
Il modello 770 semplificato mensile, riservato inizialmente ai sostituti d’imposta con non più di 5 dipendenti, è una delle novità più significative introdotte dalla Riforma Fiscale (tramite il D.Lgs. n. 1/24). Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono delle nuove disposizioni previste per la semplificazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24 – entro le ordinarie scadenze – e poi trasmettere i dati entro il 30 aprile 2025.
Ambito soggettivo
È cruciale sottolineare che questa semplificazione è, per ora, sperimentale e riservata a una platea ben definita di sostituti d’imposta. Possono avvalersi della nuova procedura i soggetti che, cumulativamente, soddisfano i seguenti requisiti:
- Operano ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente, assimilati o di lavoro autonomo;
- Effettuano i versamenti delle ritenute e delle trattenute tramite modello F24, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- Avevano un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque. L’Agenzia si riserva la facoltà di ampliare in futuro questo limite numerico tramite successivo provvedimento.
L’adesione a questo regime semplificato avviene tramite comportamento concludente (ossia, inviando i dati con le nuove modalità) ed è vincolante per l’intero anno d’imposta. Chi opta per la semplificazione non dovrà presentare il Modello 770 ordinario per quell’anno. Viceversa, la presentazione del Modello 770 ordinario equivale a una rinuncia alla procedura semplificata per l’anno di riferimento.
Aspetti operativi
Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta, l’art. 16, D.Lgs. n. 1024, prevede che i soggetti obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, possano effettuare i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tali comunicazioni dei dati sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei 770.
In via sperimentale, possono avvalersi di tali disposizioni i sostituti d’imposta con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti.
L’adesione al suddetto sistema semplificato tramite comportamento concludente è vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata.
Versamento delle ritenute e trattenute
Il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato con modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Contestualmente all’invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d’imposta autorizza l’Agenzia delle Entrate all’addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia. La trasmissione dei dati e il versamento sono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli intermediari incaricati.
Disposizioni attuative
Con Provvedimento 31 gennaio 2025 sono state approvate le relative disposizioni attuative. In particolare viene previsto che, in alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, i suddetti soggetti comunicano all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:
- L’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- In caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;
- La presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al provvedimento 31 gennaio 2025.
- Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, deve essere indicato anche:
- L’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- L’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
- I crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;
- Ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;
- Il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
Modello F24
L’invio del modello F24 e la comunicazione dei dati sono effettuati a decorrere dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate direttamente dal sostituto d’imposta, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato. A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (Allegato 4 al Provvedimento del 31/01/2025), che viene trasmesso telematicamente insieme al modello F24.
In caso di scarto del modello F24, resta valida la comunicazione dei e il versamento delle ritenute e trattenute operate dovrà essere effettuato con separato modello F24 ordinario, se necessario avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Scadenza 770 semplificato: comunicazione gennaio e febbraio entro il 30 aprile 2025
Una delle particolarità più rilevanti, soprattutto in questa fase iniziale di applicazione della normativa, riguarda la comunicazione dei dati relativi ai primi due mesi del 2025.
Il Provvedimento attuativo e il documento di Wolters Kluwer specificano chiaramente che, per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono della nuova procedura semplificata hanno una scadenza differita per la sola trasmissione dei dati. In buona sostanza:
- I versamenti delle ritenute di gennaio e febbraio 2025 dovevano essere comunque effettuati entro le scadenze ordinarie (rispettivamente 17 febbraio e 17 marzo 2025, cadendo il 16 di domenica), utilizzando il modello F24;
- La trasmissione dei dati relativi a questi due mesi (tramite il “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”) può avvenire successivamente, ma comunque entro e non oltre mercoledì 30 aprile 2025.
Questa “finestra” temporale è stata concessa per dare ai sostituti d’imposta e agli intermediari il tempo necessario per adeguarsi alle nuove procedure telematiche, entrate in vigore solo a febbraio 2025. È fondamentale rispettare la scadenza del 30 aprile per la comunicazione dei dati di gennaio e febbraio, pena l’inefficacia della semplificazione per quei mesi e la potenziale necessità di correggere la posizione.
A regime, invece, la comunicazione dei dati dovrà avvenire contestualmente all’invio del modello F24 per il versamento delle ritenute mensili.
Tabella di confronto tra 770 semplificato mensile vs ordinario
Caratteristica | 770 semplificato mensile | 770 ordinario |
---|---|---|
Soggetti ammessi | Sostituti con max 5 dipendenti (al 31/12 anno prec.), che usano F24 telematico Agenzia Entrate | Tutti i sostituti d’imposta |
Modalità invio dati | Mensile, contestuale all’F24 (tramite “PROSPETTO…”) | Annuale (Modello 770) |
Scadenza invio dati | Stessa scadenza versamento F24 (eccezione: 30/04/25 per Gen/Feb 25) | 31 Ottobre anno successivo |
Adempimento annuale | Sostituito dalle comunicazioni mensili | Obbligatorio (Modello 770) |
Canale trasmissione | Esclusivamente Servizi Telematici Agenzia Entrate (diretto o intermediario) | Servizi Telematici Agenzia Entrate (diretto o intermediario) |
Adesione | Comportamento concludente, vincolante per l’anno | / |
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link