
Il 14 aprile 2025 è entrata in vigore la riforma UE del pacchetto ViDA – Vat in the Digital Age con una vera propria rivoluzione per la fatturazione elettronica intra-UE. Vi è infatti una concreta semplificazione degli adempimenti nel caso in cui le imprese realizzino delle operazioni soggette ad Iva in altro Stato membro diverso da quello di stabilimento e con la previsione di tassazione Iva degli affitti brevi e del trasporto passeggeri su strada realizzati da privati attraverso le piattaforme elettroniche.
I tre provvedimenti della riforma Vida
La riforma, dopo oltre due anni di attesa e con alcune importanti modifiche è approdata il 25 marzo 2025 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Sul piano formale la riforma è contenuta in tre distinti provvedimenti:
- La direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio del 11 marzo 2025 che modifica la direttiva 2006/112/CE e stabilisce le regole sostanziali Iva che impattano direttamente sui contribuenti;
- Il regolamento (UE) 2025/517 del Consiglio del 11 marzo 2025 che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa con lo scopo di semplificare lo scambio di informazioni tra Stati membri;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2025/518 del 11 marzo 2025 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda gli obblighi di informazione per taluni regimi IVA.
Entrando nel dettaglio della riforma vediamo quali sono i principali effetti.
Fatturazione elettronica intra-UE, come funziona
Dall’entrata in vigore della nuova direttiva IVA (14 aprile 2025), gli Stati membri sono legittimati a imporre l’utilizzo della fatturazione elettronica per le transazioni nazionali, senza necessità di richiedere l’approvazione preventiva della Commissione europea. Analogamente, con la stessa decorrenza, non sarà più necessaria l’accettazione del destinatario per inviargli validamente e-fatture.
Dal primo luglio 2030, inoltre, viene modificata la nozione di fattura elettronica, come quella emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettronico strutturato. Tutte le transazioni intra-UE dovranno essere documentate con e-invoicing, con emissione entro dieci giorni dall’evento imponibile.
Che cos’è il DRR – Digital reporting requirements
Si attiva con la stessa decorrenza l’obbligo dei Digital Reporting Requirements – DRR e cioè di comunicazione digitale per le vendite e gli acquisti B2B all’interno dell’UE di beni e servizi soggetti all’obbligo di inversione contabile, con l’obbligo per i venditori di comunicare i dati delle fatture al momento dell’emissione e un termine di comunicazione prorogato di cinque giorni per le auto-fatturazioni e gli acquisti.
Di fatto, come indicato dalla Commissione europea con le “Domande & Risposte” pubblicate l’8 dicembre 2022, si introduce, oltre ad un quadro armonizzato per le transazioni domestiche, un meccanismo di rendicontazione digitale in tempo reale basata sulla fatturazione elettronica per le imprese che operano a livello transfrontaliero nell’UE. Infatti, una volta operativo, il sistema fornirà agli Stati membri informazioni preziose di cui hanno bisogno per controllare le transazioni transfrontaliere e intensificare la lotta contro le frodi IVA transfrontaliere, riducendo al contempo i costi amministrativi e di conformità per le imprese. Per utilizzare al meglio questi dati ai fini del controllo dell’IVA e della lotta alle frodi, gli Stati membri saranno inoltre dotati di adeguati strumenti di cooperazione amministrativa. Il passaggio alla fatturazione elettronica dovrebbe contribuire, ad avviso della Commissione, a ridurre in modo sostanziale le frodi IVA.
L’obbligo di elenco riepilogativo: i modelli Intrastat
Inoltre, la Commissione ha ricordato come, al momento, le imprese che vendono in tutti gli Stati membri dell’UE devono presentare un cosiddetto “elenco riepilogativo” all’autorità fiscale nazionale (modelli Intrastat), che fornisce una panoramica globale dei beni e dei servizi che hanno venduto a imprese in altri Stati membri dell’UE durante quel periodo e che sono imponibili in quello Stato membro. Queste informazioni vengono poi condivise con gli altri Stati membri, aiutando le autorità fiscali a garantire che l’IVA venga contabilizzata e versata correttamente. In ragione della riforma questo adempimento, dal primo luglio 2030, almeno ai fini fiscali, verrà meno perché sostituito dall’insieme di informazioni che verranno scambiate operazione per operazione tramite la fatturazione elettronica transfrontaliera.
Fatturazione elettronica Intra-UE, i vantaggi per le imprese
L’introduzione della fatturazione elettronica sia a livello nazionale (per iniziativa dei singoli Stati membri) sia a livello intra – UE in forza dei nuovi obblighi, offre alle imprese l’opportunità di automatizzare ulteriormente le loro attività e di ottimizzare le loro catene di fornitura.
Secondo la Commissione, infine, il nuovo sistema di rendicontazione digitale DRR contribuirà ad affrontare le frodi carosello, la quale si realizza per il fatto che l’IVA non viene immediatamente addebitata sulle transazioni commerciali di beni tra Stati membri dell’UE (cioè il fornitore non deve addebitare l’IVA sulla sua transazione e l’acquirente deve contabilizzare l’IVA dovuta).
Ad esempio, quando un commerciante con partita IVA acquista beni da un altro Stato membro, non paga l’IVA al fornitore ma è tenuto ad addebitare e contabilizzare l’IVA sui propri acquisti nel proprio Stato membro. D’altra parte, i fornitori non sono tenuti ad applicare l’IVA sulle loro vendite e hanno il diritto di reclamare l’IVA già pagata. I truffatori possono approfittare del sistema acquistando beni in esenzione di IVA e rivendendoli sul mercato nazionale comprensivi di IVA e a un prezzo inferiore rispetto ai concorrenti. La frode ha luogo quando l’IVA non viene trasmessa alle autorità nazionali. La prima società della catena nello Stato membro di acquisizione (l’operatore mancante) può semplicemente scomparire, non versando all’erario l’IVA riscossa. Questo tipo di frode avviene molto rapidamente, in quanto i cd. Missing Trader possono scomparire dopo pochi mesi, rendendo l’individuazione della frode e la successiva riscossione dell’IVA mancante una vera e propria sfida per le autorità fiscali che – attualmente – si affidano alle informazioni mensili o trimestrali dei contribuenti. Gli Stati membri interessati disporranno invece di informazioni digitali in tempo reale sulle transazioni transfrontaliere di beni e servizi, ponendosi in una posizione migliore per reprimere e affrontare le frodi carosello.
Single Vat Registration
Un ulteriore strumento di semplificazione che opererà dal primo luglio 2028 è costituito dall’estensione dell’utilizzo dell’OSS – One Stop Shop, anche ai trasferimenti a se stessi, nonchè per le cessioni soggette ad Iva in altro Stato membro. L’utilizzo dell’OSS ridurrà ulteriormente il numero delle ipotesi in cui l’operatore sarà costretto ad indentificarsi in uno Stato diverso da quello di stabilimento. L’obbiettivo finale sarà quello di operare per tutte le transazioni da un unico Stato. Proprio per questo la riforma parla di numero unico di registrazione (Single VAT Registration – SVR).
Esempi pratici
A questo proposito risultano di particolare interesse due esempi che la Commissione propone nelle sue Faq.
Esempio 1:
Oggi, un grossista di fiori e piante con sede in Francia che ha scorte di semi e piante in Germania, Spagna e Polonia per venderle ai consumatori in un secondo momento, deve registrarsi e rispettare le norme amministrative in materia di IVA in ciascuno di questi Stati membri.
Con il nuovo sistema, questo grossista avrà la possibilità di registrarsi una sola volta per l’IVA in tutta l’UE e potrà occuparsi di tutta la gestione dell’IVA tramite il portale online, in una sola lingua. Questo gli farà risparmiare denaro e tempo che potrà investire nella sua attività.
Esempio 2:
Se lo stesso grossista vuole vendere ad altre imprese negli Stati membri in cui detiene le scorte, potrà applicare il meccanismo dell’inversione contabile. Ciò gli consentirà di evitare la registrazione in quegli Stati membri, poiché l’impresa che acquista i beni dichiarerà e pagherà l’IVA dovuta.
Fatturazione elettronica Intra-UE ed economia delle piattaforme
Le locazioni di alloggi a breve termine, da intendersi come quelle di durata non superiore a trenta giorni, e il trasporto di passeggeri su strada, quando realizzati attraverso una piattaforma di marketplace che facilita l’incontro di domanda e offerta, saranno assoggettati ad imposta direttamente dalla piattaforma.
In effetti, la gestione su piattaforma dei predetti servizi ha determinato, negli ultimi anni, un effettivo rischio di distorsione della concorrenza nel momento in cui i fornitori di servizi risultano essere soggetti privati non IVA o contribuenti che operano con il regime speciale delle piccole imprese. Il mancato assoggettamento ad imposta delle prestazioni rese da tali fornitori attraverso le piattaforme ha causato la mancata riscossione di notevoli importi a titolo di IVA, determinando una concorrenza sleale per i prestatori di servizi tradizionali. Per questo è stato ritenuto opportuno rendere i gestori delle piattaforme digitali, per tali servizi di alloggio e trasporto, responsabili della riscossione e del versamento dell’imposta, quando il fornitore effettivo non comunichi il proprio numero di identificazione IVA.
Gli Stati membri potranno introdurre il regime del prestatore presunto tra il primo luglio 2028 e il primo luglio 2030. Dopo questa data il regime diventa obbligatorio per tutti gli Stati membri.
In pratica, le piattaforme saranno ritenute responsabili, quali prestatori presunti, della riscossione dell’IVA quando i fornitori di servizi sono privati o non soggetti ad Iva. Questo garantirà un approccio uniforme in tutti gli Stati membri e contribuirà a creare condizioni di maggiore parità tra i servizi di alloggio e trasporto online e quelli tradizionali, semplificando inoltre la vita delle PMI che utilizzano le piattaforme, in quanto non dovranno più comprendere e garantire la conformità alle norme sull’IVA, spesso vigenti in altri Stati membri.
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