a) Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio:10; b) -Totale bilancio: 450.000 euro; c) Ricavi netti: 900.000 euro

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Piccole Imprese (non superano almeno 2): a) Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: 50; b) -Totale bilancio: 5.000.000 euro; c) Ricavi netti: 10.000.000 euro

Medie Imprese (non superano almeno 2): a) Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: 250; b) -Totale bilancio: 25.000.000 euro; c) Ricavi netti: 50.000.000 euro

Grandi Imprese (superano almeno 2): a) Numero medio dei dipendenti durante l’esercizio: 250; b) -Totale bilancio: 25.000.000 euro; c) Ricavi netti: 50.000.000 euro

[2] L’assicurazione italiana 2024 ANIA pag. 231

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