
Videocorso del: 17 Aprile 2025 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 233343 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio. Si invita a monitorare sempre anche le cartelle di Posta Indesiderata e Spam, consigliamo inoltre di controllare i filtri antispam o della posta indesiderata per l’e-mail di invito (inviata da customercaregotowebinar.com).
Videocorso del: 30 Maggio 2025 alle 15.00 – 18.00 (Durata 3 hh) Cod. Richiesto l’Accreditato ODCEC Patti (Me) – (per crediti n 3) Solo partecipazione Live Relatore: Dott.ssa Carla De Luca Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone “Partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Con la Risposta n. 94/2025, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato una questione di rilievo per le Casse di Previdenza che partecipano a Fondi di Investimento Alternativi (FIA) e intendono beneficiare dell’esenzione fiscale prevista dall’art. 1, commi da 88 a 96, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), in riferimento agli investimenti qualificati. Il quesito trae origine dall’istanza di una SGR (società di gestione del risparmio) che gestisce un FIA mobiliare riservato chiuso, la quale intende applicare un criterio proporzionale per determinare la quota dei proventi spettanti agli enti previdenziali che possa godere dell’esenzione, sulla base dei soli richiami di capitale effettuati dopo l’adeguamento del regolamento del fondo agli standard normativi richiesti.
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito, in relazione al bonus barriere architettoniche con detrazione del 75, di cui all’art. 119-ter D.L. 34/2020, che in caso di intervento effettuato: sulle parti comuni di due edifici catastalmente autonomi il limite di spesa (di . 50.000) va moltiplicato per il numero degli edifici per i quali i lavori sono realizzati anche laddove gli edifici abbiano un unico accesso (carrabile e pedonale) comune verso l’esterno. In sostanza, in tal caso prevale il distinto e autonomo accatastamento rispetto al fatto di non possedere un autonomo accesso dall’esterno.
Nel rimborso Iva la richiesta di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria sospende il decorso degli interessi in presenza di elementi rilevanti come la cessione del credito e la necessità di identificare correttamente il beneficiario e le modalità di pagamento. Essa è irrilevante, ai fini della decorrenza degli interessi, solo se si rivela manifestamente dilatoria o superflua.
La sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha, nel processo tributario, efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce, alla luce di una interpretazione letterale, sistematica, costituzionalmente orientata e in conformità ai principi unionali, esclusivamente alle sanzioni tributarie e non all’accertamento dell’imposta per cui il verdetto può essere liberamente utilizzato dal giudice. Inoltre, la nuova norma non è retroattiva.
Con la sentenza n. 8259 del 28 febbraio 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito la portata del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, disciplinato dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000, estendendone la rilevanza anche al coniuge complice, pur non essendo questi direttamente debitore nei confronti dell’Erario. Il caso esaminato riguarda una coppia che, per evitare l’azione di riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria, ha inscenato una separazione consensuale e un successivo divorzio, pur continuando a convivere more uxorio, compiendo atti giuridici volti a sottrarre beni aggredibili da parte del Fisco.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficializzato l’avvio dello sportello agevolativo per la misura Investimenti Sostenibili 4.0, destinata a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale delle micro, piccole e medie imprese nelle regioni del Mezzogiorno. Il provvedimento direttoriale che regola l’accesso alla misura stabilisce tempi, modalità operative e requisiti per la presentazione delle domande, con una dotazione complessiva di oltre 300 milioni di euro a valere sul Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021–2027.
Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che intendono beneficiare del contributo del 5 per mille IRPEF per l’anno 2025 hanno tempo fino a giovedì 10 aprile per presentare la relativa istanza di accreditamento. La finestra ordinaria per la trasmissione delle domande si è aperta il 13 marzo 2025 e consente l’accesso ai fondi stanziati per l’annualità corrente, secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate e dal CONI, a seconda della natura dell’ente richiedente.
La riforma fiscale 2024 ha inciso profondamente sulla disciplina del conferimento di partecipazioni, ridefinendo il perimetro applicativo degli articoli 175 e 177 del TUIR. Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024, a partire dal 31 dicembre 2024, viene ridefinito il trattamento delle operazioni straordinarie incentrate su partecipazioni societarie, nella direzione di una maggiore razionalizzazione normativa e semplificazione procedurale.
Con la RM 24/E dell’8 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’adozione operativa della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che ha sostituito la precedente versione ATECO 2007 (aggiornamento 2022). Tale aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dall’ISTAT con comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ed è già entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2025.
Con l’Interpello 92/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA da applicare alla cessione di gocce oculari monodose, confezionate in flaconcini da 0,5 ml, riconosciute come dispositivi medici. L’istanza è stata presentata da una società che opera nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici, prodotti fitoterapici, erboristici e cosmetici, e che attualmente applica l’aliquota IVA ordinaria del 22 sul prodotto.
Con l’Interpello 91/2025, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sul trattamento fiscale da riservare al contributo erogato da un Comune a favore del locatore che riduce il canone di locazione, in adesione a un programma regionale per il sostegno agli affitti. L’istante – comproprietario dell’immobile insieme ai figli – aveva stipulato un contratto di locazione a canone concordato, assoggettato a cedolare secca, e intendeva aderire al fondo per la rinegoziazione dei canoni, il quale prevedeva l’erogazione di un contributo compensativo da parte del Comune a fronte della diminuzione del canone di affitto concordato tra le parti.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità *****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link