27 Aprile 2025
L’utilizzo “tardivo” del credito per le imposte pagate all’estero non è causa di decadenza


Chi ha percepito redditi all’estero e non ha indicato il relativo credito nella dichiarazione dei redditi può farlo nelle successive. Lo ha precisato la Corte di Cassazione

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Nel caso di redditi prodotti in uno Stato estero, il contribuente che non ha indicato il relativo credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è maturato può legittimamente utilizzarlo in una dichiarazione successiva, perché l’articolo 165 del TUIR non prevede uno specifico termine di decadenza per usufruire della detrazione.

Pertanto, la mancanza di una specifica previsione di decadenza per usufruire della detrazione del credito che origina dalle imposte versate all’estero sul medesimo reddito conferma come lo stesso possa essere recuperato nell’ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 del codice civile.

Sono queste le interessanti indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione n. 10642 del 23 aprile 2025.

L’utilizzo “tardivo” del credito per le imposte pagate all’estero non è causa di decadenza

A seguito di un controllo automatizzato emergeva, a parere dell’Agenzia delle Entrate, l’indicazione in dichiarazione di un credito per imposte pagate all’estero calcolato in violazione della decadenza di cui all’art. 165 TUIR.

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Nello specifico, il contribuente aveva prodotto redditi all’estero negli anni 2009, 2010, 2011 e 2013, ma aveva poi scomputato tutto il credito maturato in relazione a queste annualità nella dichiarazione dei redditi presentata per il 2014. Da qui l’iscrizione a ruolo e l’emissione della relativa cartella di pagamento, impugnata dal contribuente.

In riforma della sentenza di primo grado, favorevole all’Ufficio, il giudice dell’appello ha dato ragione al ricorrente dichiarando l’illegittimità della cartella.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 165, commi 4, 7 e 8 del TUIR nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il diritto del contribuente al rimborso delle imposte pagate a titolo definitivo su redditi prodotti all’estero, nonostante la mancata indicazione del credito nella relativa dichiarazione dei redditi, affermando anche che l’indicazione del credito può intervenire nel termine decennale.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendo il motivo di doglianza infondato.

Quando è riconosciuto il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero?

Occorre premettere che il nostro sistema tributario, così come le Convenzioni internazionali, prevedono una serie di disposizioni volte ad evitare la doppia imposizione dei redditi percepiti all’estero.

Tra i correttivi promossi da parte dei singoli Stati a favore dei propri residenti, vi è l’applicazione del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

Il riconoscimento di questo credito, in Italia, è legato alla possibilità di soddisfare i requisiti indicati all’interno dell’articolo 165 del TUIR.

L’attribuzione di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero in relazione a redditi tassati anche in Italia opera sia ai fini della determinazione dell’IRES, sia ai fini dell’IRPEF.

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Ai sensi del comma 1 dell’articolo 165 TUIR, il credito d’imposta è riconosciuto quando ricorrono congiuntamente le tre condizioni di seguito indicate:

  • conseguimento di un reddito prodotto all’estero;
  • concorso del reddito prodotto all’estero alla formazione del reddito complessivo;
  • pagamento di imposte estere, aventi natura di imposte sul reddito, a titolo definitivo.

Il comma 4 del suindicato articolo, poi, stabilisce la regola generale secondo cui la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo in cui appartiene il reddito prodotto all’estero al quale si riferisce l’imposta, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione.

Nell’ipotesi in cui il pagamento si verifichi successivamente alla presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui il reddito estero ha concorso alla formazione dell’imponibile in Italia, si procede, ex comma 7 dell’art. 165 TUIR, ad una nuova liquidazione dell’imposta dovuta per tale periodo.

In tal caso, il credito spettante dovrà essere richiesto in detrazione nella prima dichiarazione utile rispetto al momento in cui si renderà definitiva l’imposizione all’estero, fermo restando che la quota d’imposta italiana e l’imposta netta dovuta, rilevanti ai fini del computo della detrazione, saranno quelle relative al periodo d’imposta in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito complessivo.

L’omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi in Italia non è causa di decadenza

Il comma 8 dell’articolo 165 del TUIR nega il diritto alla detrazione delle imposte pagate all’estero solo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero.

Pertanto, in base a tale disposizione, il contribuente non può fruire del credito di cui all’art. 165 TUIR qualora la dichiarazione relativa all’annualità oggetto di controllo sia omessa o il reddito estero non sia stato dichiarato.

II contribuente “deve” dichiarare il reddito percepito all’estero e se pur non fosse obbligato alla dichiarazione (come nel caso del contribuente percettore di soli redditi da lavoro dipendente), nel momento in cui l’imposta versata è definitiva, è comunque tenuto alla sua presentazione quale condizione per la fruizione della detrazione (Cass. n. 23193/2023).

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Tuttavia, sulla base di un recente orientamento, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato, assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, di riconoscere ai contribuenti suoi residenti fiscali la detrazione per le imposte assolte all’estero, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l’omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia non opera come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d’imposta (Cass. n. 24205/2024).

Pertanto, il divieto di doppia imposizione, fondato su obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano, comporta il riconoscimento di un credito di imposta ai contribuenti, residenti fiscali in altro Stato, per le imposte già assolte all’estero e l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o l’omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditi, presentata in Italia, non opera come causa di decadenza da detto beneficio fiscale.

Nel caso di specie ciò che risulta oggetto di controversia è l’esistenza di una decadenza dalla possibilità di usufruire del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero nel caso in cui non si sia proceduto all’espressa indicazione di questo credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il credito è maturato.

Ebbene, dalla disciplina e i principi già menzionati, non si rinviene di certo un termine di decadenza entro il quale il credito d’imposta va indicato per l’utilizzo, facendosi invece riferimento al diverso adempimento della presentazione della dichiarazione afferente all’anno d’imposta in oggetto ed all’espresso inserimento in essa dei redditi prodotti all’estero.

L’art. 165 del TUIR, invero, non dispone un obbligo di indicazione del credito d’imposta, ma, nel rispetto dei principi di competenza, autonomia e separazione dei periodi d’imposta, richiede più semplicemente che il credito spettante sia “calcolato” con riferimento alle risultanze reddituali dell’anno stesso in cui è sorto. E ciò differentemente dal previgente art. 15 del TUIR, che invece disponeva un’espressa decadenza:

“La detrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo.”

Siffatta previsione di decadenza, tuttavia, è stata volutamente e specificatamente abrogata con il passaggio dal vecchio al nuovo TUIR, laddove il citato art. 15 è stato trasfuso nell’articolo 165.

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Pertanto, la mancanza di una specifica previsione di decadenza per esporre (e quindi usufruire) della detrazione del credito che origina dalle imposte versate all’estero sul medesimo reddito conferma come lo stesso possa essere recuperato nell’ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 del codice civile.



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