Con la Legge di Bilancio 2025 viene nuovamente modificato il regime indennitario del congedo parentale. Dopo le modifiche previste per gli anni 2023 e 2024, il Legislatore ha disposto l’innalzamento dell’indennità spettante per il congedo parentale all’80% per la durata massima complessiva di 3 mesi, sino al sesto anno di vita del bambino.
In particolare, l’articolo 1, commi 217 e 218 della Legge n. 207/2024 ha elevato dal 60% all’80% la maggiorazione dell’indennità dell’ulteriore mese di congedo parentale previsto dalla Legge di Bilancio 2024, e ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% per un ulteriore mese.
N.B. La novità è applicabile ai soli lavoratori dipendenti che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Ai fini dell’indennità spettante al lavoratore in caso di fruizione del congedo parentale risulta, il quadro normativo è il seguente:
- alla lavoratrice madre spetta un periodo di 3 mesi indennizzato al 30% sino al compimento del dodicesimo anno d’età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- al lavoratore padre spetta un periodo di 3 mesi indennizzato al 30% sino al compimento del dodicesimo anno d’età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- un ulteriore periodo di 3 mesi può essere riconosciuto in via alternativa alla madre o al padre, indennizzato al 30% della retribuzione fino ai 12 anni di età del figlio o 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Il genitore solo ha diritto nel 2025 ad un periodo di congedo parentale indennizzato al 30% della retribuzione pari a 9 mesi fino ai 12 anni di età o 12 anni dall’ingresso in famiglia del figlio in caso di adozione o affidamento. La condizione di genitore solo si ha nei casi di morte dell’altro genitore, abbandono del figlio, affidamento esclusivo ad un genitore o non riconoscimento del figlio da parte di un genitore.
Per effetto delle modifiche da ultimo introdotte con la Legge di Bilancio 2025, durante la fruizione dei 3 mesi non trasferibili all’altro genitore, entro i primi 6 anni di vita del bambino, la coppia di genitori può chiedere l’indennità maggiorata all’80% per un totale di 3 mesi, alle seguenti condizioni:
- per 1 mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
- i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2023;
- il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2023, l’indennità maggiorata di 1 mese può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
- per 1 ulteriore mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
- i periodi di congedo parentale siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2024;
- il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2023. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2024, l’indennità maggiorata per 2 mesi può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
- per 1 ulteriore mese, da fruire in modalità ripartita tra i genitori o da uno solo di essi, a condizione che:
- i periodi di congedo siano fruiti a partire dal 1° gennaio 2025;
- il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2024. In caso di nascita del figlio, o di ingresso in famiglia per adozione/affidamento, a partire dal 1° gennaio 2025, l’indennità maggiorata per 3 mesi può essere riconosciuta a prescindere dalla fine del congedo di maternità o di paternità.
N.B. I mesi indennizzati all’80% della retribuzione spettano anche al genitore solo.
Riassumendo:
- 1 mese indennizzato all’80% per periodi di congedo di maternità o paternità terminati successivamente al 31 dicembre 2022;
- 2 mesi indennizzati all’80% per periodi di congedo di maternità o paternità terminati successivamente al 31 dicembre 2023;
- 3 mesi all’80% per periodi di congedo di maternità o paternità terminati successivamente al 31 dicembre 2024.
Periodi complessivi indennizzabili tra i genitori:
Indennità dal 1° gennaio 2025:
Nulla cambia, invece, con riferimento al periodo massimo di congedo parentale fruibile nel 2025 da ciascun genitore:
- alla madre lavoratrice dipendente per un periodo, continuativo o frazionato, di massimo 6 mesi;
- al padre lavoratore dipendente per un periodo, continuativo o frazionato, di massimo 6 mesi, elevabili a 7 mesi in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi;
- al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.
È necessario tenere presente che i limiti individuali di durata previsti dalla normativa devono essere coordinati con la durata massima di congedo fruibile dai genitori in combinata tra loro.
Infatti, il Testo unico delle disposizioni previste a tutela delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri (D.Lgs. n. 151/2001) prevede una durata massima fruibile tra madre e padre, entro i primi 12 anni di vita del bambino, pari a 10 mesi (elevati a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi).
Riferimenti normativi:
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato
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