Forfettario Start-Up 5% e il requisito della novità – Fiscal Focus


Domanda – Ai fini della possibilità di applicare l’aliquota di imposta sostitutiva al 5% come forfettario, per i primi cinque anni di attività, ho letto che è necessario che l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Questo aspetto ha un limite di tempo? Per esempio, nel 1998 ero architetto, lavoro dipendente e anche Partita IVA. Ho chiuso la partita IVA nel 1999 e mi sono dimesso dal lavoro dipendente, posso ora essere considerato start up se apro partita IVA come architetto?

Risposta – La problematica verte sulla corretta interpretazione dell’articolo 1 comma 65 della legge 190/2014, che prevede:
“Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

  • a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54 attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54”.

Con riferimento al caso di cui alla lettera a) sovra riportata, la norma prevede un riferimento temporale preciso: “nei tre anni precedenti”. Peraltro, indicazioni ancora più precise sono state fornite dalla Circolare n. 17/E del 30 maggio 2012 dell’Agenzia delle Entrate con la quale era stato chiarito che il calcolo del triennio deve essere effettuato considerando la data effettiva di cessazione della precedente attività e l’inizio della nuova, indipendentemente dai periodi d’imposta. Si noti altresì che la circolare 17/E/2012 riguarda il regime di vantaggio, ma molte indicazioni afferenti tale regime sono estese, in quanto ne vengono riproposte le condizioni, al regime forfettario e, più nel dettaglio, proprio ai fini della qualifica di “start-up”.

Per quanto riguarda invece la lettera b), che è quella che qui ci interessa, la norma non stabilisce un preciso lasso temporale di monitoraggio, e nemmeno la prassi. Quest’ultima, tuttavia, fissa dei paletti utili a fornire soluzione al caso.

Con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 5, in materia di regime forfettario è stato precisato che il requisito della “novità”, indispensabile al fine di assumere la qualifica di start-up, deve essere verificato con criteri analoghi a quelli previsti dall’articolo 27 del Decreto-legge n. 98 del 2011 per l’accesso al regime di vantaggio, descritti nella circolare n. 17/E del 2012, paragrafi da 2.2.1 a 2.2.3.

La Circolare 10/E/2016 recita: “… Rimangono valide tutte le considerazioni già espresse in relazione ai precedenti regimi, nel senso che la prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, è quindi indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla stessa clientela e richiede le stesse competenze lavorative. Ciò significa che si avrà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la stessa attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente, rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento. Si ritiene che la prosecuzione sia rilevante anche quando la cessazione del rapporto di lavoro avvenga per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, considerando che la norma in esame non prevede specifiche agevolazioni per i lavoratori in mobilità. Con precedenti documenti di prassi è stato inoltre chiarito che la continuità non sussiste quando la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi, oppure quando la precedente attività abbia un carattere di marginalità economica, ovvero quando il lavoro dipendente o assimilato sia stato svolto, in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata o a progetto, per un periodo di tempo non superiore alla metà del triennio”.

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La continuità deve essere quindi valutata sostanzialmente, non formalmente, e si considera come verificata quando:

  • la nuova attività si rivolge alla stessa clientela;
  • richiede le stesse competenze lavorative;
  • il contribuente esercita la stessa attività precedentemente svolta come dipendente, rivolgendosi allo stesso mercato.

Viceversa, non vi è continuità se:

  • la nuova attività o il mercato di riferimento sono diversi;
  • la precedente attività ha un carattere di marginalità economica (es. lavoro dipendente o assimilato svolto per meno della metà del triennio con contratti a tempo determinato, collaborazione coordinata o a progetto).

Un indiretto riferimento temporale è rinvenibile solo nel passaggio afferente alle precedenti attività svolte con carattere di marginalità economica.

Nel caso specifico, invece, ci si trova dinnanzi ad una attività che non solo è già stata volta in precedenza (sia come dipendente che come autonomo) ma per la quale, oltre tutto, è richiesta una specifica competenza. È quindi fuori di dubbio che siano richieste le stesse competenze lavorative (la qualifica di architetto), mentre non è possibile, sulla base delle informazioni fornite, comprendere se il mercato di riferimento è lo stesso.

Certamente il lungo lasso di tempo intercorso – senza che peraltro si abbiano informazioni precise su quanto accaduto nel frattempo – potrebbe rappresentare ragione per ipotizzare di considerare l’attività come “nuova”; tuttavia, occorre anche ricordare la recente risposta ad interpello n. 226, pubblicata il 22 novembre 2024, con la quale è stato definitivamente chiarito che: “la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività ­ anche per effetto della presenza di una causa di esclusione ­ in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) entrano nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata”.

In sintesi, il 5% deve essere adottato sin dalla prima apertura della partita IVA, e se non “goduto”, non può essere invocato in seguito. Quindi, visto che il contribuente ha già svolto attività autonoma in qualità di architetto, si ritiene che non sia possibile giovarsi della riduzione per nuove iniziative produttive.





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