16 Aprile 2025
niente spese al contractor se manca lo sconto in fattura


Superbonus e appalto nel caseggiato: spese di progettazione non dovute al general contractor se l’impresa, contrariamente a quanto pattuito, propone di eseguire i lavori senza sconto in fattura e il condominio rifiuta. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.

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Tribunale di Modena -sez. II civ.- sentenza n. 401 del 01-04-2025

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1. La vicenda: le opere straordinarie per il Superbonus


L’assemblea di un condomino ha deliberato di procedere con opere straordinarie, usufruendo del Superbonus. In tale occasione viene scelta l’impresa esecutrice, con la condizione che tutti i costi sarebbero stati coperti dagli incentivi del Superbonus, salvo eventuale rinuncia del condominio stesso all’opera progettata e appaltata. L’impresa appaltatrice ha comunicato poi al condominio la possibilità di svolgere i lavori. In occasione di un’altra assemblea condominiale, per conto di un general contractor (società di progettazione), un architetto ha fornito spiegazioni sul progetto, precisando che il compenso per la fase di progettazione sarebbe stato dovuto solo se, a progetto ultimato, il condominio avesse deciso di non procedere con l’esecuzione delle opere appaltate. Tale principio è stato ribadito anche in una comunicazione all’amministratore. Successivamente è stato stipulato il contratto di appalto con l’impresa e nominato il detto general contractor (che avrebbe dovuto gestire e coordinare le figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività di progettazione, direzione lavori e realizzazione delle opere).  Tuttavia, le opere non sono state avviate e l’impresa ha inviato una comunicazione al condominio e ai progettisti dichiarando quanto segue: “siamo a comunicare di non essere più nelle condizioni di poter accordare lo sconto in fattura; come contrattualmente specificato tuttavia ci rendiamo disponibili ad eseguire i lavori e consentirvi così, di poter ristrutturare le vostre abitazioni fruendo ancora degli incentivi fiscali. Ricordiamo inoltre che, in relazione alle CILAS già presentate nei termini di legge, potete usufruire ancora dell’aliquota al 110%”. A seguito di questa comunicazione, il condominio ha deciso di non procedere con l’esecuzione delle opere. Il general contractor ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per ottenere le spese di progettazione. Il condominio si è opposto non ritenendo dovuto l’importo richiesto. La parte opponente contesta la non esigibilità della somma ingiunta basandosi sul contenuto del preventivo stipulato, che prevedeva il pagamento della progettazione solo nel caso in cui il committente avesse rinunciato all’esecuzione delle opere con sconto in fattura.  In ogni caso ha chiamato in causa l’impresa appaltatrice non solo al fine di essere manlevata e tenuta indenne dalla pretesa di parte convenuta, ma anche rivolgendo alla terza chiamata autonoma domanda di risarcimento danni da inadempimento, anche per perdita di chance. Per un supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110% consigliamo il volume “Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi -Guida pratica con 110 casi risolti”.

Come gestire il contenzioso dei bonus edilizi

Il volume, aggiornato ai più recenti orientamenti dell’Agenzia delle Entrate e giurisprudenziali, si pone come strumento di supporto ai professionisti che si trovano ad affrontare ipotesi di contenzioso in materia di bonus edilizi ed in particolare di Superbonus 110%, fornendo una comprensione chiara dei principali aspetti giuridici, fiscali e delle problematiche associate a questo ambito. Il testo offre una panoramica completa delle controversie più comuni che possono sorgere nel contesto dei bonus edilizi, come la violazione delle norme di accesso, le dispute sulla qualità dei lavori eseguiti e le questioni relative alla documentazione richiesta, analizzando i diritti e le responsabilità delle numerose parti coinvolte: committenti e appaltatori, general contractor, architetti e ingegneri, asseveratori e “vistatori”, istituti di credito e amministratori di condominio.Fabiola PietrellaDottore commercialista e Revisore legale dei conti, è CEO e socia dello Studio associato Pietrella Bruè. Già Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Macerata, è consulente tecnico in ambito contabile, bancario e aziendale. Relatore innumerosi convegni e autrice di pubblicazioni giuridiche.

 

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2. La questione


Il venir meno dello sconto in fattura ha determinato un’impossibilità sopravvenuta dell’adempimento del contratto da parte del condominio?

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3. La soluzione


Il Tribunale ha dato ragione al condominio. Come ha notato lo stesso giudice, dalla lettura coordinata dei verbali assembleari, è emerso chiaramente che le parti erano, tutte e tre, a conoscenza del presupposto della modalità di pagamento mediante sconto in fattura, come elemento essenziale dell’accordo, e ciò sia per l’opera edile che per lo studio di fattibilità ad essa connesso. Secondo il Tribunale il comportamento del condominio committente, che ha visto venire meno un elemento imprescindibile, espresso ripetutamente in sede di formazione della volontà assembleare, relativamente alla esigenza di non sostenere esborsi e di procedere mediante le modalità dello sconto in fattura, è stato non solo legittimo, ma nemmeno qualificabile come manifestazione di una volontà attribuibile allo stesso di non dar corso alle opere appaltate. In conseguenza di quanto sopra, l’opposizione è risultata, in definitiva, fondata; di conseguenza il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto (anche per quanto concerne accessori e spese).

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4. Le riflessioni conclusive


Il venir meno dello sconto in fattura ha determinato una impossibilità sopravvenuta dell’adempimento del contratto per quanto riguarda le modalità di pagamento, legittimando la posizione del committente. Di conseguenza non è sorta alcuna obbligazione diretta del committente per i costi di progettazione, in assenza della fattispecie contrattuale necessaria.  Il credito azionato in sede monitoria non è risultato certo, liquido ed esigibile ai sensi dell’art. 633 C.p.c., escludendo la fondatezza della pretesa di pagamento da parte del general contractor
In ogni caso il condominio non ha contestato le motivazioni addotte dall’impresa terza chiamata riguardo alla decisione di non applicare lo sconto in fattura. Le ragioni di tale scelta sono risultate riconducibili agli effetti della crisi economica post-pandemia, alla necessità del Governo di limitare l’uso degli incentivi fiscali, alla sopravvenienza del Decreto Legge 11/2023, nonché alle difficoltà delle imprese nell’incassare i crediti a causa dell’esaurimento degli spazi fiscali da parte delle banche. 
Di conseguenza non può configurarsi un inadempimento della terza chiamata nei confronti dell’attore opponente, rendendo infondate le domande del condominio che presuppongono la sussistenza di tale inadempimento, sia in termini di risoluzione contrattuale, sia per quanto riguarda l’eventuale risarcimento danni per perdita di chance.



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