
In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati effettuati lavori di ristrutturazione, chi beneficia delle detrazioni fiscali residue? Sul punto parla chiaro l’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, al comma 8. Vediamo quanto precisato in merito dal Fisco, anche alla luce di quanto chiarito più di recente con la circolare n. 7/2021, e quello che serve sapere.
A Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, è stato domandato: “Devo vendere un appartamento sul quale ho effettuato lavori di ristrutturazione e non ho ancora utilizzato tutte le detrazioni ad essi correlate. È possibile, in sede di rogito, conservare la possibilità di fruire delle detrazioni residue dopo la cessione?”.
Nel fornire la sua risposta, il Fisco ha innanzitutto ricordato che l’articolo 16-bis del Tuir, al comma 8, prevede che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.
Nello specifico, il comma 8 dell’articolo 16-bis del Tuir recita: “In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene”.
Il Fisco ha poi sottolineato che, come precisato dalla circolare n. 7/2021, “in mancanza di tale specifico accordo nell’atto di trasferimento dell’immobile, la conservazione in capo al venditore delle detrazioni non utilizzate può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dia atto che l’accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito”.
In conclusione, il Fisco ha precisato che “il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi deve essere coerente con quanto indicato nell’accordo successivamente formalizzato”.
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